Re: CALENDARIO VENATORIO UMBRIA 2011-2012
Riporto quanto uscito da pochi minuti sui maggiori siti di informazione..........io sono senza parole [****.gif] ......sono stati capaci di fare un disastro......
Un'apertura generale a tutte le specie consentite, compreso il cinghiale, il 18 settembre e nessuna preapertura alla migratoria, ma senza perdere giornate di caccia. La chiusura della stagione rimane infatti fissata per la fine di gennaio e per le specie combaccio, corvidi ed alcuni acquatici al 10 febbraio". E' quanto dichiarato dall'Assessore alla Caccia Fernanda Cecchini dopo che la Giunta ha preadottato il testo del nuovo calendario venatorio. Il documento è stato inviato per il parere di competenza alla Terza Commissione consiliare e all'Ispra.
"La proposta di Calendario - ha aggiunto Cecchini - rappresenta una sintesi di buon senso, frutto del positivo lavoro di concertazione e di condivisione avviato da tempo dall'assessorato regionale con le diverse articolazione del mondo venatorio e con la Consulta faunistico venatoria, nell'ambito della quale sono stati tra l'altro approfonditi gli adeguamenti richiesti dalle modifiche introdotte nella legge 157/92 dalla legge comunitaria 2009, in particolare per quanto riguarda le date di apertura e di chiusura del prelievo venatorio delle specie di avifauna. Il documento preadottato oggi - ha concluso - ha l'obiettivo di armonizzare le indicazioni contenute nelle linee guida dell'ISPRA e nei documenti tecnici presentati nel corso degli incontri dalle Associazioni venatorie, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei tempi previsti per il prelievo venatorio dall'art. 18 della legge nazionale".
A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI.
1) dal 18 settembre al 31 dicembre 2011 alle seguenti specie: TORTORA - MERLO -
ALLODOLA - QUAGLIA - STARNA - FAGIANO - PERNICE ROSSA - SILVILAGO -
CONIGLIO SELVATICO;
2) dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012 alle seguenti specie: GERMANO REALE -
MARZAIOLA - ALZAVOLA - BECCACCIA - BECCACCINO - CANAPIGLIA - CESENA -
CODONE - FOLAGA - FRULLINO - MESTOLONE - MORETTA - MORIGLIONE -
PAVONCELLA - TORDO BOTTACCIO - TORDO SASSELLO - VOLPE;
3) dal 1 ottobre 2011 al 9 febbraio 2012: COLOMBACCIO - FISCHIONE - CORNACCHIA
GRIGIA - GHIANDAIA - GAZZA - PORCIGLIONE - GALLINELLA D'ACQUA;
4) dal 18 settembre al 11 dicembre 2011 alla specie: LEPRE;
5) il 18 settembre, il 25 settembre ed il 2 ottobre e dal 08 ottobre al 31 dicembre 2011 alla specie
CINGHIALE nelle forme consentite; le Province, possono posticipare la data di avvio dell'esercizio
venatorio alla specie cinghiale, nel rispetto dell'arco temporale di cui all' articolo 18 commi 1 e 2
della Legge numero 157/1992; la caccia al CINGHIALE in battuta è consentita esclusivamente nei
giorni di giovedì, sabato e domenica.
6) Le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalità previste dal regolamento
regionale 27 luglio 1999, n. 23, la caccia di selezione alle specie DAINO - CAPRIOLO - CERVO e
MUFLONE, in zone determinate, con sufficiente consistenza, dal 1 agosto al 31 ottobre 2011 e dal
1 gennaio al 29 febbraio 2012, in modo articolato per ciascuna classe di sesso e di età delle specie
considerate; il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio
venatorio nei giorni martedì e venerdì; il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da
neve.
7) nelle aziende faunistico venatorie il prelievo delle specie consentite, ad eccezione degli ungulati i
cui periodi sono indicati ai precedenti punti 5 e 6 effettuato comunque nel rispetto dei piani di
prelievo autorizzati dalle Amministrazioni provinciali, inizia il 18 settembre 2011 e termina il 31
dicembre 2011, con esclusione delle specie FAGIANO, VOLPE, GERMANO REALE,
COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al 30 gennaio 2012. Nelle aziende agri
turistico venatorie il prelievo delle specie consentite ha inizio il 18 settembre 2011 e finisce il 30
gennaio 2012.
B) DIVIETI.
1) E' vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l'attività venatoria; gli stessi dovranno essere
recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia;
2) E' vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o
comunque di interesse economico, o con l'impiego di parti di piante appartenenti alla
flora spontanea protetta.
