Re: sospesa caccia lazio

Speriamo di non incontrare guardie venatorie mal informate domani mattina!!!!


Dunkan.
 
Re: sospesa caccia lazio

Lazio: Birindelli, la caccia non e’ sospesa

La Birindelli risponde a Bonelli: “La caccia continua secondo le regole”

REGIONE – (12 novembre) “Le dichiarazioni del presidente dei Verdi, Angelo Bonelli, sulla sospensione del calendario venatorio del Lazio, sono strumentali e inesatte”. E’ quanto dichiara l’assessore alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali, Angela Birindelli (foto), sulla sospensione del calendario venatorio da parte del Tar del Lazio.

“Occorre – aggiunge l’assessore – documentarsi meglio prima parlare a sproposito e accusare la Giunta Polverini di agire con arroganza. L’arroganza è un modo di fare che non è stato, non è e non sarà mai proprio di questa giunta, ma a quanto pare, è proprio di chi fa certe affermazioni.

Il calendario venatorio della Regione Lazio non è assolutamente sospeso e l’attività venatoria continua nel rispetto delle regole”.
 
Re: sospesa caccia lazio

Il ricorso al tar è sul calendario di agosto, che menziona la chiusura della beccaccia e del tordo al 20/1 invece del 31/12 per la beccaccia e 10/1 per il tordo (date indicate dall'Ispra). Pertanto sono state sospese le date di chiusura, che dovranno( spero di no) riportate come indicate. Chiaramente la mozione votata il 14/10 in Regione, per il prolungamento al 31/1 chiaramente va a farsi fottere.Io l'ho interpretata cosi. Vi prego smentitemi.
 
Re: sospesa caccia lazio

Ho appena chiamato il CFS e mi hanno detto che molto probabilmente e' una bufala a loro non e' arrivato nulla e comunque servono i giorni affinche' gli organi di stampa informino tutti quanti, e' una bufala di Bonelli spero che schiatti dalla rabbia lui e tutti i verdi [badair.gif]
 
Re: sospesa caccia lazio

Sono andato sul sito della regione lazio e c'è un documento a firma Assessore Birindelli dove dice a chiare note che la caccia nel lazio non à sospesa , ma continua come prima. Il provvedimento del tar del Lazio si riferisce al provvedimento di chiusura della beccaccia e del tordo che in primis si era detto il 20 gennaio e successivamente la regione con un altro provvedimento lo aveva portato al 31 gennaio ora sembrerebbe che il tar ha ripristinato il 20 gennaio. Un doveroso chiarimento per non alimentare ulteriore confusione.
peccato che quest'anno come l'anno scorso sia mancata la materia prima ( i Tordi).
 
Re: sospesa caccia lazio

Anche a me è arrivata la stessa mail...comunque da quello che leggo nell ultima frase siamo messi malissimo..!!?? [thumbsdown.gif]
Qualcuno ha altre notizie???
 
