Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente

Enzo

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PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201403592
-Public 2014-11-20-
Numero 03592/2014 e data 20/11/2014 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 29 ottobre 2014

NUMERO AFFARE 01756/2014

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dall’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente, in persona del presidente P. L., nato a OMISSIS ed ivi residente, per l’annullamento del decreto del prefetto di Cosenza 23 ottobre 2013 n. 43732, notificato il 25 novembre 2013.

LA SEZIONE

Visto il ricorso straordinario depositato in data 8 settembre 2014 presso il Consiglio di Stato dal signor P. L.;
vista la nota 18 settembre 2014 n. 19559 del presidente di questa Sezione indirizzata al Ministero dell’interno - gabinetto del ministro;

vista la comunicazione n. 557/PAS/E/016158/10173.A.25 pervenuta al Consiglio di Stato il 24 ottobre 2014, con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento di pubblica sicurezza - ha chiesto il parere della Sezione sulla domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.

Con il ricorso straordinario in oggetto, il signor P. L., in qualità di presidente dell’Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente, ha impugnato con istanza incidentale di sospensione il decreto con il quale il Prefetto di Cosenza ha respinto la domanda di rilascio del decreto di guardia particolare giurata ad alcuni aderenti dell’Associazione.

Il Ministero dell’interno chiede indicazioni sulla richiesta di accesso agli scritti difensivi proposta dal ricorrente e fa riserva di inviare la prescritta relazione ministeriale.

Considerato.

La Sezione premette che, trattandosi di richiesta di accesso a fini difensivi e in applicazione dell’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’Amministrazione dovrà inviare sollecitamente a mezzo servizio postale copia della relazione ministeriale al ricorrente, assegnandogli un congruo termine per replicare (generalmente 30 giorni). Dovrà quindi trasmettere al Consiglio di Stato, oltre alla suddetta relazione, l’eventuale replica del ricorrente con le proprie osservazioni.

In attesa dei suddetti adempimenti, la Sezione sospende l’espressione del parere anche ai fini dell’istanza di sospensiva e fissa sin d’ora la trattazione dell’affare all’adunanza del 21 gennaio 2015, con la precisazione che si pronuncerà comunque sul merito del ricorso anche se la relazione ministeriale non dovesse pervenire per tempo.

P.Q.M.

sospende l’espressione del parere in attesa degli adempimenti richiesti e fissa la trattazione del ricorso all’adunanza del 21 gennaio 2015.

L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Elio ToscanoRaffaele Carboni

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1) - Il regio decreto da ultimo citato al titolo IV (articoli da 133 a 141), contiene la disciplina delle guardie particolari giurate (“particolare”, nel linguaggio dell’epoca, corrisponde a “privato”, sicché guardia giurata e guardia particolare giurata sono espressioni sinonime), cioè delle persone che ottengono dal prefetto la licenza di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Nessuna disposizione del testo unico, come pure nessuna disposizione del regolamento di esecuzione del testo unico approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, conferisce a taluno il diritto di ottenere tale licenza. Va aggiunto che normalmente, alla nomina a guardia giurata, fa seguito la licenza di porto d’armi (vedasi l’art. 256 del regio decreto n. 635 del 1940).


PARERE SOSPENSIVO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500890
-Public 2015-03-23-

Numero 00890/2015 e data 23/03/2015 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015

NUMERO AFFARE 01756/2014

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al presidente della repubblica, con istanza sospensiva, proposto dall’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente, con sede a Corato, in persona del signor P. L. T., contro il decreto del prefetto di Cosenza 23 ottobre 2013 prot. 43732, ricevuto il 25 novembre 2013, di rigetto dell’istanza di nomina a guardia giurata di propri associati.

LA SEZIONE

Visto il ricorso, presentato al ministero il 20 marzo 2013 e depositato direttamente presso questo Consiglio per il parere, ai sensi dell’art. 11 del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi, l’8 settembre 2014;

visto il proprio parere istruttorio reso nell’adunanza del 29 ottobre 2014;

esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Raffaele Carboni.

Premesso.

