Comunque a te non ti hanno fatto una perquisizione perchè gli hai fatto vedere te ... evidentemente questo è l'escamotage per perquisire persone nonostante non sia possibile farlo se non da ufficiali di PG come previsto dall'art 352 del codice di procedura penale delegati dal PM o in caso di flagranza di reato e comunque la perquisizione deve essere convalidata nelle successive 48 ore dal PM competente per territorio...
ti riporto qui di seguito l'art. 352 cpp
Dispositivo dell'art. 352 c.p.p.
1. Nella flagranza del reato [382] o nel caso di evasione [c.p. 385], gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizionepersonale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso [103].
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelareo di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermodi una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione (1) (2).
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito (3).
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione (4) (5).
A tal proposito di segnalo che gli ufficiali di PG sono:
Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualitý;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonchÈ gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l`ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualitý;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell`arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria (55-3):
a) il personale della polizia di Stato al quale l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualitý;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie forestali e, nell`ambito territoriale dell`ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresÏ ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall`art. 55.
per questo solo le guardie forestali e la polizia provinciale posso perquisire sul posto, purchè ne hanno fondato motivo, persone e sono obbligati a rilasciarti un verbale di perquisizione...
LE GAV non possono perquisirti...