Qualcosa si muove...., non riesco ad allegare il documento, quindi ho fatto copia incolla.
Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Moreno Pieroni e Gino Traversini concernente:
“Disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”
Art.1
(Oggetto)
1. I piani faunistico-venatori di cui all’articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 1995, n.
7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e
disciplina dell’attività venatoria), continuano ad applicarsi fino all’approvazione del piano
faunistico regionale di cui all’articolo 4 della medesima l.r. 7/1995, e comunque non oltre il
31 dicembre 2019, anche nei siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 12
giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5
agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n.
10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), qualora sia stata effettuata la
valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche), sui piani medesimi o sui singoli interventi ovvero siano state adottate le
prescrizioni di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciali. ZPS).
Art. 2
(Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari
diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 3
(Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Relazione alla proposta di legge a iniziativa del consigliere Moreno Pieroni concernente:
“Disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”
Signori Consiglieri,
questa proposta di legge nasce dalla esigenza di chiarire l’efficacia e la validità dell’attuale
pianificazione faunistico-venatoria della Regione a seguito dell’ordinanza del Consiglio di
Stato n. 7625/2018 con la quale è stato sospeso il calendario venatorio “con riferimento
all’esercizio della caccia nei siti Natura 2000 e quanto al prelievo delle specie ghiandaia,
gazza, cornacchia grigia e colombaccio nei giorni 2, 3, 6, 7, 9 e 10 febbraio 2019”, nel
presupposto che manchi una pianificazione a livello regionale aggiornata.
In merito a tale presupposto si evidenzia che, a legislazione vigente, il quadro normativo in
materia è rappresentato dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e
disciplina dell’attività venatoria). In particolare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo
3, comma 4, e dell’articolo 4, comma 1, i piani faunistico venatori provinciali (approvati
prima del passaggio delle funzioni in materia di caccia dalle Province alla Regione ai sensi
della l.r. 13/2015 in attuazione della cosiddetta legge Delrio), conservano la loro efficacia
fino all’entrata in vigore del piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale, ed è
articolato in ambiti provinciali.
Nelle more della predisposizione del piano regionale, attualmente in itinere, i piani
provinciali sono stati continuamente aggiornati mediante le programmazioni annuali
effettuate dagli Ambiti territoriali di caccia e verificati nella loro conformità con i criteri e gli
indirizzi dalla Regione.
Contemporaneamente, nel rispetto della pianificazione esistente, la Regione ha
provveduto alla verifica e al rinnovo delle concessioni alle strutture a iniziativa privata,
all’autorizzazione e al rinnovo di appostamenti fissi di caccia, di zone di addestramento e
allenamento cani, nonché all’individuazione e costituzione di centri pubblici e privati di
produzione della selvaggina. Gli interventi ricadenti nei siti Rete Natura 2000 sono stati
sottoposti a una puntuale e approfondita attività di pianificazione, programmazione e
corretta gestione in quanto tutti sottoposti a valutazione d’incidenza, secondo quanto
stabilito dal D.P.R. n. 357/97.
Al fine di ottemperare ai rigorosi obiettivi di tutela, sono state inoltre integralmente recepite
le prescrizioni di cui al D.M. 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di
protezione speciali ZPS) fatte proprie dalla Regione con D.G.R. n. 1471/08 e D.G.R. n.
1036/09.
Ciò è avvenuto, annualmente, e secondo le disposizioni di legge in materia ambientale.
Pertanto, con questa proposta di legge si conferma l’applicabilità dei piani faunisticovenatori di cui all’articolo 3 della l.r. 7/1995 fino all’approvazione del piano faunistico
regionale di cui all’articolo 4 della medesima l.r. 7/1995, e comunque non oltre il 31
dicembre 2019, anche nei siti della Rete Natura 2000 di cui alla l.r. 6/2007 a condizione
che sia stata effettuata la valutazione di incidenza sui piani medesimi o sui singoli
interventi ovvero siano state recepite le prescrizioni di cui al d.m. 17 ottobre 2007.
L’urgenza della proposta di legge deriva in particolare da una necessità di pubblica
sicurezza e di contrasto ai potenziali danni da fauna selvatica ai veicoli e alle coltivazioni
agricole. Per quanto riguarda, in particolare il cinghiale, la sua biologia è infatti tale da
obbligare l’attuazione di interventi di gestione funzionali a rendere compatibile la presenza
delle popolazioni selvatiche con le attività socio-economiche con particolare riferimento
alle produzioni agricole primarie e alla circolazione stradale. Nel merito occorre ricordare
che gli obiettivi gestionali prefissati di mantenimento della densità compatibile del suide sul
territorio potrebbero essere inficiati e quindi non raggiunti per effetto della sospensione dei
prelievi venatori continuativi e ordinari nelle vaste superfici ricomprese in Rete Natura
2000 e nei territori limitrofi.
Moreno Pieroni
Gino Treversini