Re: sospesa caccia lazio

siamo alla frutta,sospensioni di qua sospensioni di la, vere o presunte...bah
 
Re: sospesa caccia lazio

REGIONE LAZIO
Dipartimento DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
Direzione Regionale AGRICOLTURA
Decreto del Presidente
DECRETO N. T0552 DEL 30 NOVEMBRE 2010
DECRETO N. DEL
Oggetto: Decreto della Presidente della Regione Lazio n. T0379/2010 “Calendario
Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2010/2011”. Integrazioni a seguito
dell’ordinanza del TAR Lazio n. 04908/2010.
LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti
locali;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e
modificazioni;
VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna
selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive integrazioni e
modificazioni ed in particolare l’articolo 34;
VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici;
VISTE le previsioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio
1998, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano
Faunistico Venatorio Regionale”;
VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: “Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo”;
Segue Decreto n. del
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 363 e successive
integrazioni e modificazioni, avente ad oggetto “ Rete Europea Natura 2000: Misure di
conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale”;
VISTA la Legge di conversione, con modificazioni, n. 133/2008 del Decreto Legge 25
giugno 2008, n. 112, che prevede l'istituzione dell'Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale (ISPRA) con le funzioni dell’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
CONSIDERATO che, in conformità con la procedura di cui all’articolo 34, comma 3
della Legge Regionale n. 17 del 1995, per addivenire alla formulazione dell’allegato
“Calendario Venatorio 2010-2011”, sono stati sentiti:
- le Amministrazioni provinciali;
- l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale;
VISTO il parere dell’ISPRA espressamente riferito all’ipotesi di calendario venatorio
2010-2011 della Regione Lazio, trasmesso alla Regione con nota n. 20522/T-A11 del
10.06.2010;
VISTE, inoltre, le modifiche ed integrazioni apportate alla Legge 157/92 dalla Legge 4
giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”
(pubblicata sul So n. 138 alla GURI 25 giugno 2010 n. 146);
VISTO che la richiamata modifica alla Legge 157/1992 non ha disposto, per quanto
attiene le specie oggetto di caccia e i periodi di attività venatoria, una modifica diretta al
comma 1 dell’art. 18, ma l’inserimento di un nuovo comma, l’1-bis, con il previsto
richiamo al divieto dell’esercizio venatorio per ogni singola specie: “durante il ritorno
al luogo di nidificazione” (art. 1 bis lett. a) e “durante il periodo della nidificazione e le
fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli” (art. 1 bis lett. b);
PRESO ATTO delle indicazioni contenute nella “Guida per la stesura dei calendari
venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria
2009, art. 42”, documento prodotto da ISPRA e trasmesso alla Regione Lazio in data 29
luglio 2010 con nota n. 25587/T-A11;
PRESO ATTO che le richiamate modifiche alla normativa nazionale hanno
determinato incertezze applicative nei documenti “Calendari Venatori” da parte delle
Segue Decreto n. del
singole Regioni, come anche evidenziato nel corso dell’incontro tecnico interregionale
svoltosi il 1° luglio 2010 presso la sede a Roma della Regione Puglia;
PRESO ATTO inoltre che il coordinatore della Commissione politiche agricole della
Conferenza delle Regioni, a seguito di una specifica richiesta in data 18.06.2010 da
parte di Arci Caccia, CIA, Fare Verde e Legambiente, relativa alle criticità connesse al
nuovo quadro normativo, da parte delle Regioni, ha convenuto sulla necessità di attivare
un tavolo misto tra le Regioni e tutti i portatori di interesse del settore Caccia;
VISTO il documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period
of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU” elaborato
dal Comitato Ornis, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel
2001 che stabilisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e
durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;
VISTA la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE
sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, documento
prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la
corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria;
VISTE, in particolare, le previsioni di applicazione delle indicazioni di cui al punto 2.7
(“analisi delle sovrapposizioni”) della Guida sopra richiamata;
RITENUTO che la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”
elaborata dall’ISPRA ha carattere generale e di indirizzo;
CONSIDERATO inoltre che l’ISPRA, con nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del
13 settembre 2010, avente ad oggetto “Interpretazione del documento “Guida per la
stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla
legge comunitaria 2009, art. 42””, ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia
