axel69

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N. 03282/2015REG.PROV.COLL. CONSIGLIO DI STATO
N. 08251/2010 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA​
[/h]IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8251 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

contro
Piero Violante;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00130/2010, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo licenza porto di pistola per difesa personale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e udita per l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. – L’avv. Piero Violante ha proposto ricorso innanzi al Tar Abruzzo-Pescara per l'annullamento del decreto del Prefetto di Pescara n. 42924 del 30 ottobre 2009, che rigettava la sua istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale sul presupposto che non sussistevano elementi atti a giustificarne il bisogno.
2. – Il Tar Abruzzo-Pescara, con sentenza n. 130/2010, ha accolto il ricorso per carenza di motivazione e ha annullato il decreto prefettizio di diniego. In presenza di una situazione oggettiva immutata e in assenza di elementi che facciano venir meno i requisiti di correttezza comportamentale del richiedente, dopo che quest’ultimo ha goduto per anni del porto d’armi senza abusarne, il Giudice di primo grado ha ritenuto che l’esercizio di una vasta discrezionalità amministrativa richiede un onere motivazionale rinforzato e che, al confronto con tale esigenza, la motivazione del provvedimento sia insufficiente a giustificare il diniego. Secondo il Tar la dettagliata relazione dell’Amministrazione depositata in giudizio costituisce un tentativo di integrazione successiva di una motivazione insufficiente, che oltretutto trascura di prendere in considerazione le deduzioni illustrate dal ricorrente nel corso della fase istruttoria.
3. – Il Ministero dell'Interno ha proposto appello avverso la citata sentenza del Tar Abruzzo-Pescara n. 130/2010. L’Amministrazione appellante precisa, in primo luogo, che la Prefettura, nella relativa istruttoria, aveva sentito la Questura di Pescara, la quale, dopo aver rilevato l'insussistenza di pregiudizi penali a carico dell'interessato, aveva espresso parere contrario al rinnovo della licenza de qua, perché, allo stato, gli accertamenti eseguiti non avevano evidenziato situazioni di pericolo attuale o di reale minaccia nello svolgimento dell'attività professionale del richiedente atte a giustificare il rinnovo. Tale posizione era stata confermata anche a seguito della valutazione delle osservazioni presentate dalla parte successivamente alla comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990. Secondo l’appellante, la sentenza impugnata è erronea perché è giunta a conclusioni contraddittorie, pur dopo aver correttamente affermato: - che il rilascio e il rinnovo del porto d'armi non costituiscono un diritto del cittadino, bensì un suo interesse che cede di fronte al superiore interesse pubblico alla sicurezza; - che, pertanto, la concessione di un porto d'armi costituisce sempre un’eccezione; - che l'Amministrazione può ben decidere di adottare una "politica” più restrittiva rispetto al passato nel rilascio dei porti d'arma. Il Tar ha quindi errato nel sostenere che: "l'ampia discrezionalità concessa all'amministrazione in tale materia implica, un onere motivazionale rinforzato, soprattutto quando l'interessato abbia goduto per anni del porto d'armi senza abusarne”. La sentenza è, altresì, contraddittoria per aver ritenuto che l’Amministrazione potesse legittimamente rilevare che l’arma in dotazione non era mai stata mai utilizzata e poi annullare il decreto prefettizio per insufficienza di motivazione. La sentenza ha poi ritenuto irrilevante il miglioramento delle condizioni dell'ordine pubblico nella zona interessata, definendo "immutata" tale situazione. Il Tar non ha così tenuto nel debito conto dell'istruttoria svolta dalla Questura di Pescara che aveva condotto a motivare il provvedimento affermando che: "non sono state evidenziate nell'espletamento dell'attività del richiedente situazioni di pericolo attuale o di reale minaccia". Tale valutazione è infatti confermata dall'analisi dei dati statistici concernenti la criminalità di tipo predatorio, che sono in netta diminuzione. L’Amministrazione appellante aggiunge che dall'istruttoria esperita non sono state evidenziate particolari situazioni soggettive che potessero giustificare il bisogno dell’avvocato Violante di andare armato e che gli elementi da lui indicati non costituiscono elementi decisivi a far ritenere sussistente il "dimostrato bisogno" previsto dall'art. 42 del T.U.L.P.S., necessario ai fini del rilascio del porto d'armi. Infatti le circostanze che il ricorrente ha posto alla base della sua richiesta sono piuttosto comuni e generalizzate L’Amministrazione appellante contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale, in caso di diniego del rinnovo di una licenza che in passato era sempre stata concessa, l'Amministrazione abbia un obbligo motivazionale rinforzato. Vista l'eccezionalità del porto d’armi, l’obbligo motivazionale rinforzato da parte dell’Amministrazione dovrebbe bensì sussistere nel caso di accoglimento della richiesta e non nel caso di diniego, dove appare sufficiente una motivazione logica e coerente, anche se sintetica, come quella adottata nel caso di specie. Viene infine richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha rilevato che: “E` legittimo il diniego del rinnovo della licenza in assenza di minacce successive a quelle risalenti nel tempo e denunciate in anni precedenti che avevano legittimato il rilascio del permesso, se non sono emerse ulteriori e specifiche circostanze attestanti un rischio grave ed attuale per l’incolumità personale, ciò in quanto i motivi per il rilascio ed il rinnovo del porto d'armi devono essere vagliati non in astratto ma in concreto" (Cons. di Stato, Sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4096).
