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Giovedì 28 Maggio 2015

La quota ex art. 10, c. 3, l. 157/1992 da destinare a protezione della fauna selvatica sottratta all’attività venatoria, non va intesa come quota massima.

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2106, del 27 aprile 2015

Le quote di territorio ex art. 10, comma 3 che la legislazione statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e regionale di recepimento, destina a protezione della fauna selvatica, non rappresentano limiti massimi invalicabili in grado di condizionare il potere dell’Amministrazione di individuare i confini delle aree da destinare a parco nazionale. Si tratta, al contrario, di soglie minime di protezione, che, come tali, possono essere superate, specie laddove vengano in considerazione territori di particolare importanza sotto il profilo faunistico e naturalistico. In altri termini, fermo restando l’obbligo di destinare, anche in assenza di aree di particolare pregio naturalistico, alla protezione della fauna selvatica almeno una percentuale, dal 20 al 30%, di territorio regionale, nulla impedisce allo Stato o alla Regione di estendere la percentuale di protezione e di sottrarre all’attività venatoria, nella delimitazione dei confini dei Parchi nazionali, aree più estese rispetto a quelle minime previste da tali norme.

N. 02106/2015REG.PROV.COLL.

N. 01184/2011 REG.RIC.

N. 01185/2011 REG.RIC.​

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA​

sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2011, proposto dalla Federcaccia della Regione Basilicata, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele De Bonis, Filippo Rautiis, con domicilio eletto presso Domenico Cardacino in Roma, Via Ottaviano, 9, int.9;

contro​

Regione Basilicata, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Di Giacomo, con domicilio eletto presso Ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata in Roma, Via Nizza, 56;

nei confronti di​

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Presidente della Repubblica, Conferenza Unificata, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Comune di San Martino D'Agri;


sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2011, proposto da: Enal Caccia Sezione di Tramutola in persona del legale rappresentante p.t. signor Abelardo Francesco, Arci Caccia Sezione di Paterno in persona del legale rappresentante p.t. signor Ramunno Antonio, Federazione Italiana della Caccia Sezione di Sarconi in persona del legale rappresentante p.t. signor Cicchelli Giuseppe, Federazione Italiana della Caccia Sezione di Moliterno in persona del legale rappresentante p.t. signor Prudente Rocco, Libera Caccia Sezione di Castel Saraceno in persona del legale rappresentante p.t. signor Camera Eugenio, Federazione Italiana della Caccia Sezione di Grumento Nova in persona del legale rappresentante p.t. signor Crivigno Michele, Federazione Italiana della Caccia Sezione di Tramutola in persona del legale rappresentante p.t. signor Iuorno Mario, Federazione Italiana della Caccia di Spinoso Sezione N. 1 in persona del legale rappresentante p.t. signor Iannibelli Andrea, Federazione Italiana della Caccia di Spinoso Sezione N. 2 in persona del legale rappresentante p.t. signor Solimando Giovanni, Imprenditori Boschivi di Spinoso in persona del legale rappresentante p.t. signor Biagio Franco, Imprenditori Agricoli di Spinoso in persona del legale rappresentante p.t. signor Casentino Francesco, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele De Bonis, Filippo Rautiis, con domicilio eletto presso Domenico Cardacino in Roma, Via Ottaviano, 9, int.9;

contro​

Regione Basilicata, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Di Giacomo, con domicilio eletto presso Ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata in Roma, Via Nizza, 56;
Comune di San Martino D'Agri;
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Presidente della Repubblica, Conferenza Unificata, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

quanto al ricorso n. 1184 del 2011:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione II bis n. 29117/2010, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 1185 del 2011:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione II bis n. 29116/2010, resa tra le parti;



Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Repubblica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato Rautiis e l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO​

1. La Federcaccia della Regione Basilicata (in seguito “ricorrente”), con il ricorso n. 3221 del 2009 e motivi aggiunti proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha chiesto l’annullamento:

a) con il ricorso introduttivo:

- della delibera n. 552 del Consiglio regionale della Basilicata del 23 dicembre 2002, avente ad oggetto: “Intesa con il Ministero dell’Ambiente ai sensi delle leggi nn. 394/91 e 426/98, preliminare alla istituzione del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val D’Agri – Lagonegrese;

b) con i motivi aggiunti:

- del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 dicembre 2007, avente ad oggetto l’istituzione del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val D’Agri – Lagonegrese;

- di tutti gli altri atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, tra cui la deliberazione di G.R. n. 537 del 17 aprile 2007, il parere della Conferenza Unificata nella seduta del 20 settembre 2007, l’istruttoria tecnica svolta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, i provvedimenti regionali interessanti sia il piano faunistico venatorio regionale sia il programma venatorio regionale, nonché la documentazione tecnica ed amministrativa allegata agli atti impugnati.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda bis, con la sentenza n. 29117 del 2010, ha respinto il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe, n. 1184 del 2011, è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.

