PRINCIPALI SENTENZE CORTE CASSAZIONE IN MATERIA DI CACCIA

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UN PICCOLO COMPENDIO DI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI CACCIA.
RICORDO CHE POSSONO ESSERE "SUPERATE" E CAMBIARE NEL CORSO DEL TEMPO CON MODIFICA DEGLI ORIENTAMENTI (SOCIALI E POLITICI), X CUI L'AGGIORNAMENTO è INDISPENSABILE IN QUESTA MATERIA.


1) La cattura di uccelli con le mani non è uccellagione e non è quindi punibile con la sanzione di cui all'articolo 30, lettera e), della Legge 157/1992, ma è caccia con mezzi vietati sanzionata dall'articolo 30, lettera h), della stessa legge. Inoltre non costituisce maltrattamento la semplice detenzione di animali, a prescindere dal luogo, modalità, durata e scopi di essa. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 139 o 3807 del 13 novembre 2000, registro generale n. 3639/2000. depositata in cancelleria il 10 gennaio 2001,

2) L'uso di richiami vivi al di fuori dei casi consentiti dalla legge non è sanzionato dall'articolo 30 comma 1 lettera h) della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che riguarda l'uso di richiami vietati, né può considerarsi come caccia con mezzi vietati. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 3089 del 6 ottobre 2000, registro generale n. 18938/2000, depositata in cancelleria il 22 novembre 2000,

3) Tenere uccelli in gabbie coperte da un telo che impedisce il filtrare della luce costituisce detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e quindi maltrattamento. Corte di Cassazione, Sezione feriale penale, sentenza n. 831 o 10136 del 24 agosto 2000, registro generale n. 27497/00, depositata in cancelleria il 25 settembre 2000,

4) L'uso di richiami vivi non consentiti implica il reato di caccia con mezzi vietati. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1670 o 7756 del 28 aprile 2000, registro generale n. 37457.99, depositata in cancelleria il 4 luglio 2000,

5) La detenzione in gabbia di uccelli da usare come richiami per la caccia, pur se lecita in sé, in quanto espressamente consentita dall'articolo 4 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, può tuttavia configurarsi come maltrattamento se le gabbie sono di dimensioni così piccole da non consentire neppure l'apertura delle ali. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2151 o 8473 del 9 giugno 1999, registro generale n. 45237/98, depositata in cancelleria il 1° luglio 1999,

6) La distinzione fra uccellagione e cattura di uccelli con mezzi vietati o nei cui confronti la caccia non è consentita risiede nell’impiego di un qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o soppressione di essi che risulti “di massa” o non selettivo ovvero che possa portare localmente all’estinzione di una specie. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 1553 o 6966 del 17 aprile 2000, registro generale n. 16620/99, depositata in cancelleria il 14 giugno 2000,

7) Costituisce uccellagione, ed è quindi punibile ai sensi dell'articolo 30, lettera e), della Legge 157/1992, qualsiasi sistema di cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo, non solo reti, panie o vischio, ma anche lacci, che abbia potenzialità offensiva più indeterminata e comporti maggiore sofferenza per i volatili rispetto ad altre forme di caccia, a nulla rilevando la destinazione delle prede (vive o morte), né la complessità ed estensione dei mezzi usati (dai sistemi di reti ai semplici lacci). Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2064 o 9607 del 2 giugno 1999, registro generale n. 1869/1999, depositata in cancelleria il 27 luglio 1999,

8) Costituisce uccellagione, penalmente sanzionata dall’articolo 30, lettera e), della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e non il meno grave reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, previsto e punito dalla lettera h) del medesimo articolo 30, l’installazione di trappole munite di lacci di crine, per la cattura e lo strangolamento di volatili, atteso che in tal modo si realizza la possibilità di un depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica, e non selettivo. Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 2064/1999 del 2 giugno 1999, registro generale n. 01869/1999, depositata in cancelleria il 27 luglio 1999,

