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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2018, proposto da
Wwf Italia Onlus, con sede in Roma alla via Po, n. 25/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'’avvocato Paola Manuali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, Palazzo Ajo' c.so Vannucci n. 30;
nei confronti
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria 11 giugno 2018, n. 625, recante “Calendario venatorio stagione 2018/2019. Approvazione”, pubblicato in Bollettino Ufficiale Regione Umbria- Serie Generale - Anno 49° - Numero 29 del 15.6.2018, richiamata nel provvedimento impugnato sub.a);
b) del Calendario venatorio per la stagione 2018/2019, approvato con la deliberazione impugnata sub.a) e ad essa allegato, nelle parti in cui dispone:
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c) della Determinazione dirigenziale n. 6121 del 14.6.2018 della Regione Umbria- Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica, con la quale è stato approvato il piano di prelievo per l'ATC Perugia 1 per la caccia di selezione a 2575 caprioli e 119 daini.
d) della Determinazione dirigenziale n. 6122 del 14.6.2018 della Regione Umbria- Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica, con la quale è stato approvato il piano di prelievo per l'ATC Perugia 2 per la caccia di selezione a 1361 caprioli e 46 daini;
e) della Determinazione dirigenziale n. 6123 del 14.6.2018 della Regione Umbria- Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica, con la quale è stato approvato il piano di prelievo per l’ATC Terni 3 per la caccia di selezione a 464 caprioli e 68 daini;
per quanto possa occorrere,
f) parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ricevuto dalla Regione Umbria in data 4 giugno 2018 tramite PEC prot. n. 00113717, richiamato nella deliberazione impugnata sub a), non allegato, non conosciuto;
g) pareri e proposte dei componenti la consulta faunistica venatoria regionale in ordine ai contenuti della bozza del calendario venatorio 2018/2019, richiamati, ma non allegati né meglio individuati, nella deliberazione impugnata sub a), non conosciuti;
h) deliberazione di Giunta regionale n. 394 del 23 aprile 2018 con la quale è stato “preadottato” il calendario venatorio per la stagione 2018/2019, non conosciuta ma richiamata nella deliberazione impugnata sub a);
i) parere n. 27 della seduta del 16 maggio 2018 della III Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale dell'Umbria, acquisito agli atti del Consiglio regionale in data 17 maggio 2018 prot. n. 0008488, richiamato, ma non allegato, nella deliberazione impugnata sub a), non conosciuto;
nonché per quanto possa occorrere,
g) per la nullità ex art. 21-septies L. 241/90, del Regolamento Regionale 27 Luglio 1999, n. 23, recante «Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi».
Nonché per quanto possa occorrere:
h) per l’accoglimento dell’istanza di proposizione incidentale della questione di legittimità costituzionale dell’art.28, comma 1, della Legge regionale Umbria 17maggio 1994, n. 14, come modificato dall’art.18, comma 1, L.R. Umbria 13 maggio 2002, n. 7, nella parte in cui dispone: “1. Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle zone vietate alla caccia, le Province, per motivate ragioni, attuano gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in qualunque periodo dell'anno, autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2018 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ferma restando la validità in regime di prorogatio del piano faunistico venatorio scaduto il 21 luglio 2014, che l’istanza di sospensione del calendario venatorio impugnato appare suscettibile di positiva definizione nella parte in cui dispone la preapertura della caccia pur in assenza di adeguati piani di abbattimento selettivi previsti dalla normativa di settore.
Ritenuto di dover fissare, per il prosieguo, l’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2018.
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare tra pe parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta nei limiti di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 dicembre 2018.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore
Daniela Carrarelli, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Enrico Mattei
Raffaele Potenza