Puglia. Ok dal consiglio regionale alla modifiche della legge sulla caccia

Alberto 69

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La seconda Commissione presieduta da Cosimo Borraccino ha approvato all’unanimità il disegno di legge di modifica della legge regionale “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio”, approvata nel dicembre 2017.

Con questa legge la Regione Puglia ha provveduto ad aggiornare la precedente norma in vigore dal 1998, adottata anche in applicazione della legge nazionale in materia. Riguardo alle modifiche da apportare alla legge di recente approvazione, si è provveduto a sanare le parti che sono state oggetto di osservazioni avanzate da diversi Ministeri, riguardanti situazioni di conflitto rilevate tra la norma regionale e quella nazionale.

È stato verificato che le osservazioni formulate dal Governo, potrebbero determinare una confusione nell’esercizio delle attività inerenti la fauna selvatica o dell’attività venatoria, comportando anche rischi di carattere penale per i diversi possibili soggetti interessati dall’applicazione delle attuali disposizioni regionali. Quindi, si è ritenuto opportuno formulare le modifiche contenute in questo disegno di legge, al fine di scongiurare ogni conflitto istituzionale con l’eventuale ricorso alla Corte Costituzionale. In particolare, le correzioni riguardano il funzionamento del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio; gli aspetti sanitari-veterinari connessi alla gestione delle strutture che detengono, allevano o immettono fauna selvatica; la definizione dell’atteggiamento di caccia, meno restrittivo nella legge regionale rispetto alla norma quadro statale; le previsione delle modalità di svolgimento delle attività di controllo della fauna selvatica più estensiva nella legge regionale; gli aspetti connessi a specifiche competenze degli organi dello Stato. Un’ulteriore correzione riguarda un errore materiale effettuato in fase di pubblicazione della legge, in riferimento al calendario venatorio regionale in cui non sono riportati i limiti del numero dei capi cacciabili di selvaggina stanziale e venatoria, che erano presenti però nel testo approvato dall’Aula.



Fonte:giornaledipuglia.com
 

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