Introduzione in area protetta con imbarcazione a motore

Alberto 69

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Sabato 18 Aprile 2015

Cassazione Penale

Cass. Sez. III n. 11481 del 19 marzo 2015 (Ud 1 lug 2014)

Pres. Fiale Est. Aceto Ric. B.

Introduzione in area protetta con imbarcazione a motore.

Deve essere esclusa la connotazione esclusivamente e sostanzialmente dolosa del reato di cui agli artt. 19, comma 3, lett. e), e 30, legge 6 dicembre 1991, n. 394, poiché è sufficiente che l'azione volontaria dell'introdursi nell'area protetta con un'imbarcazione a motore venga posta in essere anche solo nella mancanza di consapevolezza dell'esistenza del divieto, purché colposamente ignorato. In tal caso, infatti, il rimprovero si fonda non solo sulla volontaria violazione del divieto di accesso, ma anche sulla mancata conformazione della condotta a quella del modello di agente, dell'homo "eiusdem professionis et condicionis" che avrebbe dovuto attenersi agli obblighi di comportamento, di conoscenza e di informazione che incombono su chi va per mare.


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