DAL PDL ART 842 C.C.

Re: DAL PDL ART 842 C.C.

....... secondo me ci arriveranno, ma non così velocemente come alcuni sperano ed altri invece temono......ma di sicuro il futuro della caccia non è roseo.....tutta la fiducia riposta in questo governo che sembrava l'unico a poter ed a voler .......guardate che fine ha fatto.....anche per chi non si era illuso come me in tutto questo, penso provi solo amarezza.
 
Re: DAL PDL ART 842 C.C.

Spero che qualcuno si svegli e dia una bella pedata nel culo a stè signori..il governo cade e loro a cosa pensano?... [****.gif]
 
Re: DAL PDL ART 842 C.C.

Ecco, ora ci mancava solo questa,cosi' siamo sistemati,,,,,,,,,ciao padelloni
 
Re: DAL PDL ART 842 C.C.

Scusa Ciro, non abbiamo capito se è uno scherzo o cos'altro. Innanzi tutto non sappiamo chi è "Peppe" e non sappiamo nemmeno chi è la "compagine di Truffolo". Infine non è chiaro in quale documento ufficiale sta scritto il tutto. Grazie e ciao.
 
Re: DAL PDL ART 842 C.C.

ggramoli ha scritto:
Scusa Ciro, non abbiamo capito se è uno scherzo o cos'altro. Innanzi tutto non sappiamo chi è "Peppe" e non sappiamo nemmeno chi è la "compagine di Truffolo". Infine non è chiaro in quale documento ufficiale sta scritto il tutto. Grazie e ciao.


Io ho l'originale depositato in parlamento che ora ti allego,li c'e' l'intera relazione motivata di codesti signori
Modifiche all’articolo 842 del codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l’esercizio della caccia.


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(modifiche all’art. 842 del codice civile)
1. All’articolo 842 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi primo e secondo sono soppressi; b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pesca».

Art. 2.
(modifiche alla disciplina in tema di piani faunistici venatori)
1. All’art.10, comma 3, della legge11 febbraio 1992, n. 157, ultimo periodo, dopo le parole “di altre leggi o disposizioni” sono aggiunte le seguenti “ ,esclusi i fondi privati di cui all’articolo 15 della presente legge e le fasce di protezione individuate dalle distanze minime entro le quali è vietato l’esercizio venatorio ai sensi dell’articolo 21 della presente legge”.

Art. 3
(modifiche alla disciplina in tema di “Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia”)
1.All’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la parola “vietare” è sostituita dalla parola “consentire”; b) al comma 4 al secondo periodo dopo le parole “quando l’attività venatoria” è inserita la parola “non” e dopo le parole “ovvero quando” è inserita la parola “non”; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “L’utilizzazione dei fondi ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è resa nota mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata”; d) al comma 10 le parole “Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado,” sono sostituite dalle seguenti: “Nei fondi nei quali è autorizzata l’attività venatoria, dove sia presente bestiame allo stato brado o semibrado, le regioni regolamentano l’esercizio dell’attività venatoria”.
dopo le parole “brado o semibrado” sono aggiunte le seguenti: “nei quali è autorizzata l’attività venatoria”,
e) i commi 6, 8 e 9 sono soppressi; f) al comma 11, il secondo periodo è soppresso.
Art. 4.
(modifiche alla disciplina in tema di divieti di caccia)
1.All’articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti parole “nonché nei fondi privati in cui non sia espressamente autorizzato secondo le modalità di cui all’articolo 15”.
b) al comma 1, lettera e), le parole: “cento metri” sono sostituite dalle seguenti: “duecento metri” e le parole: “cinquanta metri” dalle seguenti: “cento metri”; nel medesimo comma, sono soppresse le parole “eccettuate le strade poderali ed interpoderali”; c) al comma 1, lettera f), le parole “centocinquanta metri” sono sostituite dalle seguenti: “trecento metri” e le parole “una volta e mezza” sono sostituite dalle seguenti “tre volte”.



NON E' UNO SCHERZO FRANCO.....E' REALTA BELLA E BUONA...
 
Re: DAL PDL ART 842 C.C.

Si si forza ! ! incominciamo a parlarne di questa cosa ! Forza spargiamo la voce a tutti ! giornali, televisioni, internet ! ! Forza ! Cosi' la voce arriva tutti, si fanno trasmissioni sul caso, si creano gruppi su facebook e i siti ambientalisti cominciano fare appelli, sondaggi ecc...
Poi magari fanno una trasmissione sil tema e intervistano un povero cristo a cui qulche cacciatore ha sparato in casa, i figli di 3-4 anni si sono messi a piangere ecc....


Continuamo a fare il gioco di chi ci vuole male . . . noi Cacciaotori in questo a volte siamo bravissimi ! !
 
Re: DAL PDL ART 842 C.C.

Chiaramente, non ho prove tangibili, ma, così, a naso, ho il vago sospetto che un paio di AAVV vedrebbero anche di buon occhio l'abrogazione dell'art. 842 del CC...spero di sbagliarmi!!!
 
Re: DAL PDL ART 842 C.C.

Magari Enzo fossero solo un paio le AAVV che godrebbero sull'abolizione dell'art. 842, secondo me sono quasi tutte. Comunque concordo che il tutto sa di buffonata e di propaganda di chi vede imminenti le elezioni.
 
Re: DAL PDL ART 842 C.C.

C'era una mia postata su questo argomento...che fine ha fatto???? perchè è stata tolta??? Non piaceva a qualche moderatore???? perchè???


Chiedo scusa, l'ho trovata, c'era aperta un'altra discussione con lo stesso titolo...comunque questo è quanto avevo scritto:

Io non mi preoccuperei tanto di quest'ennesima buffonata...è tutta propaganda...stavolta contro di noi...altre volte a nostro favore...nell'uno e nell'altro caso sono sempre fuochi fatui, specchietti per allodole...comunque anche in questo caso il rimedio unico e solo è CACCIAAMBIENTE...le AAVV non sono affidabili per gestire tali situazioni.
 
Re: DAL PDL ART 842 C.C.

Purtroppo la politica é sempre stato una rovina per tutto,dove ci sono interessi eccoli pronti ad intascare,avanti ragazzi alziamo la voce, con la caccia oltre ad essere un ns. diritto,ci mangiano tantissime famiglie..............basta ipocriti !!!!!!!!!!
 
C

ciromenotti

Peppe ha scritto:
Ed eccovi servita la nuova porcata avvelenata che la compagine di Truffolo sta per perpetrarci !

LEGGETELO CON MOLTA ATTENZIONE, QUESTO E’ IL COLPO MORTALE ALLA CACCIA ITALIANA !

Modifiche all’articolo 842 del codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l’esercizio della caccia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(modifiche all’art. 842 del codice civile)
1. All’articolo 842 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi primo e secondo sono soppressi; b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pesca».

Art. 2.
(modifiche alla disciplina in tema di piani faunistici venatori)
1. All’art.10, comma 3, della legge11 febbraio 1992, n. 157, ultimo periodo, dopo le parole “di altre leggi o disposizioni” sono aggiunte le seguenti “ ,esclusi i fondi privati di cui all’articolo 15 della presente legge e le fasce di protezione individuate dalle distanze minime entro le quali è vietato l’esercizio venatorio ai sensi dell’articolo 21 della presente legge”.

