Furto venatorio e legge sulla caccia

Il cacciatore non è mai punibile di furto venatorio, non solo da questo tribunale, per il semplice fatto che è scritto nella stessa L.157/92.
Nella sentenza, il Tar accoglie il ricorso e lo rimanda per un nuovo dibattimento, perché era stata applicata la norma prevista per chi è in possesso di porto d'armi uso caccia.
 
Mamma mia......eppure siamo in Italia......

Possibile dico io che sti kazzi di personaggi non riescano a farsi capire da un comune mortale ?

Leggo le prime righe e deduco una cosa....vado avanti e mi vien da dedurne un'altra.....per carità non sarò una cima ma..........spiegatemi......questo signore cacciava di frodo ( non cacciatore e no PDA ) con lacci e archetti.
Pizzicato da chi non so è stato condannato di furto venatorio e maltrattamento alla fauna.
Fa ricorso.......vince.......e non capisco......il furto venatorio lo possiamo "commettere" solo noi con il PDA e lui no?....e il maltrattamento ?.....fatemi capire.


Grasssie,Paolo.
 

Alberto 69

Capo Redattore Rassegna stampa
Membro dello Staff
Supermoderatore
Utente Premium
Messaggi
21,273
Punteggio reazioni
8,085
Punti
650
Venerdì 20 Febbraio 2015

Cassazione Penale

Cass. Sez. III n. 3930 del 28 gennaio 2015 (Ud 11 dic 2014)

Pres. Teresi Est. Mengoni Ric. PG in proc. Mensi

Furto venatorio e legge sulla caccia

La legge n. 157 del 1992 non esclude in via assoluta l'applicabilità del cosiddetto "furto venatorio", prevedendo, al contrario, tale esclusione soltanto in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che però non esauriscono tutte le ipotesi di apprensione della fauna vietate da altri precetti contenuti nella legge stessa. Ed invero, la norma che proibisce l'applicazione del "furto venatorio" è l'art. 30, comma 1, n. 3, il quale recita: "Nei casi di cui al comma 1 (dell'art. 30, n.d.r.) non si applicano gli art. 624, 625 e 626 c.p."; analoga previsione è poi contenuta nell'art. 31, con riguardo alle sanzioni amministrative. Se ne deduce, quindi, che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e da tutto l'art. 31 in questione, e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo; per contro, il bracconiere senza licenza non rientra nelle citate previsioni, né in altre specifiche, si ché il furto venatorio appare ancora applicabile a suo carico, atteso che la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1 I. cit.) e permangono intatti, dunque, i presupposti giuridici del "furto venatorio".
 

Allegati

  • Sentenza.pdf
    143.2 KB · Visite: 0
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto