SICILIA -il TAR respinge ricorso Wwf

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Con ordinanza N. 00757/2018 del 28 agosto il TAR sicilia ha rigettato l'istanza cautelare sul ricorso proposto dal wwf su piu punti del calendario venatorio.
il tar ha ritenuto che la regione ha conguamente dato conto delle ragioni per cui si è discostata dal parere Ispra, rinviando le valutazioni alla discussiine collegiale del 14 p.v.
non è ancora detta l'ultima parola ma finalmente un segnale positivo.
 
No Kim Lea in qualche modo (non so quale) ma di sicuro le paghiamo noi, avevi dei dubbi?.....
 
La chiusura definitiva della caccia al coniglio, è una vera porcata.
Mai vista una cosa del genere da quando esiste la caccia.
 
Le spese legali le pagano, ma nel ricorso contro l'amministrazione si tratta di pochi spiccioli poichè è difesa dal'avvocatura. Quello che non pagano mai è il risarcimento del danno ... materiale, morale, psicologico e di immagine che queste associazioni creano sistematicamente alla categoria dei cacciatori.
 
Purtroppo mi ero illuso!!
Ancora non é stata pubblicata la sentenza ma da notizie di stampa che riporto sotto sembra una roba mai vista prima ...... Il Tar Palermo ha accolto totalmente il ricorso presentato da Legambiente Sicilia, LIPU e WWF, con il patrocinio degli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice del Foro di Palermo, contro il calendario venatorio 2018/2019 emanato ad agosto dall’assessore all’Agricoltura Eddy Bandiera in contrasto con il parere dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

I punti più importanti sono:

- l’illegittimità della preapertura del 1 settembre con conseguente chiusura della caccia sino al 1 ottobre per gli uccelli e la piccola selvaggina;

- l’illegittimità della prosecuzione dell’attività venatoria nel mese di febbraio 2019;

- la chiusura della caccia al coniglio per l’intera stagione;

- il valore del parere dell’ISPRA, disatteso immotivatamente dalla Regione.

Il TAR Palermo, nel richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul rispetto del parere dell’ISPRA e per la prima volta anche quella della Corte dei Conti sul danno erariale conseguente all’illegittimo prelievo venatorio di fauna selvatica (patrimonio indisponibile dello Stato), ha inoltre evidenziato la mancanza di dati scientifici aggiornati in base ai quali la Regione avrebbe dovuto disciplinare la caccia in Sicilia.

Il Tar sottolinea che «il ruolo dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) ha particolare valore per garantire l’osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale, così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 139 del 14 giugno 2017, con la conseguenza che una scelta dell’Amministrazione che si ponga in sostanziale contrasto con il parere di detto Istituto deve essere sorretta da serie ragioni giustificative esposte con una congrua ed adeguata motivazione». E invece, sottolineano i giudici, l'assessorato «si è discostato dalle indicazioni fornite dall’I.S.P.R.A. senza tuttavia richiamare, come avrebbe dovuto, dati scientifici attuali e, soprattutto, specificamente riferiti alla realtà regionale siciliana, con ciò rendendo inattendibile la valutazione tecnica compiuta».
 
Bisogna leggere bene la sentenza.
Comunque era inevitabile,calendario motivato malissimo,nonostante tutti i documenti dati da fidc alla regione.
Ma hanno fatto tutto il sindacato nazionale cacciatori,motivando male, serva da lezioni agli uffici regionali.
 
E mai capitato che la chiudessero fino a ottobre.
una vera vergogna
pensa a chi ha pagato per avere l'ammissione ad altro atc per cacciare il coniglio o a chi ha scelto atc migratoria per le tortore .....
sarebbe da fare ricorso alla regione e chiedere il rimborso delle tasse
 
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