che : “rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di
una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a
quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC
on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the
EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina
della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici””;
Segue Decreto n. del
VISTE, altresì, le indicazioni tecniche fornite dalle Province e dal Comitato Tecnico
Faunistico Venatorio Regionale e riportate nell’apposito verbale agli atti della Direzione
Regionale Agricoltura;
VISTO il proprio Decreto n. T0379/2010 recante Calendario Venatorio e regolamento
per la stagione venatoria 2010/2011;
VISTO il Ricorso n. 08208/2010, depositato presso il TAR LAZIO con istanza di
sospensiva proposto da: Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus
Ong ed altri per l’annullamento del Decreto n. T0379/2010 recante Calendario
Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2010/2011;
VISTA l’Ordinanza del TAR Lazio – Sezione Prima Ter, 12.11.2010, n. 04908, che, tra
l’altro, “impone il riesame del Calendario venatorio impugnato nella parte in cui
dispone date di chiusura dell’attività venatoria posticipate rispetto a quelle proposte
dall’ISPRA senza darne adeguato supporto motivazionale”;
RITENUTO opportuno fornire ulteriori indicazioni e meglio esplicitare il supporto
motivazionale alle scelte che hanno indotto l’Amministrazione Regionale a fissare date
di chiusura dell’attività venatoria, posticipate rispetto a quelle proposte dall’ISPRA ed
in particolare esplicitarle per ogni singola specie come di seguito riportato:
cesena (Turdus pilaris):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 20 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione
(non SPEC);
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato
nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina
della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”.
La Regione Lazio, per evitare il “rischio di confusione” tra specie simili, ha scelto di
unificare, per i turdidi, la data di chiusura della caccia;
tordo bottaccio (Turdus philomelos):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 20 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
Segue Decreto n. del
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione
(non SPEC);
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato
nel documento “Key Concepts” è consentito dal documento “Guida alla disciplina
della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”.
La Regione Lazio, per evitare il “rischio di confusione” tra specie simili, ha scelto di
unificare, per i turdidi, la data di chiusura della caccia;
tordo sassello (Turdus iliacus):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 20 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione
(non SPEC);
- la data di migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide
con la data di chiusura della caccia a tale specie.
La Regione Lazio per questa specie non ha previsto la sovrapposizione di una decade,
come consentito dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli
selvatici”, a miglior tutela delle altri turdidi (“rischio di confusione”) ed ha scelto di
unificare, per i turdidi, la data di chiusura della caccia;
beccaccino (Gallinago gallinago):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 31 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- la data di migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide
con la data di chiusura della caccia a tale specie;
folaga (Fulica atra):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 31 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione
(non SPEC);
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato
nel documento “Key Concepts” è consentito dal documento “Guida alla disciplina
della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”.
La Regione Lazio ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia
delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
Segue Decreto n. del
frullino (Lymnocryptes minimus):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 31 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- la data di migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide
con la data di chiusura della caccia a tale specie;
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 31 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione
(non SPEC);
- la data di migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide
con l’inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d’acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della
chiusura della caccia al 10 febbraio.
La Regione Lazio, a maggior tutela degli altri rallidi, ha scelto di unificare la data di
chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
pavoncella (Vanellus vanellus):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 31 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- ha inserito, su suggerimento dell’ISPRA, un limite di prelievo giornaliero pari a 5
capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 25 capi;