L’associazione sopra indicata ha ottenuto dalla Regione Calabria l’iscrizione della propria sezione di quella regione nell’albo delle associazioni protezionistiche istituito presso la presidenza della giunta regionale della Calabria ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 5 maggio 1990 n. 41 (“Istituzione dell’anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali”). Con istanza del 16 maggio 2013 ha chiesto al prefetto di Cosenza la nomina di alcuni degli associati a guardia particolare giurata ai sensi dell’art. 6 della legge 20 luglio 2004 n. 189 concernente il divieto di maltrattamento degli animali. Con il provvedimento sopra indicato il prefetto ha respinto la domanda, con la motivazione che, come si desume dall’art. 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 sulla caccia, le associazioni destinatarie della normativa della legge n. 189 del 2004 sono quelle di protezione ambientale riconosciute dal ministero dell’ambiente ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, mentre l’associazione richiedente non è né tra quelle riconosciute dal ministero dell’ambiente né tra quelle riconosciute ai sensi dell’art. 17 della legge regionale della Calabria n. 41 del 1990, ma è stata solo individuata dal ministero della salute quale affidataria di animali sequestrati o confiscati nonché iscritta nell’albo delle associazioni per la protezione della Calabria.

Con il ricorso in esame l’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente ha impugnato il diniego, premettendo di essere stata riconosciuta dal ministero della salute ai sensi della legge n. 189 del 2004, la quale rimanda all’art. 91 del codice di procedura penale, e di avere la personalità giuridica, e sostenendo di aver diritto di ottenere per i propri iscritti la nomina a guardia particolare giurata.

Considerato.

È opportuno preliminarmente esporre il quadro normativo della materia.

L’art. 6 della legge 20 luglio 2004 n. 189 concernente il divieto di maltrattamento degli animali al comma 2 recita: «La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute».

L’art. 57, comma 3, del codice di procedura penale, dispone: «Sono … ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55»; (ossia prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova, e raccogliere quant’altro possa servire per l'applicazione della legge penale, svolgere le indagini e attività disposte o delegate dall’autorità giudiziaria).

La legge 11 febbraio 1992 n. 157 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio all’art. 27, comma 1, stabilisce: «La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata: … b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773».

Il regio decreto da ultimo citato al titolo IV (articoli da 133 a 141), contiene la disciplina delle guardie particolari giurate (“particolare”, nel linguaggio dell’epoca, corrisponde a “privato”, sicché guardia giurata e guardia particolare giurata sono espressioni sinonime), cioè delle persone che ottengono dal prefetto la licenza di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Nessuna disposizione del testo unico, come pure nessuna disposizione del regolamento di esecuzione del testo unico approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, conferisce a taluno il diritto di ottenere tale licenza. Va aggiunto che normalmente, alla nomina a guardia giurata, fa seguito la licenza di porto d’armi (vedasi l’art. 256 del regio decreto n. 635 del 1940).

La legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente, all’art. 13, comma 1, dispone: «Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente … ».

Infine dell’art. 18 della legge regionale della Calabria 5 maggio 1990 n. 41 (“Istituzione dell’anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali) stabilisce: «È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un albo regionale al quale possono essere iscritte le associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Calabria, che ne facciano richiesta. … 4. Ai fini dell’incentivazione dell’attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all’albo regionale ed operanti nel proprio territorio, la Regione può erogare contributi annuali per progetti specifici».

Come si vede, nessuna delle disposizioni citate conferisce, né alla ricorrente né ad altre associazioni, il diritto di ottenere la nomina a guardia giurata dei propri iscritti. È solo previsto, dalla legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica, che alle guardie giurate ivi indicate (tra le quali, in ogni caso, la ricorrente non è), possano essere affidati determinati compiti di vigilanza sull’applicazione di quella legge, Ugualmente la legge n. 189 del 2004 affida, alle guardie giurate associate, già nominate, di associazioni protezionistiche, determinati compiti di vigilanza; ma non dà affatto alle guardie volontarie il diritto di esser nominate guardie giurate.

La pretesa della ricorrente è perciò destituita di fondamento e il ricorso dev’essere respinto.

P.Q.M.

esprime parere che il ricorso debba essere respinto.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
 
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