9) L'uso nell'esercizio venatorio, a fine di richiamo, di uccelli imbragati e trattenuti con una fune, ancorché consentito dalla legge sulla caccia, rientra nelle previsioni dell'articolo 727 del codice civile (maltrattamento), modificato posteriormente alla legge stessa, articolo che trova quindi applicazione anche riguardo a comportamenti che la legge sulla caccia considera leciti. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1914 o 8290 del 24 maggio 1999, registro generale n. 42728/99, depositata in cancelleria il 25 giugno 1999,

10) Costituisce esercizio di caccia l'ispezione di trappole per la cattura di richiami vivi. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 452 o 3637 del 26 novembre 1998, registro generale n. 18691/98, depositata in cancelleria il 15 gennaio 1999,

11) Tagliole, lacci e trappole costituiscono mezzi di caccia vietati. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 3066 o 12910 del 13 ottobre 1998, registro generale n. 15954/98, depositata in cancelleria l'11 dicembre 1998,

12) L'utilizzo nella caccia come richiami di uccelli imbracati e legati con una cordicella alla quale venga impresso uno strattone non costituisce maltrattamento, purché non si tiri la cordicella con violenza ma solo quel tanto che basta a far alzare in volo l'animale. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2905 o 12543 del 2 ottobre 1998, registro generale n. 15017/98, depositata in cancelleria il 30 novembre 1998,

13) La distinzione tra uccellagione e generica cattura di uccelli non risiede nell’uccisione degli uccelli, ma nell’impiego di qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o di soppressione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all’estinzione di una specie. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 336 o 2423 del 20 febbraio 1997, registro generale n. 30258, depositata in cancelleria il 12 marzo 1997,

14) La cattura di uccelli appena nati e la loro detenzione in regime di cattività integrano gli estremi del reato di maltrattamento di animali, poiché risponde di tale reato anche chi detiene animali in condizioni non compatibili con la loro natura. Il prelievo di uova, nidi e piccoli nati integra un’ipotesi di uccellagione penalmente sanzionata. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 1311 o 9574 dell’8 ottobre 1996, registro generale n. 155109/96, depositata in cancelleria l’8 novembre 1996,

15) Contraddicendo in parte una precedente sentenza della Corte, afferma che la legge sulla caccia opera la distinzione tra uccellagione e le altre forme di caccia con riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla destinazione delle prede catturate. Costituisce perciò uccellagione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), avendo il legislatore inteso sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 501 o 4918 del 10 aprile 1996, registro generale n. 01047/96, depositata in cancelleria il 16 maggio 1996,

16) In materia di divieto di uccellagione, la predisposizione delle reti costituisce violazione consumata del divieto posto dall’articolo 30, comma primo, lettera e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, e non tentativo, poiché la norma incriminatrice non richiede l’abbattimento o la cattura di animali, ma è sufficiente l’esercizio effettivo della tecnica speciale di cattura dei volatili vietata dalla legge. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 45 o 3090 del 12 gennaio 1996, registro generale n. 33495/95, depositata in cancelleria il 27 marzo 1996,

17) Costituisce uccellagione la cattura di uccelli con “reti da uccellagione” indipendentemente dal fatto che gli uccelli catturati siano abbattuti o mantenuti in vita. Quando invece gli uccelli vengano catturati con reti diverse e di piccole dimensioni, si avrà uccellagione solo se le prede catturate siano poi destinate all’abbattimento, mentre si avrà l’ipotesi punita più lievemente di “cattura di uccelli” nei casi in cui la cattura dei volatili sia diretta alla loro conservazione e utilizzazione in vita. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 2111 o 2685 del 21 dicembre 1995, registro generale n. 33032/95, depositata in cancelleria il 26 febbraio 1996,