- la data di migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide
con la data di chiusura della caccia a tale specie;
porciglione (Rallus aquaticus):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 31 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione
(non SPEC);
- la data di migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide
con l’inizio della terza decade di febbraio
- il porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della
chiusura della caccia al 10 febbraio.
La Regione Lazio, a maggior tutela degli altri rallidi, ha scelto di unificare la data di
chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
beccaccia (Scolopax rusticola):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 20 gennaio 2011, in quanto:
Segue Decreto n. del
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato
nel documento “Key Concepts” è consentito dal documento “Guida alla disciplina
della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”;
- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a 2 capi ed un limite di prelievo
stagionale pari a 20 capi, inferiore al limite suggerito dall’ISPRA rispettivamente di
3 e 20 capi;
- la caccia inizia un’ora dopo e termina un’ora prima rispetto agli orari previsti dal
calendario per le altre specie; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la
pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare
immediatamente il capo abbattuto (disposizione che normalmente è riservata alle
specie stanziali);
- il territorio della Regione Lazio non è generalmente interessato dalla condizione
“ondata di gelo”, fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante
lo svernamento, infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti
della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall’ISPRA,
stabilisce i seguenti criteri per la definizione di “ondata di gelo”:
? brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
? temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
? temperature minime giornaliere molto basse;
? temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
? estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
? durata dell’ondata di gelo stimata in 6-7 giorni;
quaglia (Coturnix coturnix) e tortora (Streptopelia turtur): l’ISPRA, con parere
inviato alla Regione Lazio con nota prot. n. 38384 T - A 11 del 12.11.2010, riferisce
che: “la chiusura formale della caccia alla tortora ed alla quaglia entro il 30.12.2010 può
essere ritenuta accettabile dal punto di vista conservazionistico ed in sintonia con
l’attuale quadro normativo di settore (Legge n. 157/92 e Direttiva 147/2009/CE);
RITENUTO, sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall’ISPRA con nota prot.
n. 20522/T-A11 del 10.06.2010, di limitare il carniere stagionale per la specie fagiano
(Phasianus colchicus) a numero dieci capi, con contemporanea riduzione del periodo
venatorio per detta specie, facendolo terminare al 30 dicembre 2010 e prolungare il
prelievo venatorio al 31 gennaio 2011 con le seguenti prescrizioni:
? nelle aziende faunistico venatorie, che riportano tali specie nell’indirizzo
faunistico secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati
Segue Decreto n. del
dalla Provincia. Nelle aziende agri-turistico venatorie il prelievo è consentito nel
medesimo periodo;
? nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di
prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia, condizionati
dall’esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado
di garantire il prelievo stesso.
La Regione Lazio ha seguito, per il prelievo venatorio della suddetta specie, il parere
dell’ISPRA trasmesso con nota prot. n. 20522/T-A11 del 10.06.2010, in quanto tale
parere è riferito nello specifico al contesto territoriale della Regione Lazio, mentre le
indicazioni contenute nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della
Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42” sono meno
specifiche in quanto riferite al contesto nazionale.
Il prelievo venatorio di questa specie nel mese di dicembre, risulta compatibile con il
periodo di riproduzione indicato nel documento “Key Concepts”.
Inoltre nel Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2010/2011 è
prevista la possibilità per le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C.
interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari
condizioni locali, di poter anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura alla specie
fagiano;
CONSIDERATO che per le altre specie presenti in calendario le chiusure della caccia
sono in linea con le indicazioni dell’ISPRA;
VISTO il documento tecnico “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E
REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2010-2011 NEL LAZIO”,
adottato con proprio Decreto n. T0379/2010;
RITENUTO di integrare, con il presente atto, le motivazioni che hanno indotto
l’Amministrazione Regionale a fissare date di chiusura dell’attività venatoria posticipate
rispetto a quelle proposte dall’ISPRA;
RITENUTO che il documento tecnico “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2010-2011 NEL LAZIO”,
