Mercoledì 22 Aprile 2015
Giurisprudenza Amministrativa TAR
TAR Campania (NA)Sez. I sent. 1789 del 25 marzo 2015
Preapertura della caccia
La Regione ha disatteso tale parere, consentendo un periodo venatorio più lungo (5 giorni) rispetto alle indicazioni dell’ISPRA, senza motivare adeguatamente le ragioni della diversa soluzione. È parimenti fondato il secondo motivo di gravame che attiene al mancato svolgimento della valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (recante “attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”) in considerazione del fatto che il prelievo venatorio incide su siti di interesse comunitario (S.I.C.) e su zone a protezione speciale (Z.P.S.) ed il calendario venatorio consente la caccia nel periodo di preapertura anche nelle zone S.I.C……..non risultando svolta alcuna determinazione conclusiva sulla valutazione di incidenza “a monte” (ovvero in sede di redazione del piano fanistico – venatorio), deve prendersi atto dell’illegittimità del gravato calendario venatorio che ne costituisce esecuzione.