Diniego di rinnovo licenza di porto di fucile uso caccia per reato di uccellagione

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Lunedì 12 Gennaio 2015

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5824, del 25 novembre 2014

Legittimità diniego di rinnovo licenza di porto di fucile per uso caccia per reato di uccellagione.

Considerato che il richiedente è stato condannato per il reato di uccellagione (lett. e dell’art. 30 della legge n. 157 del 1992), che comporta l’irrogazione automatica della suddetta sanzione amministrativa accessoria, correttamente quindi il Questore gli ha negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. L’indicata disposizione normativa ha, infatti, il fine di evitare che la licenza del porto di fucile per uso di caccia sia rilasciata o mantenuta in favore di soggetti i quali, per effetto di una “condanna” intervenuta in sede penale per il delitto di uccellagione, non diano garanzia di affidabilità nell’uso specifico dell’arma.

N. 05824/2014REG.PROV.COLL.

N. 10197/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10197 del 2010, proposto dal:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e dalla Questura di Brindisi, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
XXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. xxx, con domicilio eletto in Roma, Circonvallazione Trionfale,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 868 del 26 marzo 2010, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dixxxxx;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza, n. 574 del 9 febbraio 2011, con la quale la Sezione VI di questo Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della sentenza appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati xxxxx;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO​

1.- Il signor xxxxxx e ha impugnato davanti al T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Brindisi, in data 29 agosto 2008, gli ha negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, facendo applicazione della sanzione accessoria di cui all’art 32, comma 1, lettera b) della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992.
Il signor xxxxxx era stato, infatti, condannato, in data 15 febbraio 2001, dall’Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi, con sentenza divenuta irrevocabile il 23 maggio 2002, per il reato di violazioni delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio di cui all’art.30, comma 1, lettera a) e lettera e), della legge 157 del 1992, per avere esercitato la caccia in un periodo di divieto generale, per avere esercitato l’uccellagione e per avere fatto uso di richiami acustici vietati.
2.- Il T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, con sentenza n. 868 del 26 marzo 2010 ha accolto il ricorso.
Secondo il T.A.R., pur non potendo «disconoscersi la natura vincolata del provvedimento con il quale il Questore non rinnova la licenza di porto di fucile ad uso caccia nei riguardi di persona che abbia riportato condanna per uno dei reati contemplati dall’art 32 della legge 157/92», tuttavia si deve ritenere «che il Questore rimanga munito di una sfera di discrezionalità che va esercitata a monte della sentenza di condanna, con particolare riferimento alla possibilità di ricavare dalla sentenza medesima una piattaforma probatoria di attuale inaffidabilità dell’interessato», dovendosi quindi «privilegiare una interpretazione della normativa di settore che propende per la necessità di formulare una valutazione di attuale inaffidabilità del ricorrente circa un uso appropriato e non pericoloso di armi».
3.- Il Ministero dell'Interno e la Questura di Brindisi hanno appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea, sostenendo la natura vincolata del provvedimento adottato.
4.- L’appello è fondato.
L’art. 32, comma 1, lett. b), della legge n. 157 del 1992 prevede che, oltre alle sanzioni penali previste dal precedente articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) e i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, l’autorità amministrativa dispone la sanzione amministrativa accessoria della revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni.
4.1.- Considerato che il signor xxxxxxxxxxxx è stato condannato per il reato di uccellagione (lett. e dell’art. 30 della legge n. 157 del 1992), che comporta l’irrogazione automatica della suddetta sanzione amministrativa accessoria, correttamente quindi il Questore della Provincia di Brindisi gli ha negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
4.2.- Come anche questa Sezione ha di recente affermato (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 508 del 4 febbraio 2014), l’indicata disposizione normativa ha, infatti, il fine di evitare che la licenza del porto di fucile per uso di caccia sia rilasciata o mantenuta in favore di soggetti i quali, per effetto di una “condanna” intervenuta in sede penale per il delitto di uccellagione, non diano garanzia di affidabilità nell’uso specifico dell’arma.
E, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., non era richiesta all’Amministrazione alcuna autonoma valutazione rispetto alla “pronuncia di condanna” che deve comportare l’automatica applicazione anche della sanzione accessoria (in termini: Consiglio di Stato, Sez. III, n. 508 del 4 febbraio 2014 cit.).
5.- In conclusione l’appello è fondato e deve essere accolto.
Per l’effetto, in riforma della appellata sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 868 del 26 marzo 2010, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 868 del 26 marzo 2010, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna la parte resistente al pagamento in favore dell’Amministrazione appellante di € 2.000,00 per le spese e competenze del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE​

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)​
 
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