Alberto 69

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Mercoledì 20 Maggio 2015

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Integra la contravvenzione di cui all¿art. 20 l. n. 110/1975 (omissione di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi) la condotta di colui che custodisce un fucile (montato ed efficiente) tra i ripiani di uno scaffale situato in un vano sottoscala, non precluso da alcuna porta e, dunque, facilmente accessibile a qualunque occasionale visitatore.

Cassazione penale Sentenza, Sez. I, 09/02/2011, n. 4709







fonte:ilqutidianogiuridico.it
 
In fin dei conti è anche giusto. Le armi devono essere accessibili solo a chi ne è il proprietario ed è abilitato a maneggiarle...
 
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