Il porto d'armi per uso caccia non può essere automaticamente negata dal Questore

Alberto 69

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Sabato 28 Marzo 2015

La licenza di porto d'armi per uso caccia non può essere automaticamente negata dal Questore nel caso in cui il richiedente abbia subito vecchie sentenze di condanna ma abbia poi ottenuto la riabilitazione penale.

Esaminiamo la vicenda processuale analizzata dal Consiglio di Stato.

Tizio riceve la notifica del decreto del Questore con il quale gli viene respinta l’istanza per ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Il provvedimento nega il rilascio sul rilievo che Tizio era stato condannato con sentenza del 1983 da un primo Tribunale per il reato di detenzione illegale di armi e munizioni nonché con sentenza del 1984 da un altro Tribunale per il reato di ricettazione e tentato furto e che tali condanne, pur essendo intervenuta riabilitazione, costituivano condizione ostativa al rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi, ai sensi dell’art. 43 del T.U.L.P.S., non potendo, in tali circostanze, essere invocato da parte dell’istante l’effetto liberatorio previsto dall’art. 11 del T.U.L.P.S. stesso.

Avverso tale provvedimento l’interessato ricorre al T.A.R. Lazio, chiedendone l’annullamento per travisamento ed erronea valutazione dei fatti in ordine al requisito della buona condotta.
Il primo Giudice, con sentenza n. 7480 del 28.7.2008, respinge il ricorso; il Consiglio di Stato invece lo accoglie.
Chiarisce il Consiglio di Stato sezione 3, con la sentenza n. 1072 del 04.03.2015, che l’effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio delle condanne penali di cui all’art. 43 T.U.L.P.S., viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione e, più precisamente, viene meno l’automatismo.
La condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l’automatismo preclusivo e può semmai essere posta a base di una valutazione discrezionale, che terrà conto di ulteriori elementi, quali ad esempio altre circostanze (non necessariamente di carattere penale) ovvero la intrinseca gravità del reato, e simili (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 10.7.2013, n. 3719).
In altri termini: in tutti i casi nei quali il diniego del Questore si limiti ad affermare che le condanne sono semplicemente ostative al rilascio della licenza, senza compiere alcuna valutazione dei fatti oggetto delle due condanne risalenti a decenni prima rispetto alla sua emissione, compie un'immotivata ed erronea applicazione dell’automatismo preclusivo, che è invece escluso dalla intervenuta riabilitazione.
In tal caso il provvedimento sarà certamente illegittimo ed imporrà l’obbligo, in capo all’autorità amministrativa, di rivalutare l’istanza, verificando attentamente se fatti risalenti a decenni prima per i quali è intervenuta riabilitazione, costituiscano ad oggi, per la loro gravità o per altre circostanze, elementi effettivamente ostativi al rilascio del titolo per difetto della buona condotta.
 
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