4. La Enal Caccia, sezione di Tramutola e altre associazioni venatoriali e imprenditoriali (in seguito “ricorrenti”), con il ricorso n. 3218 del 2009 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, hanno chiesto l’annullamento: a) del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 dicembre 2007, avente ad oggetto l’istituzione del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val D’Agri – Lagonegrese; b) di tutti gli altri atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti.

5. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda bis, con la sentenza n. 29116 del 2010, ha respinto il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

6. Con l’appello in epigrafe, n. 1185 del 2011, è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.

7. All’udienza del 2 aprile 2015 le cause sono state trattenute per la decisione

DIRITTO​

1. Gli appelli in epigrafe vanno riuniti e decisi congiuntamente data la loro connessione oggettiva e in parte soggettiva.

2. Nella sentenza di primo grado n. 29117 del 2010, respinta l’eccezione di carenza di legittimazione della ricorrente e ritenuto di prescindere da quella di inammissibilità dell’impugnazione dell’atto di intesa di cui alla D.G.R. n. 537 del 2007 stante l’infondatezza del ricorso, sono esaminate le censure dedotte relative:

- a) al contrasto dei provvedimenti impugnati con gli articoli 10 e 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e con gli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), essendo stata determinata una percentuale di superficie di agro – silvo - pastorale da destinare alla protezione della fauna selvatica maggiore del limite del 30% previsto dalla normativa per ciascuna Regione, per effetto dell’aggiunta della superficie del parco a quella già tutelata nell’ambito della Provincia di Potenza (primo motivo del ricorso introduttivo e primo motivo aggiunto);

-b) alla mancata acquisizione dei pareri negativi resi dai Sindaci di numerosi Comuni dell’area, non venendo con ciò considerato l’inserimento nella perimetrazione del parco di aree agricole fortemente antropizzate (secondo motivo aggiunto);

- c) alla violazione dell’art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) per essere stato configurato il Parco con forma discontinua “a macchia di leopardo”, allo scopo sostanziale di fare salva l’attività estrattiva che è svolta nelle zone limitrofe al parco con effetti incidenti sull’area tutelata (terzo motivo aggiunto).

Le censure non sono state accolte dal primo giudice, poiché:

-d) la determinazione della superficie protetta è da ritenere legittima; l’interesse pubblico perseguito con l’istituzione dei parchi nazionali è infatti quello della tutela del territorio e dell’ambiente, nel cui quadro il divieto di caccia ha un rilievo non esclusivo, anche se importante; la funzione di perimetrazione dei parchi non soggiace perciò alle prescrizioni in materia di caccia di cui alla legge n. 157 del 1992, che non recano un limite massimo al territorio suscettibile di protezione ma soltanto l’obbligo di destinare alla caccia, anche per aree non aventi valore naturalistico, una determinata superficie di territorio a protezione della fauna; gli atti di programmazione generale dello Stato di delimitazione delle aree di interesse nazionale in territorio regionale operano, quindi, su un piano diverso e non subordinato rispetto ai limiti dettati dalle regioni in materia di caccia;

-e) il dissenso dei Comuni dell’area non è emerso nel procedimento, non avendo essi presentato il relativo, preannunziato documento, mentre l’inclusione nel parco di aree antropizzate non rileva sul piano sostanziale poiché, ferma l’insindacabile discrezionalità al riguardo, da un lato, le finalità di tutela sono graduate in relazione alle sottozone del parco, e, in linea di principio, l’antropizzazione non esclude di per sé il valore naturalistico delle aree, segnate dall’interazione plurimillenaria con l’uomo propria del continente europeo;

-f) la censura sulla configurazione “a macchia di leopardo” è inammissibile per carenza di interesse; l’eventuale inclusione nel parco delle aree destinate ad attività estrattiva, poi da vietare, ridurrebbe infatti ulteriormente quelle per la caccia, restando comunque astratta l’ipotesi del ripensamento della decisione di istituire il parco.

3. Nell’appello n. 1184 del 2011:

- a) si richiama che nella Provincia di Potenza è ampiamente superato il limite del 30% della superficie agro – silvo - pastorale da destinare in ciascuna Provincia alla protezione della fauna selvatica, in particolare prescritto dall’art. 3, comma 5, della l.r. n. 2 del 1995 (come dalla legge statale n. 157 del 1992), per effetto dell’aggiunta a quella del parco delle restanti aree provinciali già protette, emergendo da ciò la palese carenza di istruttoria alla base dell’istituzione del parco;

- b) si censura quindi il difetto di motivazione e di istruttoria della sentenza di primo grado riguardo la violazione della detta normativa; questa infatti non indica genericamente, come ritenuto dal primo giudice, la chiusura del territorio a protezione della fauna per esigenze di tutela dell’ambiente ma limita specificamente in uno spettro percentuale determinato il territorio da destinare alla protezione della fauna selvatica (art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992), essendo perciò la legge regionale coerente con quella statale e non operando quale suo limite;

- c) ciò che è peraltro in linea con l’orientamento enunciato nella sentenza n. 3291 del 2008 del Consiglio di Stato che ha sancito l’obbligo dell’Amministrazione che istituisce un’area naturale protetta di considerare e valutare le superfici disponibili per la caccia ai sensi dell’art. 10, comma 3 della legge n. 157 del 1992.