18) Nel caso in cui sia stata affermata la responsabilità dell’imputato per il reato di esercizio dell’uccellagione, tale specifico fatto-reato esaurisce del tutto la condotta criminosa posta in essere, sicché detta uccellagione, vietata e punita in qualunque periodo dell’anno, non può essere punita due volte per il solo fatto di essere stata esercitata in un periodo di silenzio venatorio. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 464 o 3971 del 18 febbraio 1994, registro generale n. 32168/93, depositata in cancelleria il 5 aprile 1994,

19) Costituiscono maltrattamento di animali non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell’animale, producendo un dolore, pur se non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali. Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 691 del 14 marzo 1990,
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1) Costituisce esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, anche se il fucile è scarico ed aperto. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 32016 o 14824/00 del 19 giugno 2000, registro generale 14660/97, depositata in cancelleria il 15 novembre 2000,

2) È vietato introdurre in un Parco nazionale un fucile, anche se scarico e a bordo di un'autovettura, ed anche se a introdurlo è una guardia giurata venatoria, in quanto la vigilanza sui Parchi nazionali è affidata esclusivamente al Corpo forestale dello Stato. Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 386 o 5977 del 13 marzo 2000, registro generale 51570/99, depositata in cancelleria il 22 maggio 2000,

3) Devesi ritenere aperto al pubblico, ai fini del divieto di portare un fucile da caccia, non solo un luogo accessibile e frequentabile da un numero indefinito di persone, ma anche quello nel quale possono accedere una o più categorie di persone che abbiano determinati requisiti. Corte di Cassazione, sentenza n. 247 o 3187 del 10 febbraio 2000, registro generale n. 45736/1999, depositata in Cancelleria il 15 marzo 2000,

4) L'introduzione di un fucile da caccia, ancorché scarico ed in custodia, all'interno di un'area protetta quale una Riserva naturale, diversamente che nei centri abitati e nelle altre zone indicate dalla lettera g) dell'articolo 21 della Legge 57/1992, è vietata. Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 268 o 2919 del 14 febbraio 2000, registro generale n. 46816/99, depositata in cancelleria il 9 marzo 2000,

5) È vietato trasportare un fucile, ancorché scarico ed in custodia, all'interno di un'area protetta, quale è una Riserva naturale statale. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 30 o 3549 del 22 ottobre 1999, registro generale n. 11450/99, depositata in cancelleria il 5 gennaio 2000,

6) Costituisce esercizio di caccia mettere in funzione un registratore contenente richiami vietati, costituendo esso atto diretto all'abbattimento della fauna. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 14242 dell'8 novembre 1999, registro generale n. 40607, depositata in cancelleria il 16 dicembre 1999,

7) Il divieto di usare nella caccia fucili con caricatore contenente più di due cartucce vale per i fucili ad anima liscia e non per quelli ad anima rigata. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 3316 del 26 ottobre 1999, registro generale n. 20386/99, depositata in cancelleria il 6 dicembre 1999,

8) L'abbattimento, cattura o detenzione di più di cinque fringuelli costituisce reato, mentre di un numero di fringuelli non superiore a cinque costituisce un semplice illecito amministrativo. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2558 o 11771 del 2 luglio 1999, registro generale n. 2124/99, depositata in cancelleria il 15 ottobre 1999,

9) Il reato di esercizio della caccia in "periodo di divieto generale", previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della Legge 157/1992, è configurabile anche nel caso in cui sia stato abbattuto un animale nel periodo della stagione venatoria ma al di fuori del più limitato arco di tempo nel quale sia consentita la caccia alla specie cui l'animale predetto appartiene. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2499 del 7 luglio 1999, registro generale n.13857/99, depositata in cancelleria il 9 ottobre 1999,

10) Contraddicendo esplicitamente altra sentenza della Cassazione n. 8322 del 23 luglio 1994, afferma che le radio ricetrasmittenti non sono "mezzi di caccia" vietati dalla Legge 157/1992, ma solo mezzi ausiliari, e sebbene siano vietati da legge regionale della Valle d'Aosta, il loro semplice possesso durante la caccia non costituisce violazione di tale legge. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1920 del 19 maggio 1999, registro generale 6644/99, depositata in cancelleria il 24 settembre 1999,

