Madre con precedenti per **** diniego PdA a Militare : Ricorso

Il militare non ha armi di dotazione individuale. Quindi non porta armi fuori servizio, a meno che non si tratti di un ufficiale i quali hanno facoltà di chiedere il porto d'armi per difesa personale senza pagare la tassa annuale. Ad ogni modo,a sentenza la dice lunga sulle concessioni delegate alle Autorità amministrative di questo Paese. Il male dei genitori ricadranno sui figli. Ma che razza di paese e'?!
 

Alberto 69

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Domenica 14 Dicembre 2014

Militare dell'esercito italiano impugna il provvedimento del Questore di Catania che aveva rigettato l'istanza per il rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo. Diniego basato sulla circostanza che a carico della madre del richiedente si annoveravano precedenti per reati concernenti gli stupefacenti.


Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd.
Data: 17/11/2014 ( ud. 09/07/2014 , dep.17/11/2014 )
Numero: 625


Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso n. 538/ 2010 R.G. proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI CATANIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De
Gasperi, n. 81;
contro
Pa. Da., non costituito;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CATANIA - IV SEZIONE n. 00009/2010, resa
tra le parti, concernente rilascio licenza di porto fucile per uso
sportivo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il Cons.
Giuseppe Mineo e udito l'Avvocato dello Stato Tutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


Fatto

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dal sig. Pa. Da., per l'annullamento del decreto cat. 6F/ P.A.S.I./2009 del 7 gennaio 2009, notificato il 31 gennaio 2009, a mezzo del quale era stata respinta l'istanza formulata dall'interessato, intesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo, compensando tra le parti le spese del giudizio.

L'amministrazione contesta la pronuncia di primo grado.

La parte appellata non si è costituita nel giudizio.

Nell'udienza del 9 luglio 2014 l'appello è stato trattenuto per la decisione.
Diritto

Con il ricorso n. 1\090/2009 R.G. il sig. Da. Pa., militare dell'esercito italiano, ha impugnato presso il TAR il provvedimento indicato in narrativa, con il quale il Questore di Catania aveva rigettato la sua istanza per il rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo. Il diniego era basato sulla circostanza che a carico della madre del richiedente si annoveravano precedenti per reati concernenti gli stupefacenti.

Il ricorso veniva affidato a due motivi di censura, con i quali veniva eccepita: 1°) Violazione dell'art. 10 bis legge n. 241/1990 per illegittima compilazione del preavviso di rigetto, difetto di motivazione e carenza istruttoria; 2°) Violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 2° e 11° T.U.L.P.S., per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà.

Il TAR adito, con la sentenza oggetto del presente gravame, ha accolto il ricorso dopo aver ritenuto fondati entrambi i motivi di censura, e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, compensando tra le parti le spese del giudizio.

L'Amministrazione dell'Interno ha impugnato la decisione resa in prime cure, censurando, in particolare, l'erronea interpretazione dell'art. 43 T.U.L.P.S. fatta dal primo Giudice in relazione al contesto familiare vissuto dall'appellato.

A dire del Ministero, va affermatala piena ragionevolezza del provvedimento di rigetto adottato da Questore nell'esercizio dell'ampia discrezionalità tecnica che gli assicura in materia il citato articolo 43.

I motivi d'appello sono infondati.

Anche in questa sede, la difesa erariale ribadisce l'asserita ragionevolezza della decisione adottata dalla Questura, dopo aver marcato il carattere criminogeno del'ambiente familiare nel quale il Sig. Pa. è vissuto: circostanza che, di per sé stessa, rendeva assolutamente inopportuno il rilascio di un porto d'armi, ancorché per uso sportivo. In particolare, l'amministrazione sostiene che, soprattutto in considerazione "dell'incidenza prodotta dalla cultura del 'gruppo' sui comportamenti dei 'singoli' specie nelle aggregazioni di tipo 'familistico' ", come evidenziato da ampia letteratura sociologica in materia, la valutazione negativa operata dalla Questura risultava pienamente ragionevole, nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità tecnica prevista dall'art. 43 del T.U.L.P.S.

