REGIONE CAMPANIA
Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca
CALENDARIO VENATORIO PER L’ANNATA 2010-2011
L’esercizio venatorio per l’annata 2010/2011, ai sensi dell’art. 49, della L. R.15/2002, della L. R.
8/1996 e della Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM/2000/0001
def., potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati .
PREAPERTURA
Nei giorni 1, 5, 8, 12 e 15 settembre 2010 è consentito l’esercizio venatorio alla specie quaglia
(Coturnix coturnix) ed alla specie tortora (Streptopelia turtur), per quest’ultima soltanto da
appostamento temporaneo e fino alle ore 13:00. Non è possibile praticare tali attività nelle Zone di
Protezione Speciale della regione.
APERTURA
L’esercizio venatorio è consentito per le specie ed i periodi specificati di seguito:
a) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2010 al 29 novembre 2010:
quaglia (Coturnix coturnix) e tortora (Streptopelia turtur), nel rispetto di quanto previsto
dal punto 2 dell’art.18 della L. R. 157/92.
b) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2010 al 30 dicembre 2010: merlo
(Turdus merula); allodola (Alauda arvensis), starna (Perdix perdix), per tale specie
l’attività venatoria è interdetta per l’intera annata nelle località Colli Petrete ,
Croci e Spinosa del Comune di Rocca d’Evandro, ai sensi del primo comma
dell’art. 17 L. R. 8/96.
c) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2010 al 13 gennaio 2011:
beccaccia (Scolopax rusticola);
d) Specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 dicembre 2010: coniglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus) (in considerazione dei ripolamenti
effettuati) e cinghiale (Sus scrofa) e fagiano (Phasianus colchicus).
e) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2010 al 31 gennaio 2011:
colombaccio (Columba palumbus), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula
chloropus), germano reale (Anas platyrhynchos), alzavola (Anas crecca), marzaiola
(Anas querquedula), canapiglia (Anas strepera), mestolone (Anas clypeata), moriglione
(Aythya ferina), fischione (Anas penepole), codone (Anas acuta), moretta (Aythya
fuligula), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus), cesena
(Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus),
porciglione (Rallus acquaticus), pavoncella (Vanellus vanellus), cornacchia grigia
(Corvus corone cornix), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius) e volpe
(Vulpes vulpes);
Nelle Zone di Protezione Speciale della Regione, è vietato l’esercizio dell'attività venatoria nel
mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma
vagante per due giornate alla settimana (mercoledì e domenica), nonché con l'eccezione della caccia
agli ungulati.
CARNIERE GIORNALIERO
- fauna stanziale: due capi per giornata con la limitazione a : un capo per giornata per la specie
cinghiale, un capo ogni tre giorni per la specie starna ed un capo a settimana per la specie lepre
Nel caso di abbattimento di lepri si invita il cacciatore, eventualmente con l’aiuto
dell’Associazione di appartenenza, a segnalare all’INFS (Via Ca’ Fornacetta 9, 40064,
OZZANO EMILIA (BO), Tel.051/6512111, e-mail:
[email protected]) data e
località dell’abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto
fonte:
http://burc.regione.campania.it
all’indirizzo di posta elettronica evidenziato, oppure un frammento di orecchio del soggetto
abbattuto conservato in alcool etilico bianco.
- fauna migratoria: quindici capi per giornata con le seguenti limitazioni: cinque colombacci, tre
tortore, tre quaglie e tre beccacce con l’ulteriore limitazione, per queste ultime tre specie, di
venti capi per l’intera stagione venatoria.
GIORNATE DI CACCIA
Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana; devono essere
conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende - Faunistico – Venatorie ed in altre regioni.
Non è consentito cacciare per tre giorni consecutivi (sabato, domenica e lunedì).
Non è consentito cacciare di martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio
RECIPROCITA’ DELLE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
I cacciatori non residenti in Campania che richiedono di praticare la caccia in Regione Campania,
devono osservare le limitazioni previste per i cacciatori residenti in Campania, inoltre, qualora il
calendario venatorio della regione di appartenenza contenesse indicazioni più restrittive le stesse si
applicano anche sul territorio della Regione Campania. L’inosservanza di tali disposizioni sarà
sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 8/96.
SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE
La caccia è vietata per l’intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita
consistenza faunistica delle popolazioni ed anche in considerazione che tali divieti costituiscono una
scelta di politica venatoria e tutela ambientale consolidata nella Regione: combattente (Philomachus
pugnax), coturnice (Alectoris graeca), pernice rossa (Alectoris rufa), cervo (Cervus elaphus), daino
(Dama dama), capriolo (Capreolus capreolus), muflone (Ovis musimon), peppola (Fringilla
montifringilla), e fringuello (Fringilla coelebs); è vietata, inoltre, l’attività venatoria su specie non
elencate nei precedenti paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se previste dagli elenchi
della Legge 157/92 e della L.R. 8/96.
ORARIO DI CACCIA
L’attività venatoria può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai
sensi del 2° comma dell’art.24 della L . R. 10.04.1996, n. 8, tenendo conto dell’ora legale nel
periodo di vigenza. (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).
USO ED ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma e da seguita, nelle sole zone individuate dalle
Amministrazioni Provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è consentito
dal 1 al 30 agosto 2010, tranne il martedì e venerdì, dall’alba alle ore 10.00 o dalle ore 18.00 alle
20.00.
Le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia
presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne
rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività. Nelle Z.P.S. le attività di
addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo “ALTRI
DIVIETI E PRESCRIZIONI”, punto 2. lettere h) ed i).
L’uso del cane da ferma è consentito il 1, 5, 8, 12 e 15 settembre 2010 solo per attività venatoria su
quaglia, e dalla terza domenica del medesimo mese al 31 dicembre 2010, successivamente l’uso del
cane da ferma è consentito esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per esse stabiliti
in questo calendario: Beccaccia, Porciglione, Frullino, Beccaccino, Gallinella d’acqua, anatidi
lungo i corsi d’acqua.
L’uso del cane da seguita è consentito dalla terza domenica del mese di Settembre al 30 Dicembre
2010. Successivamente a tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani da seguita
potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle
fonte:
http://burc.regione.campania.it
n. 51 del 26 Luglio 2010
Amministrazioni Provinciali (nei giorni di mercoledì e domenica), sia in aziende faunisticovenatorie
(in quest’ultimo caso anche su selvaggina d’allevamento).
BATTUTE DI CACCIA
Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la
pratica esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate per
determinate località, con criteri di rotazione delle squadre e con modalità rese note con congruo
anticipo, a mezzo di apposito manifesto che riporti in dettaglio data, località e squadre autorizzate.
Nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristiche venatorie le due giornate settimanali possono
essere diverse da giovedì e domenica, a seguito di comunicazione alle autorità da inviare
obbligatoriamente entro l’inizio della stagione venatoria. In entrambi i casi le informazioni sopra
specificate devono essere comunicate i al Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania
ed al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio. Tali disposizioni valgono
anche nel caso di battute di caccia alla volpe. L’attività venatoria al cinghiale, preferibilmente, sarà
effettuata utilizzando munizioni atossiche o armi a canna rigata.