In sostanza, per il giudice amministrativo, l'autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso agli animali (e di conseguenza anche ai loro padroni!), sulle spiagge destinate alla libera balneazione. Una scelta che, a detta del Tar, "risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata".

Qualcuno si aspetta che i possessori di cani siano i marziani? Per anni, abbiamo avuto modo di vedere come sono insozzate molte strade. Perché nelle spiagge dovrebbe essere diverso? Evviva l'ottimismo (o la falsa ingenuità?).
 

Alberto 69

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La sentenza del Tar: "I cani possono frequentare le spiagge libere di Anzio"

Giovedì 30 Luglio 2015

Cani liberi in spiaggia libera.
Lo ha deciso il Tar del Lazio accogliendo il ricorso presentato contro il comune di Anzio che con un'ordinanza aveva vietato l'accesso ai cani nelle spiagge libere.
Già l'anno scorso un'altra sentenza sempre del Tar aveva stabilito che i nostri amici a quattro zampe potevano tranquillamente sollazzarsi sulle spiagge libere di Santa Severa e Ostia. Quest'anno tocca ad Anzio, con la sentenza n. 9302/2015 che impediva l'ingresso ai cani e ai loro accompagnatori.

Le motivazioni.
Per il Tar l'ordinanza balneare era illegittima poiché si limitava a vietare che persone con cani occupassero le spiagge o che vi girasse liberamente. Ma senza fornire una adeguata "motivazione". Per quale motivo, insomma? Per motivi di igiene? Per ragioni legate alla sicurezza dei bagnanti? L'ordinanza non lo specificava: mentre avrebbe dovuto sottolineare in maniera chiara attraverso specifiche disposizioni quali avrebbero "dovuto essere i comportamenti dei padroni degli animali" e, soprattutto, perché.

Nessuna ragione.
Ma non solo. Secondo il Tar il provvedimento viola anche il principio di proporzionalità tra le esigenze pubbliche da soddisfare e l'incidenza sulle sfere giuridiche dei privati. Vale a dire che tra esigenze pubbliche e private deve essere mantenuto un certo equilibrio. Mancando la motivazione infatti, non è possibile "apprezzare se essa sia riferibile a ragioni riconducibili all'igiene dei luoghi ovvero alla sicurezza di chi frequenta le spiagge. In ogni caso, la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto contenere una specifica giustificazione delle misure adottate, che consentisse di verificare il rispetto del principio di proporzionalità, poiché l'Autorità comunale avrebbe non soltanto non può apprezzare dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge. Di fatto tale limitazione alla libertà personale costituirebbe un limite non consentito alla libera circolazione degli individui".

In sostanza, per il giudice amministrativo, l'autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso agli animali (e di conseguenza anche ai loro padroni!), sulle spiagge destinate alla libera balneazione. Una scelta che, a detta del Tar, "risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata".



fonte:repubblica.it
 
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