Alberto 69

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Mercoledì 10 Giugno 2015

“Il mantenimento in loco dei manufatti dopo la chiusura della stagione venatoria (purché, si intende, per un tempo ragionevolmente contenuto) non determina di per sé il venir meno della temporaneità degli appostamenti”; - nessuna norma prescrive che il consenso all’installazione dei palchi da parte del proprietario del fondo “debba essere fornito con atto avente forma scritta, risultando … sufficiente anche il semplice assenso verbale”; - la circostanza che tali strutture siano utilizzate quale ricovero per l’attrezzatura necessaria alla conservazione arborea del bosco “può ritenersi idonea a comprovare l’utilizzo dei palchi (anche) in funzione dell’attività agro-silvo-pastorale”. A seguito della decisione non potranno neppure essere adottate le ulteriori sanzioni che il Comune di Garlenda si era riservato di comminare ritenendo che detti palchi sarebbero stati realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica (TAR Liguria, Sez. I, Pres. Santo Balba, rel. Richard Goso – avv. Andrea Mozzati e Pietro Balletti di Genova – sentenza n. 428/2015 – 381/2014 R.G. ud. 26.03.2015 – dep. 30.04.2015).


fonte:anuu.org
 
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