4. Nella sentenza di primo grado n. 29116 del 2010, disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti, si esaminano i due motivi dedotti in ricorso, identici a quelli sintetizzati sopra sub 2.a) e 2.c), che il primo giudice respinge con argomentazioni identiche a quelle sintetizzate sopra sub 2. d) e 2.f).

Nell’appello n. 1185 del 2011 si censura la sentenza per profili identici a quelli sintetizzati sopra sub. 3.b) e 3.c).

5. Gli appelli sono infondati per le ragioni che seguono.

Si richiama anzitutto che la normativa rilevante è data dall’art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992, per il quale <<Il territorio agro – silvo - pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica>> (con diversa graduazione nel territorio delle Alpi), rientrandovi anche <<i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.>>, e dall’art. 3, comma 5, della l.r. n. 2 del 1995, per il quale l’estensione del territorio protetto <<è fissata nella quota del 30% della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia. In detta percentuale sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre disposizioni, sia vietata l'attività venatoria.> >.

Al riguardo questo Consiglio ha chiarito che “…le quote di territorio che la legislazione statale e regionale destina a protezione della fauna selvatica, non rappresentino limiti massimi invalicabili in grado di condizionare il potere dell’Amministrazione di individuare i confini delle aree da destinare a parco nazionale.

Si tratta, al contrario, di soglie minime di protezione, che, come tali, possono essere superate, specie laddove, come nella fattispecie, vengano in considerazione territori di particolare importanza sotto il profilo faunistico e naturalistico.

In altri termini, fermo restando l’obbligo di destinare (anche in assenza di aree di particolare pregio naturalistico) alla protezione della fauna selvatica almeno una percentuale (dal 20 al 30%) di territorio regionale, nulla impedisce allo Stato o alla Regione di estendere la percentuale di protezione e di sottrarre all’attività venatoria, nella delimitazione dei confini dei Parchi nazionali, aree più estese rispetto a quelle minime previste da tali norme.” (Sez. VI, 31 marzo 2011, n. 1994, relativa all’istituzione del Parco nazionale della Sila).

Il Collegio condivide questo indirizzo, da cui non vi è motivo di discostarsi per il caso in esame, basato sulla specifico interesse pubblico perseguito con l’istituzione dei parchi nazionali, consistente nella salvaguardia integrale dell’insieme dei valori ambientali e naturalistici di un’area, che è diverso e ulteriore rispetto a quello della protezione della fauna selvatica, producendosi altrimenti l’effetto, di certo non voluto dal legislatore, di ritenere impedita l’istituzione di parchi nazionali se le aree di protezione della fauna risultino estese oltre le previsioni percentuali di legge.

Non contrasta con questo indirizzo la sentenza di questo Consiglio n. 3291 del 2008, poiché vi si precisa che la quota di delimitazione dell’area da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui all’art. 10, comma 3, della l. n. 157 del 1992 “non va intesa come quota massima”, rilevandosi, ai fini del caso di specie, un difetto di istruttoria rispetto all’estensione delle superfici disponibili per la caccia dato lo specifico precedente dell’approvazione del piano faunistico venatorio; difetto di istruttoria che non risulta nel caso in esame in quanto dedotto per la mancata considerazione della sommatoria delle aree già protette che, per quanto detto sopra, non rileva rispetto ai presupposti e alle finalità dell’istituzione di un parco nazionale.

6. Per le ragioni esposte gli appelli in epigrafe, riuniti, sono infondati e devono essere perciò respinti.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.​

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) riuniti gli appelli in epigrafe, n. 1184 del 2011 e n. 1185 del 2011, li respinge, confermando per l’effetto le sentenze impugnate.

Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida nel complesso in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre gli accessori di legge se dovuti, di cui € 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore della Regione Basilicata e € 1.000,00 (mille/00) a favore delle Amministrazioni centrali resistenti, ripartiti in € 300,00 (trecento/00) a carico della Federcaccia della Regione Basilicata, ricorrente nell’appello n. 1184 del 2011, e in € 200 (duecento/00) a carico di ciascuno dei ricorrenti di cui all’appello n. 1185 del 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015, con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Meschino, Presidente FF, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere​

















IL PRESIDENTE, ESTENSORE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)​
 
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