3) La caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1
dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi. I comuni
provvedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree
boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni.
4) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 9
febbraio 2012 la caccia è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo con o
senza l'ausilio del cane.
Nel periodo 1 gennaio - 30 gennaio 2012 per la beccaccia e gli acquatici di cui al punto 2 lettera
A) e nel periodo 1 gennaio - 9 febbraio 2012, per le specie fischione, gallinella d'acqua e
porciglione, la caccia in forma vagante, con o senza l'ausilio del cane, è consentita all'interno di
superfici boscate ed in prossimità dei corpi idrici in assenza di ghiaccio. L'uso del cane da seguita e
da tana è consentito limitatamente per la caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta degli ATC e
per le battute al cinghiale di cui alla lettera A punto 5.
5) Per la stagione venatoria 2011/2012 è vietata la caccia alla starna nei territori delimitati dai
seguenti confini:
ZONA CITTA' DI CASTELLO
confine regionale dalla S.P.199 (Spinabeto) verso est fino a confine comune di Pietralunga (Monte
Gragnano); strada per Gragnano, C. Palazzo fino al Torrente Soara; Torrente Soara fino al bivio di
Ronchi; confine della AATV Perrubbio fino al Torrente Carpina; Torrente Carpina verso sud fino a
Caibaciolfi-Casacce; S.P.201 fino alla S.R. 3 bis tiberina; Villa Pacciarini, S.P. 104 fino a Nestore;
S.P.105 da Nestore fino al confine regionale; confine regionale verso nord fino alla S.R.221;
S.R.221 fino al secondo bivio per Pistrino; strada per Pistrino , bivio S.P.100 per selci fino al Fiume
Tevere; Fiume Tevere fino al confine regionale; confine regionale fino alla strada S.Giustino-
Sansepolcro; S.C. S.Giustino, bivio S.P.200 per Celalba, Renzetti fino a Parnacciano; Da
Parnacciano S.P.199 fino al confine regionale.
ZONA GUBBIO
Confine regionale dal Fiume Certano (S.P.201) verso sud fino a S.R.452 Contessa; S.R.452 fino a
bivio C.Montalbano; Strada C. Montalbano, Fosso della Gangana, confine ovest e sud AATV La
Cima, C. il Poggetto, Troppola bassa; S.R.298 fino a bivio per Fugnano; Strada per Fugnano fino al
Fosso Valdile; Fosso Valdile fino alla confluenza nel Fiume Chiascio; Fiume Chiascio fino a C. Pian
di Loto-Biscina; Strada Biscina, C.se Bellugello, fino a immissione S.R.298; S.R.298 fino a
Belvedere;
Strada Belvedere, Molino di Galgata, Febino, Casanova, C. Fontanella, i Camperi, confine AATV
Montefiore fino al Torrente Resina; Torrente Rasina fino al confine comunale di Gubbio; Confine
comunale Gubbio fino a Torrente Mussino; Torrente Mussino verso ovest fino a E45; E45 dir. Nord
fino a S.S.219; S.S.219 Pian d'Assino fino a bivio S.P.203 per Civitella Ranieri; Confine comunale
di Gubbio (strada di crinale) fino a S.P.204 (C.ma S. Anna); S.P. 204 fino a bivio C.se S.Benedetto
Vecchio; Strada C.se S.Benedetto Vecchio, confine Oasi di Varrea fino a P.so del Cardinale; P.so del
Cardinale, F.so il Fiuminaccio, Fiume Certano fino al confine regionale.
C) GIORNI Dl CACCIA.
Nel mese di settembre la caccia è consentita nei seguenti giorni: domenica 18, mercoledì 21, sabato
24, domenica 25, mercoledì 28; per la restante stagione venatoria, la caccia è consentita per tre
giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di
martedì e venerdì.
Nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 novembre 2011 la caccia d'appostamento alla
selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consentita per 2 ulteriori giornate alla
settimana con esclusione del martedì e del venerdì; in questo periodo il cacciatore deve annotare sul
tesserino le 2 ulteriori giornate barrando solamente la apposita casella corrispondente, indicata dalla
dicitura: migratoria gg aggiuntive (1 ott. - 30 nov.), ferma restando, per la caccia vagante, la
limitazione a tre giornate settimanali.
D) GIORNATA VENATORIA.
