Una particolare applicazione del principio dell'errore di fatto in ambito venatorio
Articolo inserito il 09/02/2011 - da Avv. Pieralberto Palombella
1) La vicenda
La vicenda trae origine da una contestazione, effettuata da parte di guardie appartenenti al W.W.F., ad un cacciatore che veniva trovato in possesso di alcuni capi di selvaggina abbattuti e specificatamente di una ventina di tordi e di un esemplare di merlo. La norma asseritamente violata era quella dell’art. 18 co. 1 lett. A) e art. 30, co. 1 lett. A) della legge 157/92, per aver abbattuto un esemplare di merlo il 22 gennaio, in periodo nel quale la caccia a tale volatile era chiusa.
La difesa dell’imputato, nel corso del giudizio di primo grado, chiedeva al Giudice, in via principale, di mandare assolto l’imputato per errore sul fatto ex art. 47 cod. pen. In subordine chiedeva la derubricazione del reato ex art. 30, 1° co. Lett. A) a art. 30, 1° comma, lettera h (abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli non cacciabili).
Il Tribunale di Bari, Sez. Dist. Di Rutigliano, disattendendo la tesi difensiva, condannava il prevenuto alla pena di mesi due di arresto, disponendo la confisca della selvaggina e dell’arma, oltre al pagamento delle spese processuali.
I difensori dell’imputato proponevano rituale e tempestivo gravame alla Corte D’Appello territorialmente competente, che riformava la pronuncia di primo grado mandando assolto l’imputato perché persona non punibile per errore sul fatto che costituisce reato...
http://www.avvocatocastellaneta.it/inde ... rso&aID=33