4. – Il ricorrente in primo grado e attuale appellato non si è costituito in appello.
5. – La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 26 febbraio 2015.
6. – L’appello dell’Amministrazione è infondato.
6.1. – Va premesso che, come ha già rilevato il TAR, non sono in discussione i principi che regolano la materia e l’ampia discrezionalità che spetta all’Amministrazione nel concedere il porto d’armi che non costituisce un diritto ma una motivata eccezione ad un generale divieto.
6.2. – Tuttavia lo stesso TAR ha affermato che il diniego del rinnovo di un porto d’armi che è stato regolarmente rilasciato per moltissimi anni - senza dar luogo ad abusi e senza che emerga alcun nuovo e rilevante motivo e neppure indizio di motivo - richiede una motivazione adeguata concernente ad esempio l’evidenziazione di nuovi elementi sopravvenuti nella situazione di fatto circostante ovvero un motivato mutamento nei criteri per il rinnovo di permessi rilasciati in passato.
6.3. – La valutazione del TAR è condivisa da questo Collegio, essendo la motivazione del provvedimento impugnato in primo grado certamente carente sotto questo profilo. La stessa Amministrazione ammette il carattere sintetico della motivazione adottata nel provvedimento, che contrasta in modo significativo con quella ampiamente argomentata svolta nel corso del giudizio sia in primo grado che in appello.
6.4. - L’Amministrazione non ha nemmeno contestato la mancanza di nuove circostanze, né il fatto che il porto d’armi è stato regolarmente e continuativamente concesso per un arco di tempo assai significativo, dal 1980 fino al provvedimento di diniego impugnato. Risulta inoltre dagli atti il fatto che l’istante ha rappresentato le sue ragioni successivamente alla comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, senza che fossero prese in considerazione.
6.5. – In presenza di queste circostanze la difesa erariale sostiene la piena adeguatezza della motivazione, affermando che, vista l'assoluta eccezionalità del porto d’armi, l’obbligo motivazionale rinforzato da parte dell’Amministrazione sussiste nel caso di accoglimento della richiesta e non nel caso di diniego, per il quale sarebbe sufficiente una motivazione logica e coerente, anche se sintetica, come quella del caso di specie. Tale giustificazione non può essere condivisa. Al contrario il caso di specie richiede una specifica ed esplicita motivazione rispetto ad aspettative certamente consolidate e all’affidamento che non può non derivarne dopo un così lungo periodo di tempo senza che siano intervenuti fatti nuovi.
6.6. – Le ulteriori argomentazioni sviluppate dalla difesa erariale sia in primo grado sia in appello da un lato non riescono a dimostrare che la motivazione del provvedimento impugnato nella sua sommarietà sia adeguata; dall’altro costituiscono una integrazione successiva della motivazione originaria e quindi un riconoscimento della sua insufficienza a negare la concessione del porto d’armi.
7. – In base alle considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto e la sentenza del Tar deve essere confermata con l‘annullamento del provvedimento impugnato in primo grado ai fini del riesame da parte della competente Amministrazione nel sostanziale e non solo formale rispetto delle procedure previste dalle richiamate norme della legge n. 241 del 1990.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
respinge l'appello.
Spese compensate per il presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
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