Art. 3
(modifiche alla disciplina in tema di “Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia”)
1.All’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la parola “vietare” è sostituita dalla parola “consentire”; b) al comma 4 al secondo periodo dopo le parole “quando l’attività venatoria” è inserita la parola “non” e dopo le parole “ovvero quando” è inserita la parola “non”; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “L’utilizzazione dei fondi ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è resa nota mediante l’apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell’area interessata”; d) al comma 10 le parole “Le regioni regolamentano l’esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado,” sono sostituite dalle seguenti: “Nei fondi nei quali è autorizzata l’attività venatoria, dove sia presente bestiame allo stato brado o semibrado, le regioni regolamentano l’esercizio dell’attività venatoria”.
dopo le parole “brado o semibrado” sono aggiunte le seguenti: “nei quali è autorizzata l’attività venatoria”,
e) i commi 6, 8 e 9 sono soppressi; f) al comma 11, il secondo periodo è soppresso.
Art. 4.
(modifiche alla disciplina in tema di divieti di caccia)
1.All’articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti parole “nonché nei fondi privati in cui non sia espressamente autorizzato secondo le modalità di cui all’articolo 15”.
b) al comma 1, lettera e), le parole: “cento metri” sono sostituite dalle seguenti: “duecento metri” e le parole: “cinquanta metri” dalle seguenti: “cento metri”; nel medesimo comma, sono soppresse le parole “eccettuate le strade poderali ed interpoderali”; c) al comma 1, lettera f), le parole “centocinquanta metri” sono sostituite dalle seguenti: “trecento metri” e le parole “una volta e mezza” sono sostituite dalle seguenti “tre volte”.
Art. 5.
1. All’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d) dopo le parole “attività sportive” sono aggiunte le seguenti parole “; nonché in violazione dell’articolo 21, lettere e) e f)”.