11) I richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico rientrano nel novero delle cose obiettivamente criminose, soggette a confisca obbligatoria. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2584 o 10558 del 2 luglio 1999, registro generale n. 4391/99, depositata in cancelleria l'8 settembre 1999,

12) La carabina è consentita nella caccia solo se fornita di caricatore contenente non più di due cartucce. Corte di Cassazione, Sezione penale, sentenza n. 2075 del 2 giugno 1999, registro generale n. 7826/99, depositata in cancelleria il 26 agosto 1999,

13) La carabina non esiste come arma distinta dal fucile. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito nella caccia anche se con caricatore capace di contenere oltre due cartucce, diversamente da quello con anima liscia. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1897 del 18 maggio 1999, registro generale n. 6333/99, depositata in cancelleria il 29 luglio 1999,

14) La caccia è vietata all'interno di tutti i parchi nazionali e regionali e delle riserve naturali ed è irrilevante il fatto che sia stata consentita successivamente alla commissione del reato per nuova perimetrazione. I parchi e riserve nazionali e regionali, essendo stati istituiti e delimitati con provvedimenti pubblicati su Gazzette e Bollettini Ufficiali, non necessitano della tabellazione perimetrale ai fini di essere individuati come aree dove sia vietata l'attività venatoria, e pertanto non può essere riconosciuta la buona fede degli imputati del reato di esercizio venatorio in area protetta in caso di assenza di tabellazione. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 952 o 5457 del 19 marzo 1999, registro generale n. 46750/98, depositata in cancelleria il 29 aprile 1999,

15) Non costituisce esercizio di caccia con mezzi vietati il solo trasporto e la detenzione di munizione spezzata all'interno della cartucciera indossata dal cacciatore nel corso della battuta agli ungulati, ma occorre quanto meno il caricamento dell'arma con quelle cartucce. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2714 o 3656 del 27 novembre 1998, registro generale n. 19321/98, depositata in cancelleria il 1° marzo 1999,

16) L'omissione del parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica rende invalido l'atto amministrativo con cui la Regione ha modificato il calendario generale di caccia. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1665 o 3897 del 18 dicembre 1998, registro generale n. 23615/98, depositata in cancelleria il 10 febbraio 1999,

17) Il divieto di caccia nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80, o da corsi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri, vigente all'epoca del fatto, sussiste anche se il proprietario abbia omesso la notifica ai competenti uffici regionali e l'apposizione di cartelli. Corte di Cassazione, Sezione prima civile, sentenza n. 249/99 del 21 settembre 1998, registro generale n. 12583/96, depositata in cancelleria il 12 gennaio 1999,

18) Andare a caccia in un parco nazionale è reato anche se il parco stesso non è tabellato ed anche se la zona in cui avvenne il fatto sia stata successivamente scorporata dal parco. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 831 o 4756 del 9 marzo 1998, registro generale n. 35468/97, depositata in cancelleria il 22 aprile 1998,

19) Cumulabilità di due reati venatori: caccia in periodo di divieto e con mezzi vietati. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 700 o 4454 del 27 febbraio 1998, registro generale n. 44637/97, depositata in cancelleria il 15 aprile 1998,

20) Il reato di caccia con mezzi vietati non assorbe quello di caccia in periodo di divieto generale, trattandosi di due distinti divieti la trasgressione di uno dei quali non comporta necessariamente la trasgressione dell’altro. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 2143 o 10644 del 26 settembre 1997, registro generale n. 5856/97, depositata in cancelleria il 24 novembre 1997,