adottato con proprio Decreto n. T0379/2010, risulta essere conforme con l’attuale
quadro normativo di settore (Legge n. 157/92 e Direttiva 147/2009/CE);
RITENUTO quindi opportuno, per quanto sopra indicato, confermare il documento
tecnico: “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA
STAGIONE VENATORIA 2010-2011 NEL LAZIO”, adottato con proprio Decreto n.
T0379/2010;
Segue Decreto n. del
DECRETA
In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di integrare le premesse motivazionali del Decreto n. T0379/2010 concernente:
“Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2010/2011” con le
seguenti motivazioni:
RITENUTO che la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”
elaborata dall’ISPRA ha carattere generale e di indirizzo;
CONSIDERATO inoltre che l’ISPRA, con nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del
13 settembre 2010, avente ad oggetto “Interpretazione del documento “Guida per la
stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla
legge comunitaria 2009, art. 42””, ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia
che : “rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di
una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a
quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC
on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the
EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina
della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici””;
RITENUTO opportuno fornire ulteriori indicazioni e meglio esplicitare il supporto
motivazionale alle scelte che hanno indotto l’Amministrazione Regionale a fissare date
di chiusura dell’attività venatoria, posticipate rispetto a quelle proposte dall’ISPRA ed
in particolare esplicitarle per ogni singola specie come di seguito riportato:
cesena (Turdus pilaris):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 20 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione
(non SPEC);
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato
nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina
della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”.
Segue Decreto n. del
La Regione Lazio, per evitare il “rischio di confusione” tra specie simili, ha scelto di
unificare, per i turdidi, la data di chiusura della caccia;
tordo bottaccio (Turdus philomelos):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 20 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione
(non SPEC);
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato
nel documento “Key Concepts” è consentito dal documento “Guida alla disciplina
della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”.
La Regione Lazio, per evitare il “rischio di confusione” tra specie simili, ha scelto di
unificare, per i turdidi, la data di chiusura della caccia;
tordo sassello (Turdus iliacus):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 20 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione
(non SPEC);
- la data di migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide
con la data di chiusura della caccia a tale specie.
La Regione Lazio per questa specie non ha previsto la sovrapposizione di una decade,
come consentito dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli
selvatici”, a miglior tutela delle altri turdidi (“rischio di confusione”) ed ha scelto di
unificare, per i turdidi, la data di chiusura della caccia;
beccaccino (Gallinago gallinago):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 31 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- la data di migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide
con la data di chiusura della caccia a tale specie;
folaga (Fulica atra):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 31 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione
(non SPEC);
Segue Decreto n. del
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato
nel documento “Key Concepts” è consentito dal documento “Guida alla disciplina
della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”.
La Regione Lazio ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia
delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
frullino (Lymnocryptes minimus):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 31 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- la data di migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide
con la data di chiusura della caccia a tale specie;
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 31 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione
(non SPEC);
- la data di migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide
con l’inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d’acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della
chiusura della caccia al 10 febbraio.
La Regione Lazio, a maggior tutela degli altri rallidi, ha scelto di unificare la data di
chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
pavoncella (Vanellus vanellus):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 31 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- ha inserito, su suggerimento dell’ISPRA, un limite di prelievo giornaliero pari a 5
capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 25 capi;