Relazione illustrativa

Situazione attuale:
L’attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157/92 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio”, che rappresenta la legge quadro di disciplina di tutta la materia della caccia e tutela della fauna selvatica.
La legge 157, che ha sostituito la legge n. 968 del 1977, nasce sulla scia del referendum del 1990 che proponeva l’abolizione della caccia su tutto il territorio italiano e, che per mancanza del quorum, era stato annullato. Il risultato è stato una legge che disciplina il prelievo venatorio di fauna selvatica stabilendone le modalità e attribuendo nello specifico le competenze degli enti locali, degli organi preposti alla tutela della fauna e la loro autonomia in materia.
Secondo la legge 157/1992, la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato. Lo stato può derogare a tale principio nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, rilasciando al cacciatore una concessione (la cosiddetta “licenza di caccia”) al fine di abbattere esclusivamente le specie elencate e nei periodi, orari, mezzi, stabiliti dalla legge stessa. Ne consegue l’inesistenza, in Italia, di un “diritto alla caccia”: l’esercizio dell’attività venatoria concreta solamente un interesse del cacciatore a non vedersi negato il rilascio della licenza di caccia nel caso in cui possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Anche ai sensi della precedente legge in materia, (legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante “Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia”), successivamente abrogata dalla l.157/92, la fauna, impropriamente chiamata fauna selvatica, era considerata parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
La legge 157, oltre a definire quali sono le specie che si possono cacciare e quelle che, invece, sono assolutamente protette, ordina la materia fissando le modalità a cui si devono attenere le regioni nella stesura delle leggi regionali, dei calendari venatori, dei piani faunistici e della pianificazione del territorio. Si precisa, inoltre che, per controllare maggiormente l’applicazione della normativa nazionale e internazionale, la normativa regionale può regolamentare la materia solo in maniera più restrittiva rispetto alle disposizioni della legislazione nazionale.
Annualmente poi, le regioni devono emanare i calendari venatori con i tempi, le modalità, i luoghi e le specie cacciabili in attuazione delle direttive europee (2009/147/CE del 30 novembre 2009 sulla conservazione degli uccelli selvatici, che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE, e 92/43/CEE del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e delle convenzioni internazionali (Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, e Convenzione di Berna del 19 settembre 1979).
Criticità e ragioni dell’intervento.
Tuttavia, proprio le problematiche emerse a livello applicativo e normativo dal proliferare di leggi regionali contrarie alla disciplina comunitaria, oggetto altresì di diretto intervento europeo (come ad es. la legge regionale Liguria sospesa con decreto legge del dicembre 2006 in attuazione di un decreto del Presidente della Corte di giustizia CE), ha portato all’apertura di procedure di infrazione. Analogamente l’insoddisfacente disciplina privatistica in tema di rapporto tra proprietà provata e caccia evidenzia la necessità di intervenire sulla disciplina vigente.
Al riguardo, occorre altresì ricordare che l’attuale situazione normativa è stata oggetto di critica al massimo livello, costituito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: infatti, nel 1999 i ricorsi di alcuni agricoltori francesi e lussemburghesi che volevano vietare la caccia nei loro fondi, sono arrivati davanti alla Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, che, per la prima volta ha affermato che la caccia nei fondi altrui non recintati è una violazione del diritto di proprietà.
Nella prima sentenza, (Chassagnou ed altri contro Francia, n. 242 del 29 aprile 1999), la Corte riconosce una palese violazione del diritto di proprietà ad opera della legge istitutiva degli ACCA (ambiti di caccia), la legge Verdeille, in quanto la costituzione di un ACCA si realizza con il consenso della maggioranza dei proprietari dei terreni inclusi, pertanto i piccoli proprietari, come i ricorrenti, sono sottomessi alla decisione di coloro che detengono aree di maggiori dimensioni e vengono quindi danneggiati se contrari alla caccia.
Su questa base, per la prima volta, una Corte europea ha asserito il principio per cui la caccia nei fondi altrui non recintati si configura come violazione dell’assoluto diritto di proprietà, diritto di godere e disporre dei propri beni in modo pieno ed esclusivo, nel caso, limitato dall’esercizio dell’attività venatoria.
La Corte ha motivato questa decisione sostenendo che l’intervento pubblico deve sempre cercare di rispettare un giusto equilibrio tra la salvaguardia di un fondamentale diritto dell’uomo, quale il diritto al rispetto dei propri beni, e l’interesse generale, mentre l’obbligo imposto ai proprietari di lasciar esercitare la caccia sui loro fondi, persino in contrasto con le proprie convinzioni etiche; è sproporzionato rispetto all’interesse perseguito.
V’è da aggiungere che la Corte ha disatteso anche un altro argomento sostenuto dal governo francese, secondo il quale, in base alla legge Verdeille, i proprietari potevano sottrarsi all’obbligo di lasciar entrare i cacciatori nei loro fondi recintandoli adeguatamente.
La Corte ha infatti ritenuto che tale “scappatoia” non è ragionevole perché non sempre la recinzione di un fondo è tecnicamente realizzabile senza nuocere all’utilizzazione dei terreni per le finalità che sono loro proprie, e comunque comporta delle spese a volte molto ingenti per il proprietario.
Nella seconda sentenza (Schneider contro Lussemburgo, n. 2113/04 del 10 luglio 2007) la Corte ha ritenuto che l’inclusione forzata della proprietaria del terreno in un consorzio di caccia che si è pronunciato a favore del rinnovo del suo affitto per uso di caccia le impedisce di esercitare il suo diritto d’uso, strettamente legato al diritto di proprietà. Secondo la Corte, il sistema dell’adesione obbligatoria da un consorzio di caccia, previsto dalla legge lussemburghese, induce la richiedente a trovarsi in una situazione che rompe il giusto equilibrio che dovrebbe esserci tra la salvaguardia del diritto di proprietà e le esigenze dell’interesse generale: obbligare una piccola proprietaria a concedere il diritto di caccia sul proprio terreno perché dei terzi ne facciano un uso completamente contrario alle sue convinzioni, appare un’imposizione eccessiva che non è giustificata.
Inoltre la Corte ha ritenuto che l’obbligo di iscrizione ad un consorzio di caccia, imposto dalla legge lussemburghese alla richiedente, benché ella sia oppositrice etica della caccia, costituisce un’ingerenza nella sua libertà di associazione “negativa”. Pertanto la Corte ha ritenuto che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del protocollo 1 della Convenzione per i Diritti dell’uomo.
Le sentenze della Corte di Strasburgo hanno portato alla luce la questione di legittimità costituzionale dell’art. 842 cod. civ. che dispone che “il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla L. 157/92 (legge sulla caccia)”.