21) Costituisce esercizio venatorio il vagare e il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa delle medesima, anche nel caso che il fucile sia scarico e aperto, perché il fucile stesso, proprio perché aperto, può essere rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina. Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n. 8890/97 del 16 maggio 1997, R.G.N. 10279/95, depositata in cancelleria il 10 settembre 1997,

22) Il possesso di un richiamo elettromagnetico è reato anche se inattivo al momento del controllo. Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 1187 o 5593 del 20 maggio 1997, registro generale n. 2465/97, depositata in cancelleria l'11 giugno 1997,

23) Trovarsi in attitudine di caccia con fucile, cartucce e cane costituisce esercizio venatorio ed il sequestro del fucile e delle cartucce, trovandosi in periodo non di caccia, è legittimo. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2555 del 30-9-1994, registro generale n. 19776/94, depositata in cancelleria il 25 ottobre 1994,

24) Costituisce esercizio venatorio con mezzi vietati il semplice vagare o soffermarsi con l'autovettura in zona ricca di selvaggina così da poterla abbagliare con i fari, anche in assenza di armi o di capi abbattuti. Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza n. 2793 del 24 gennaio 1989, registro generale n. 920/88, depositata in cancelleria il 4 aprile 1990,

25) Il bracconaggio è furto aggravato - Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n. 1481 o 1788 del 25 novembre 1982, registro generale n. 3911/82, depositata in cancelleria il 1° marzo 1983,

26) La locazione o il comodato di armi da caccia sono consentiti solo alla duplice condizione che l’oggetto materiale sia obiettivamente qualificabile come arma da caccia, sia che l’arma venga effettivamente destinata a tale uso. Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 53 o 10650 del 22 gennaio 2002, registro generale n. 33153/2001, depositata in cancelleria il 14 marzo 2002,

27) Esercitare la caccia durante la stagione venatoria ma in orario notturno integra solo gli estremi di illecito amministrativo sanzionato dall’articolo 31, lettera g), della Legge n. 157 del 1992, e non il reato di esercizio della caccia in periodo di divieto generale, sanzionato penalmente dall’articolo 30, lettera a), della stessa Legge. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1667 o 22335 dell’8 maggio 2001, registro generale n. 120/2001, depositata in cancelleria il 1° giugno 2001,

28) La sentenza di caccia abusiva pronunciata in seguito a patteggiamento non è una condanna, sicché non si possono confiscare il fucile e le cartucce. - Corte di Cassazione, Sezione penale, sentenza n. 877 del 23 febbraio 1996, registro generale n. 24125/95, depositata in cancelleria il 22 marzo 1996,

29) L'asserita confondibilità in fase di volo tra tortora comune e tortora dal collare orientale deve rendere più attento il cacciatore al momento dello sparo, perché, appartenendo la tortora dal collare a specie di uccelli assolutamente non cacciabile, deve il cacciatore astenersi dallo sparare in caso d'incertezza. Corte di Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 3435 dell'8 aprile 1993 (udienza dell'11 febbraio 1993),

30) È irrilevante, ai fini della configurazione del reato di esercizio venatorio in area protetta, l’assenza di tabellazione del perimetro del parco, poiché i confini delle aree protette sono pubblicati su Gazzette e Bollettini ufficiali. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 3526 o 6793 del 18 dicembre 2001, registro generale n. 5199/2001, depositata in cancelleria il 20 febbraio 2002,

31) La normativa in materia, ed in particolare l'art. 20 bis della legge 18 aprile 1975, nr. 110, non detta particolari condizioni sulla modalità di custodia armi, ma si limita a stabilire il generico divieto di custodire le armi in modo tale che minori o incapaci, anche in via ipotetica se ne possano agevolmente impossessare. Nel suo caso, quindi, le modalità di custodia potrebbero essere idonee solo nel caso Lei possa dimostrare che nella sala dove le armi sono esposte sia assolutamente esclusa la possibilità di accesso a minori o incapaci. In caso contrario, dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari ad impedire anche la solo teorica agevole asportazione delle armi da parte delle categorie sopra menzionate (in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con le sentenze nr. 43889 del 30.9.2004 -Sez. I^ - e 7573, del 2 dicembre 2004 - Sez. V^),