- la data di migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide
con la data di chiusura della caccia a tale specie;
porciglione (Rallus aquaticus):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 31 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione
(non SPEC);
- la data di migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide
con l’inizio della terza decade di febbraio;
Segue Decreto n. del
- il porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della
chiusura della caccia al 10 febbraio.
La Regione Lazio, a maggior tutela degli altri rallidi, ha scelto di unificare la data di
chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
beccaccia (Scolopax rusticola):
la Regione Lazio ha consentito il prelievo fino al 20 gennaio 2011, in quanto:
- la normativa vigente prevede la chiusura al 31 gennaio;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato
nel documento “Key Concepts” è consentito dal documento “Guida alla disciplina
della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”;
- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a 2 capi ed un limite di prelievo
stagionale pari a 20 capi, inferiore al limite suggerito dall’ISPRA rispettivamente di
3 e 20 capi;
- la caccia inizia un’ora dopo e termina un’ora prima rispetto agli orari previsti dal
calendario per le altre specie; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la
pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare
immediatamente il capo abbattuto (disposizione che normalmente è riservata alle
specie stanziali);
- il territorio della Regione Lazio non è generalmente interessato dalla condizione
“ondata di gelo”, fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante
lo svernamento, infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti
della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall’ISPRA,
stabilisce i seguenti criteri per la definizione di “ondata di gelo”:
? brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
? temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
? temperature minime giornaliere molto basse;
? temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
? estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
? durata dell’ondata di gelo stimata in 6-7 giorni;
quaglia (Coturnix coturnix) e tortora (Streptopelia turtur): l’ISPRA, con parere
inviato alla Regione Lazio con nota prot. n. 38384 T - A 11 del 12.11.2010, riferisce
che: “la chiusura formale della caccia alla tortora ed alla quaglia entro il 30.12.2010 può
essere ritenuta accettabile dal punto di vista conservazionistico ed in sintonia con
l’attuale quadro normativo di settore (Legge n. 157/92 e Direttiva 147/2009/CE);
Segue Decreto n. del
RITENUTO, sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall’ISPRA con nota prot.
n. 20522/T-A11 del 10.06.2010, di limitare il carniere stagionale per la specie fagiano
(Phasianus colchicus) a numero dieci capi, con contemporanea riduzione del periodo
venatorio per detta specie, facendolo terminare al 30 dicembre 2010 e prolungare il
prelievo venatorio al 31 gennaio 2011 con le seguenti prescrizioni:
? nelle aziende faunistico venatorie, che riportano tali specie nell’indirizzo
faunistico secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati
dalla Provincia. Nelle aziende agri-turistico venatorie il prelievo è consentito nel
medesimo periodo;
? nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di
prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia, condizionati
dall’esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado
di garantire il prelievo stesso.
La Regione Lazio ha seguito, per il prelievo venatorio della suddetta specie, il parere
dell’ISPRA trasmesso con nota prot. n. 20522/T-A11 del 10.06.2010, in quanto tale
parere è riferito nello specifico al contesto territoriale della Regione Lazio, mentre le
indicazioni contenute nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della
Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42” sono meno
specifiche in quanto riferite al contesto nazionale.
Il prelievo venatorio di questa specie nel mese di dicembre, risulta compatibile con il
periodo di riproduzione indicato nel documento “Key Concepts”.
Inoltre nel Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2010/2011 è
prevista la possibilità per le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C.
interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari
condizioni locali, di poter anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura alla specie
fagiano;
2. di confermare il documento tecnico: “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E
REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2010-2011 NEL LAZIO”,
adottato con Decreto n. T0379/2010.
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Segue Decreto n. del
Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione
regionale Attività della Presidenza, l’altro per i successivi adempimenti della struttura
competente per materia, consta di n. 15 pagine, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio.
Roma, addì
La Presidente
Renata Polverini
 