Si rende pertanto necessario intervenire sulla disciplina vigente.
- Art. 1
L’articolo 1 della presente proposta di legge è volto, in primo luogo, a modificare l’articolo 842 del codice civile, la norma che permette ai cacciatori l’ingresso nei fondi privati.
Si tratta di una previsione che costituisce un unicum in Europa: una sorta di abdicazione del diritto di proprietà privata – che è costituzionalmente protetto – di fronte a chi esercita la caccia, mentre lo stesso diritto rimane pieno di fronte a chi pratica altre attività, certamente più rispondenti all’evoluzione della cultura e del costume, quali sono, per esempio, alcune tipologie di turismo della natura (escursionismo, osservazione degli uccelli selvatici, ecc.).
L’articolo 842 del codice civile, dunque, comporta una discriminazione tra i cittadini, generando un’ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione; conferendo un sostanziale privilegio al cacciatore, la norma rivela anche la sua notevole datazione; fu introdotta, infatti, nel periodo fascista, quando si guardava con favore alle manifestazioni con uso delle armi.
Come è evidente, oggi nella coscienza collettiva sono mutati profondamente parametri e valori e anche nella legislazione si è venuto affermando sempre più il principio di tutela e valorizzazione, a fini turistici, delle risorse ambientali, che nella materia «caccia» si è tradotto in una limitazione e una regolamentazione più severe del prelievo venatorio, anche in sede internazionale.
Appare, dunque, anacronistico il contenuto dell’articolo 842 del codice civile ed estraneo, in sempre maggior misura, alla sensibilità dell’opinione pubblica. Dal 1976 vi sono state ripetute iniziative referendarie che hanno mirato all’abrogazione della norma ed è doveroso ricordare tra esse quella del 1990: 18 milioni di italiani votarono a favore dell’abrogazione dell’articolo, ma, purtroppo, il quorum per la validità della consultazione fu mancato per una manciata di voti.
I sostenitori dell’articolo 842 del codice civile sottendono il postulato che la caccia rappresenti un interesse generale e che si possa porre l’attività venatoria sullo stesso piano, per esempio, dell’imposizione di vincoli in materia ambientale, come nel caso della costituzione di un parco nazionale.
In realtà, si tratta di situazioni completamente diverse e che storicamente hanno subìto una profonda evoluzione; è a tutti noto che la proprietà privata, secondo quanto stabilito dalla Costituzione, può e deve sopportare le limitazioni idonee ad assicurarne la funzione sociale. Non pare svolgere alcuna funzione sociale il cacciatore che si aggira nei fondi altrui con pericolo per l’altrui incolumità (in particolare, di quella dei turisti della natura).
A quanto sopra, si aggiunga che l’attuale disciplina contenuta nell’art. 842 c.c. è foriera di ricadute assai negative sull’economia turistica del nostro Paese oltre che sull’immagine dello stesso.
Ed invero, la possibilità, riconosciuta dalla predetta norma ai cacciatori, di fare ingresso liberamente nei fondi privati, ai fini dell’esercizio della caccia (possibilità, come sopra evidenziato, non prevista nelle legislazioni della stragrande maggioranza degli altri Paesi) può ingenerare concreti pericoli per l’incolumità dei turisti che, sempre più spesso, si dedicano a forme di turismo legate alla natura, quale, per fare solo alcuni esempi, l’escursionismo, l’osservazione degli animali (gli uccelli in particolare), ecc..
Ma vi è di più.
E’ noto a tutti come, negli ultimi decenni, sia andato diffondendosi il fenomeno dell’agriturismo ovvero l’utilizzo, a fini turistici, di immobili rurali; è evidente che l’attuale formulazione dell’art. 842 c.c. mette in serio pericolo la predetta attività economica che, come noto, risulta particolarmente apprezzata soprattutto dai turisti stranieri.
Alla luce di quanto sopra, non vi è chi non veda come gli sforzi volti all’incentivazione delle prefate pratiche turistiche siano del tutto vanificati dalla anacronistica disposizione contenuta nell’art. 842 c.c. di cui, pertanto, si rende necessaria una radicale modifica, nei termini di cui al presente disegno di legge.

Alle medesime esigenze rispondono le modifiche introdotte, con il presente disegno di legge, ad alcune disposizioni della legge n. 157/92, contenute nei successivi articoli 2,3,4,5.