A) POLIZIA DI STATO: La diligente custodia delle armi prevista dalla norma citata deve essere messa in correlazione con quanto previsto dall'articolo 20 bis della legge 18 aprile 975, nr. 110 con l'elaborazione giurisprudenziale che ne è seguita. Essa deve quindi essere tale da garantire innanzitutto che le armi all'interno del luogo di detenzione non siano custodite in modo che , anche solo astrattamente, possano impossessarsene agevolmente e/o farne uso minori o persone incapaci. Per quanto riguarda il furto, la diligente custodia all'interno dell'abitazione o di altro luogo di legittima detenzione che offra le necessarie garanzie antintrusione, fermi restando gli obblighi discendenti della denuncia di detenzione, deve essere considerata sufficiente. Ciò, a meno che , il Questore, per motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, non debba imporre delle ulteriori precauzioni ( del tipo di quelle che sono, invece, normalmente previste per le collezioni).

B) POLIZIA STATO: E' sempre opportuno, nei casi in cui si scelga di detenere armi in una pertinenza della propria abitazione, segnalare il fatto nella denuncia. Ciò in quanto l'Autorità di P.S. deve poter valutare l'idoneità, ai fini della diligente custodia, del luogo scelto per detenere le armi. Essa potrebbe non ritenere sicuro il luogo prescelto, e quindi vietare la detenzione, oppure applicare eventuali prescrizioni volte ad aumentare la sicurezza della custodia.

C) POLIZIA DI STATO: nella custodia delle armi è necessario porre in essere, con ogni diligenza, le cautele indicate all'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, norma espressamente destinata alla tutela della sicurezza pubblica, di particolare rilievo in tale settore. A tal proposito la giurisprudenza ha affermato, come regola generale, il principio secondo cui il luogo deve dare sufficienti garanzie di sicurezza per la custodia dell'arma, e la previsione del reato di omessa custodia di armi contenuta nel suindicato articolo 20, nei confronti di chiunque detenga legittimamente armi, non è rivolto solo a sventare l'impossessamento da parte di intrusi (e quindi di furti), ma anche ad ipotizzare eventi pericolosi quali ad es. il momentaneo impossessamento anche da parte di familiari.Ciò premesso è da ritenersi che la custodia del fucile all'interno del garage possa aver luogo soltanto qualora il garage sia nelle "pertinenze" dell'abitazione, sia ad esclusivo "uso privato" del detentore e siano altresì poste in essere tutte le necessarie cautele nella custodia (es. armadio blindato).

D) POLIZIA DI STATO: Come è noto, l'art. 38 T.U.L.P.S. impone l'obbligo di denunciare all'Autorità di p.s. le armi, le munizioni e le materie esplodenti. Più precisamente, poi, l'art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., prescrive che deve essere denunciata all'autorità di p.s. competente qualsiasi variazione nella specie e nella quantità delle munizioni. Il detentore non è tutt'ora obbligato al costante e permanente mantenimento della quantità delle munizioni precedentemente denunciate e, peraltro, non è nemmeno ragionevole ipotizzare che per ogni munizione eventualmente utilizzata debba essere presentata una denuncia in decremento. È parere di questo Ufficio, dunque, anche alla luce di un conforme orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che una eventuale variazione in decremento dei materiali di cui trattasi possa non essere denunciata, in quanto la ratio della norma in esame non è pregiudicata. All'atto dell'acquisto di ulteriori quantitativi di munizioni, rispetto a quelli in origine dichiarati, peraltro, resta fermo che l'interessato denuncerà il numero complessivo e la specie di quelli posseduti. Al riguardo si richiama quanto nuovamente ribadito con la circolare n. 557/PAS.10611-10171(1) del 7.8.2006.
 
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