Re: sospesa caccia lazio

falco8 ha scritto:
è vero che hanno sospeso la caccia nel lazio?
Si proprio così:

Verdi: Tar sospende Cal.Venatorio del Lazio

Bonelli (Verdi): “Tar sospende calendario venatorio, sconfitta per Polverini e cacciatori”

verdiREGIONE – (12 novembre) “Oggi il Tar del Lazio ha sospeso il calendario venatorio della Regione, per cui ora nel Lazio la caccia è sospesa. – afferma il Presidente dei Verdi Angelo Bonelli – Questa è una splendida vittoria della vita contro la morte rappresentata dalle doppiette. Nello specifico il Tar del Lazio ha sospeso il calendario venatorio perché viola le normative nazionali ed europee in materia di specie protette. È una bella notizia per gli animali del Lazio che sconfigge l’arroganza della giunta Polverini”.

Ecco le motivazione dell’ordinanza del Tar Lazio ( n. 4908/2010) che di fatto sospende la caccia nel Lazio, in grassetto le parti della sospensione:

“(…) Considerato, ad una prima e sommaria delibazione del ricorso in epigrafe propria della presente fase cautelare, che, come il Giudice delle Leggi ha più volte sottolineato: oggetto della caccia è la fauna selvatica, bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non “minimo”, ma «adeguato e non riducibile», restando salva la potestà della Regione di prescrivere, purché nell’esercizio di proprie autonome competenze legislative, livelli di tutela più elevati (sent. n.193 del 2010); «la disciplina statale che delimita il periodo venatorio [...] è stata ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome» e che «le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili» hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 227 del 2003 che richiama la sentenza n. 323 del 1998); mentre secondo la giurisprudenza costante della Corte le disposizioni relative alla tutela della fauna selvatica contenute nella cennata legge statale hanno carattere di norme di grande riforma economico-sociale (sentenze n. 4 del 2000, n. 210 del 2001); il fondamento di tale competenza esclusiva statale si rinviene nell’esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che si qualificano come «minime», nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per lo Stato sia per le Regioni – ordinarie e speciali – a non diminuire l’intensità della tutela. Quest’ultima può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata (sent. n. 237 del 2008); considerato che le date di chiusura della stagione venatoria risultano, nell’atto impugnato, fissate nell’ambito dei termini disciplinati dall’art.18 della legge n.157 del 1992; considerato, pertanto, alla luce di tali parametri direttivi nonché in considerazione del dato normativo di cui all’art.1 della legge n.157 del 1992 (il quale considera la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato), che deve riscontrarsi l’assenza in atto di una normativa statale che permetta di dare concreta attuazione alla norma del comma 1 bis dell’art.18 della legge n.157 del 1992; considerato, con riguardo agli specifici contenuti della doglianza prospettata nell’ultimo mezzo di gravame, che le ZPS sono quei territori (facenti parte della Rete ecologica europea denominata “Natura 2000”) funzionali alla conservazione di alcune specie dell’avifauna stanziali o migratorie che nidificano ovvero che, durante la migrazione, sostano per approvvigionarsi in tali territori e che la Comunità europea ha inteso tutelare attraverso la c.d. direttiva “uccelli” 79/409 CEE (oggi sostituita dalla dir. 2009/147/Ue) prevedendo, all’art.4, l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure idonee a prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli.

Le misure di protezione sono date dalla valutazione di incidenza cui rimane soggetto qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenza significativa sulla Zona (art.7 della Direttiva Habitat del 1992 che ha esteso le misure di protezione previste per i Sic anche alle ZPS); la direttiva habitat ha trovato attuazione nell’Ordinamento interno col d.P.R. n.357 del 1997 il cui art.5 assoggetta a valutazione di incidenza il piano faunistico venatorio e non anche il calendario venatorio: piano, peraltro, già approvato dalla Regione Lazio nel 1998 (e dunque dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n.357 del 1997) e non oggetto di specifica impugnativa; e tanto fermo restando che il Calendario contiene, con riguardo all’attività venatoria consentita nelle Z.P.S. specifiche e più stringenti disposizioni; considerato quanto ai pareri resi dall’Ispra che l’art.7 comma 1, della l. n. 157/1992, qualifica tale istituto come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico.

Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere; considerato, con riguardo alle date di apertura e chiusura della caccia previste in calendario in dissonanza con le indicazioni dell’Ispra, che tale dissonanza non rileva, nella presente sede cautelare, con riguardo alle date di apertura del periodo di caccia (essendo ormai superata anche quella, posticipata rispetto al Calendario, suggerita dall’Ispra); mentre acquista rilevanza con riguardo alle date di chiusura che nel Calendario risultano posticipate rispetto a quelle proposte dall’Istituto predetto; considerato che, sebbene nell’atto impugnato siano menzionati i pareri Ispra (al pari degli altri numerosi documenti che si assumono valutati istruttoriamente ai fini della redazione del Calendario), deve rilevarsi l’assenza di ogni utile supporto motivazionale volto a dare contezza, sotto il profilo indicato nel precedente periodo, della non praticabilità e/o superabilità del parere Ispra (supporto che, invero e senza entrare nel merito della relativa fondatezza o meno, trova svolgimento nella sola memoria difensiva della resistente amministrazione regionale); al che accede la fondatezza, in parte qua, della doglianza in trattazione: fondatezza che impone il riesame del Calendario venatorio impugnato nella parte in cui dispone date di chiusura dell’attività venatoria posticipate rispetto a quelle proposte dall’Ispra senza darne adeguato supporto motivazionale (significando, si aggiunge ovviamente per ragioni di completezza, che in caso di inottemperanza dell’amministrazione regionale, l’attività venatoria dovrà ritenersi non consentita nei periodi compresi tra le date di chiusura proposte dall’Ispra e quelle, posticipate, previste nel Calendario).

P.Q.M.

Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’istanza cautelare in epigrafe al fine del riesame dell’atto impugnato. Compensa tra le parti, alla luce della peculiarità dell’istanza cautelare in trattazione, le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati”.

Linda Sandulli, Presidente

Tratto da http://www.ontuscia.it
 
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