- L’art. 2 , recante “modifiche alla disciplina in tema di piani faunistici venatori” prevede una modifica dell’ultimo periodo dell’attuale disposizione normativa, al fine di escludere i terreni privati interdetti alla caccia dal computo delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale che la regione deve obbligatoriamente destinare alla protezione della fauna selvatica.
La proposta normativa mira a lasciare immutato il computo territoriale già effettuato dalle regioni ai fini del calcolo delle c.d. “oasi protette”, previsto dall’articolo 10 comma 3 della legge 157/92, escludendo che i fondi privati interdetti alla caccia possano o debbano essere calcolati nel computo delle percentuali di territorio destinate a tale scopo. La ratio della proposta normativa risiede nella considerazione che la quantificazione di “terreni privati” da destinare a tale scopo risulta di difficile e mutevole previsione essendo soggetta a costante mutamento connesso alla volontà individuale che può essere costantemente modificata.
L’ultimo inciso prevede inoltre che nel computo delle medesime percentuali di terreno destinato alla protezione della fauna selvatica, non debbano essere incluse quelle parti di territorio considerato qui “fasce di protezione” e che coincidono con il perimetro entro il quale è vietato l’esercizio venatorio in base alle distanze previste dall’articolo 21 della legge 157/92. Va tenuto presente, infatti, che moltissime province e regioni si sono orientate nel senso di computare tali fasce laterali delle strade (o raggi dalle case) nel totale del 20% di superficie agro-forestale minima da vietare alla caccia. Purtroppo anche recenti pronunciamenti del consiglio di stato hanno assecondato (si vedano in proposito piani faunistici di Genova e Spezia) questa assurda interpretazione. C’è dunque il rischio di cancellare o ridurre parchi ed oasi, assai più utili ai fini della tutela faunistica che non i lati di strade ed autostrade.

- Art. 3

L’art. 3 provvede a rivedere l’attuale art. 15 della l. 157 del 1992, consequenziali all’abrogazione del consenso ex lege all’utilizzo dei fondi provati per l acaccia. Assume rilievo il divieto generale, sanzionato penalmente dalla violazione di domicilio, cosicché si ribalta la prospettiva: ora dovrà darsi espresso consenso ed istanza per consentire la caccia.

Art. 4

L’art. 4 del presente disegno di legge introduce alcune modifiche all’art. 21 della legge n. 157/92 volte a salvaguardare l’incolumità di tutte quelle persone (in particolare, dei turisti della natura, per le ragioni più sopra evidenziate) che è, di fatto, messa a repentaglio dall’attuale regolamentazione dell’esercizio dell’attività venatoria, anche alla luce della (invero deprecabile) “evoluzione” tecnologica delle armi.
Più in particolare, le predette modifiche consistono nel sistematico raddoppio delle distanze (indicate al comma 1, lettere e) ed f) dell’art. 21) che devono essere rispettate dai cacciatori allorché gli stessi esercitino l’attività venatoria nelle vicinanze o in direzione di immobili, fabbricati e stabili, adibiti ad abitazione o a posto di lavoro,nonché delle vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili (a questo ultimo proposito, si è provveduto ad eliminare l’eccezione al rispetto della distanza prevista per le strade poderali ed interpoderali atteso che proprio queste ultime sono quelle più percorse dai turisti della natura).

- Art. 5
L’articolo 5 della presente proposta normativa mira ad estendere il regime sanzionatorio di tipo penale previsto dall’articolo 30 lettera d) della legge 157/92 a carico di chi commette violazioni dell’articolo 21, lettera a), ossia di chi esercita la caccia nei giardini, nei parchi pubblici o privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive, anche alle ipotesi di violazione dell’articolo 21 lettere e) ed f).
Nel primo caso, individuato dalla lettera e) dell’art. 21, si punisce con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da euro 464 a euro 1549 chi esercita la caccia nelle aie e nelle costi o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nelle fasce di protezione da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili.
Alle medesime sanzioni soggiace chi viola l’art.21, lettera f), ossia chi spara da distanza inferiore rispetto a quelle individuate come “fasce di rispetto” con fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanze corrispondente a meno di tre volte la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.
La ratio della norma è quella di estendere il regime sanzionatorio a tutte quelle violazioni che recano un indubbio pericolo per la pubblica incolumità e che, allo stato attuale sono sprovviste di sanzioni. Posto che i divieti e le sanzioni attualmente previste non sono state sufficientemente deterrenti e che l’esercizio dell’attività venatoria continua a produrre vittime tra cacciatori e persone comuni, si ritiene necessaria una revisione del sistema normativo vigente in grado di dissuadere coloro che praticano tale attività dal compiere azioni lesive con maggior efficacia.
 