L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati:
dal 18 settembre al 30 settembre dalle ore 6,20 alle ore 19,15;
dal 1 ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
dal 16 ottobre al 30 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,30;
dal 31 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15 (ora solare);
dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00;
dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45
dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 6,30 alle 17,30;
dal 1 al 9 febbraio dalle ore 6,15 alle 17,35;
Fanno eccezione:
o la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;
o la caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra;
E) CARNIERE
Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito abbattere i seguenti capi di
selvaggina:
1) FAGIANO - STARNA - PERNICE ROSSA - LEPRE COMUNE - CONIGLIO SELVATICO:
due capi complessivamente di cui una sola LEPRE e una sola STARNA;
2) QUAGLIA: 5 capi e 25 capi a stagione venatoria;
3) TORDO - MERLO - CESENA: 20 capi complessivamente;
4) ALLODOLA: 10 capi e 50 capi a stagione venatoria;
5) ALZAVOLA- CANAPIGLIA- CODONE - FISCHIONE - GERMANO REALE - MARZAIOLA
- MESTOLONE - MORETTA- MORIGLIONE - FOLAGA - GALLINELLA D'ACQUA -
PORCIGLIONE - BECCACCINO - FRULLINO - PAVONCELLA - COLOMBACCIO: 10 capi
complessivamente;
6) BECCACCIA: 3 capi; nel mese di gennaio 2 capi;
7) TORTORA: 5 capi e 25 capi a stagione venatoria.
Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere
giornalmente è di 20 unità.
F) APPOSTAMENTI.
Gli appostamenti fissi e temporanei di caccia di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17
maggio 1994, n. 14, sono disciplinati nel modo seguente:
1) Gli appostamenti fissi non possono essere installati ad una distanza inferiore a mt. 400 dai
confini dei seguenti ambiti territoriali:
Oasi di protezione;
Zone di ripopolamento e cattura;
Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
Un appostamento fisso non può essere installato a meno di mt. 200 da un altro appostamento fisso.
Un appostamento fisso al Colombaccio non può essere installato ad una distanza inferiore a mt. 500
da un altro appostamento fisso al Colombaccio. Gli appostamenti fissi al Colombaccio possono
avere anche di più di un capanno purché si trovino tutti entro un raggio di mt. 50 dal capanno
principale. La distanza tra due appostamenti al Colombaccio si misura dal capanno principale.
Qualora ne ricorra la necessità, il proprietario ovvero il concedente dell'appostamento fisso può
circoscrivere con tabelle l'area di pertinenza.
2) Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati a distanza inferiore a mt.
200 da appostamenti fissi e a meno di mt. 100 dai confini delle Oasi di protezione, delle Zone di
ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro
appostamento temporaneo. Qualora ne ricorra la necessità, il proprietario ovvero il concedente
dell'appostamento fisso può circoscrivere con tabelle l'area di pertinenza.
3) Negli appostamenti fissi e temporanei è vietata la caccia alle seguenti specie di selvaggina:
LEPRE, FAGIANO, STARNA, PERNICE ROSSA, BECCACCIA e BECCACCINO.
4) In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al
COLOMBACCIO ed agli Acquatici, la caccia non può essere esercitata da più di due persone
contemporaneamente.
5) Negli appostamenti fissi è consentito l'uso di richiami vivi nel limite massimo di 40 unità di
cattura e 40 unità di allevamento; negli appostamenti temporanei tale limite è di 10 unità di cattura e
10 unità di allevamento. È vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi
accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o
elettromagnetico con o senza amplificazione del suono.
6) Il cacciatore al termine dell'attività venatoria ha l'obbligo di rimuovere i residui derivati
dall'esercizio venatorio e, nei terreni coltivabili, ha l'obbligo di rimuovere tutti i materiali usati per
l'allestimento dell'appostamento. Nell'allestimento dell'appostamento è consentita l'apposizione di
materiale vegetale secco nel campo di tiro.
7) E' proibita la caccia in botte.
8) E' assolutamente vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si
allestirà l'appostamento temporaneo.
G) DISCIPLINA DELLA CACCIA NEI VALICHI MONTANI E NELLE ZONE A PROTEZIONE
SPECIALE.
E' vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 1.000 dai valichi montani indicati
nell'elenco in calce al presente Calendario venatorio.
Nelle Zone a protezione speciale (ZPS) non ricadenti all'interno di ambiti protetti:
- è vietata l'attività di addestramento cani;
- nel mese di gennaio è consentita l'attività venatoria in forma vagante, ad eccezione della caccia
agli ungulati, solamente nei giorni di giovedì e domenica;
- nei mesi di gennaio è consentita l'attività venatoria da appostamento fisso per due giornate alla
settimana a scelta tra giovedì, sabato e domenica;
- nelle zone umide naturali e artificiali (compresi i prati allagati) ed in una fascia di rispetto di
150 metri dai loro confini è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie moretta (Aythya fuligula).
H) TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO.
Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino venatorio deve annotare sullo stesso in modo
indelebile e negli spazi all'uopo destinati, la giornata prescelta al momento dell'inizio dell'attività
venatoria che avviene con il caricamento dell'arma, e, al termine della stessa, il numero dei capi
abbattuti appartenenti alle specie di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della lettera E); i capi appartenenti
alle specie di cui al punto 1 della lettera E) devono essere annotati subito dopo l'abbattimento.
Il tesserino deve essere riconsegnato, entro il 31 marzo.
Per ottenere il rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria si deve conservare ed
esibire la ricevuta timbrata dalla Provincia o dall'associazione, che ne attesta l'avvenuta riconsegna.
I) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI.
L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito dal 15 agosto al 12 settembre 2011, dall'alba
fino alle ore 12 e dalle ore 16 al tramonto, escluso il martedì e il venerdì di ciascuna settimana, in
tutto il territorio regionale, con l'eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, ai cacciatori
iscritti o titolari di appostamento fisso in un A.T.C. umbro; le Amministrazioni provinciali per
esigenze di coordinamento con le province confinanti, possono apportare modifiche al periodo
stabilito per l'addestramento dei cani.
L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a non meno di mt. 500 dalle Aziende
faunistico-venatorie.
L) CONTROLLO DELLE SPECIE:
Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi
sanitari, le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, piani
di controllo, anche mediante abbattimento, di specie di fauna selvatica o ridurre i periodi di caccia a
determinate specie.
M) RESIDENZA VENATORIA.
1) Possono esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia dell'Umbria i cacciatori
non residenti in regione, provenienti da regioni o province, con cui siano stati stabiliti protocolli
d'intesa interregionali o interprovinciali ai sensi degli artt. 14,15 e 16 del regolamento regionale 1
ottobre 2008, n. 6, per la gestione degli ambiti territoriali di caccia. I Comitati di Gestione degli
Ambiti Territoriali di Caccia possono ammettere quote di cacciatori extraregionali, non superiori a
cento unità per ciascuna regione di provenienza, indipendentemente dalla formalizzazione di
accordi, purché si siano verificate le condizioni di reciprocità di accesso.
2) I cacciatori in possesso della residenza venatoria in Umbria possono esercitare l'attività venatoria
a partire dal primo giorno della stagione. I cacciatori che hanno scelto la residenza venatoria in
regioni diverse dall'Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire dalla terza domenica di
settembre.
3) La caccia alla sola selvaggina migratoria, per un massimo di 20 giornate, mediante prenotazione
giornaliera, può essere svolta in Umbria dai cacciatori provenienti dalle regioni che hanno aderito al
sistema interregionale di teleprenotazione o che hanno stipulato specifici accordi con la Regione
Umbria, in applicazione dell'art. 14 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, a partire dal 1
ottobre.
4) La Regione, le Province e i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono
stabilire, nell'ambito delle intese per la mobilità dei cacciatori, accordi di reciprocità che prevedano
la ammissione dei cacciatori a partire dal primo giorno della stagione venatoria, in deroga al
precedente punto 2).
5) Le Province possono per i soli cacciatori non residenti anagraficamente in Umbria, apportare
modifiche ai periodi stabiliti per le specie cacciabili per esigenze di coordinamento con le altre
Province.
N) PARCHI NATURALI E AREE CONTIGUE:
E' vietata l'attività venatoria nel territorio dei Parchi naturali e delle aree naturali protette, così come
individuate dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e nel territorio del Parco nazionale dei Monti
Sibillini, così come individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993. In
applicazione dell'art. 7 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, all'interno delle aree contigue del
parco del Monte Cucco e del parco fluviale del Tevere così come delimitate dalla L.R. n. 9/95
possono esercitare la caccia coloro che hanno la residenza venatoria nell'ATC dove ricade l'area.
Per quanto non previsto nel presente Calendario venatorio si applica la legge 11 febbraio 1992, n.
157 e la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche.
ELENCO VALICHI MONTANI
Provincia di Perugia: Villa Corgna e Ranchicchi - Comune di Lisciano Niccone dalla località
Belvedere a quota mt. 702 alla località Poggio Castelluccio a quota mt. 741.
Provincia di Terni: Piano Peloni - Comuni di Guardea e Avigliano Umbro, dalla località Monte
Pianicel Grande a quota mt. 895 a M. Castellari a quota mt. 836.