Re: DAL PDL ART 842 C.C.

ggramoli ha scritto:
Magari Enzo fossero solo un paio le AAVV che godrebbero sull'abolizione dell'art. 842, secondo me sono quasi tutte. Comunque concordo che il tutto sa di buffonata e di propaganda di chi vede imminenti le elezioni.

Bè, Franco, almeno il CPA al quale sono iscritto, è assolutamente contrario all'abolizione dell'842...per la cronaca (non per te Franco perchè credo che ne sei già a conoscenza) l'avv. Fiumani presidente del CPA ha aderito a CACCIAAMBIENTE...è importante per evidenziare a tutto il mondo venatorio che CACCIAAMBIENTE è, allo stesso tempo, equidistante ed aperto a tutte le AAVV con la funzione principale di unire il mondo venatorio italiano sotto un'unica egida...speriamo!!!
 
Re: DAL PDL ART 842 C.C.

sipe48 ha scritto:
Chiaramente, non ho prove tangibili, ma, così, a naso, ho il vago sospetto che un paio di AAVV vedrebbero anche di buon occhio l'abrogazione dell'art. 842 del CC...spero di sbagliarmi!!!

Enzo putroppo temo che sia vera la tua deduzione . . .
E non e' nemmeno tanto difficile capire il perche' . . .
Che tristezza !
 
Re: DAL PDL ART 842 C.C.

Ciromenotti perche' quando inserisci queste notizie negative per ( "QUASI TUTTO" ) il mondo venatorio sembra che ci provi gusto ? ? ? [3]
 
Re: DAL PDL ART 842 C.C.

sipe48 ha scritto:
ggramoli ha scritto:
Magari Enzo fossero solo un paio le AAVV che godrebbero sull'abolizione dell'art. 842, secondo me sono quasi tutte. Comunque concordo che il tutto sa di buffonata e di propaganda di chi vede imminenti le elezioni.

Bè, Franco, almeno il CPA al quale sono iscritto, è assolutamente contrario all'abolizione dell'842...per la cronaca (non per te Franco perchè credo che ne sei già a conoscenza) l'avv. Fiumani presidente del CPA ha aderito a CACCIAAMBIENTE...è importante per evidenziare a tutto il mondo venatorio che CACCIAAMBIENTE è, allo stesso tempo, equidistante ed aperto a tutte le AAVV con la funzione principale di unire il mondo venatorio italiano sotto un'unica egida...speriamo!!!

Sono d'accordo con te Enzo. L'avv.Fiumani lo conosco di persona, è bravo e vorrebbe fare tante cose. Il mio dubbbio è solo che con tutti gli impegni che ha (professionali e non) gli resta poco tempo per la caccia. Speriamo che ce la faccia comunque.
 
Re: DAL PDL ART 842 C.C.

Ma voi credete che passi davvero sta legge?
sai che so malauguratamente passarre chi la proprosta farebbe una gran brutta fine!!!!

Sai che massacro di persone a casa?...sai danni che la selvaggina fa? e chi li paga? .....

Innanzitutto poi la palla passerebbe alle regioni e li ognuna si gestirebbe ....a suo modo e "piacimento".
 
Re: DAL PDL ART 842 C.C.

Dio ci aiuti con questa banda di matti, solo Caccia e Ambiente ci potrà salvare, stiamo proprio con questa politica messi male!!!!!!!!!!!!!!!
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