In tal modo, però, l'Amministrazione considera esclusivamente i legami familiari esistenti tra il richiedente il porto d'armi e i suoi parenti e affini, senza tenere conto delle vicende giudiziarie che hanno interessato tali soggetti e omettendo ogni apprezzamento della condotta di vita tenuta dal Pa., quale cittadino e militare.

Come affermato dal TAR, quindi, il diniego non può basarsi su un acritico riferimento ai precedenti penali di un parente dell'interessato, ma deve costituire l'esito di una attenta verifica di tutte le circostanze concretamente rilevanti.

Per questi motivi, a conferma di quanto deciso in prime cure, circa il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, l'appello deve essere respinto.

Nulla va disposto in ordine alle spese del grado, considerando la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
PQM
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

Respinge l'appello. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Gabriele Carlotti, Consigliere

Vincenzo Neri, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 NOV. 2014.
 
Sempre piu' nel ridicolo ma a questo punto mi viene da pensare una cosa se IO non detenessi le armi sotto il medesimo tetto della madre pregiudicata, cambierebbe qualcosa? Ipotizziamo che IO vada sempre a caccia con Caio e lo stesso ospitasse il mio fucile a casa sua nel suo armadio blindato, quindi denuncia a casa sua ...cambierebbe qualcosa?
 
Mi viene da pensare una cosa se IO non detenessi le armi sotto il medesimo tetto della madre pregiudicata, cambierebbe qualcosa?


Credo proprio di sì. Non a caso, nel modulo per la richiesta del PdA, è previsto l’elenco delle persone conviventi. Comunque, da Bastian Contrario, chiedo anch’io una cosa: cosa accadrebbe se venisse concesso il PdA (e quindi l’autorizzazione a detenere armi presso la propria abitazione) a chi è convivente con chi ha già venduto un’arma a sconosciuti, con il solo scopo di procurarsi degli stupefacenti?
Ti voglio raccontare un episodio (ma chissà quanti ne sono accaduti dello stesso tipo o peggio). Circa vent’anni orsono, un ragazzo tossicodipendente ormai scomparso, ha rubato la MACCHINA NUOVA arrivata a casa da poche ore, al fratello per venderla a non si sa chi! Avresti il coraggio di autorizzare la detenzione di un’arma in una famiglia del genere?
 
Sempre piu' nel ridicolo ma a questo punto mi viene da pensare una cosa se IO non detenessi le armi sotto il medesimo tetto della madre pregiudicata, cambierebbe qualcosa? Ipotizziamo che IO vada sempre a caccia con Caio e lo stesso ospitasse il mio fucile a casa sua nel suo armadio blindato, quindi denuncia a casa sua ...cambierebbe qualcosa?

Diciamo che è un po' come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia.
 
Credo proprio di sì. Non a caso, nel modulo per la richiesta del PdA, è previsto l’elenco delle persone conviventi. Comunque, da Bastian Contrario, chiedo anch’io una cosa: cosa accadrebbe se venisse concesso il PdA (e quindi l’autorizzazione a detenere armi presso la propria abitazione) a chi è convivente con chi ha già venduto un’arma a sconosciuti, con il solo scopo di procurarsi degli stupefacenti?
Ti voglio raccontare un episodio (ma chissà quanti ne sono accaduti dello stesso tipo o peggio). Circa vent’anni orsono, un ragazzo tossicodipendente ormai scomparso, ha rubato la MACCHINA NUOVA arrivata a casa da poche ore, al fratello per venderla a non si sa chi! Avresti il coraggio di autorizzare la detenzione di un’arma in una famiglia del genere?

si dovrebbero detenere le armi in maniera tale che persone non "adatte" e non autorizzate al maneggio delle stesse ne vengano in contatto.
quindi se vivi con Totò riina ma le tieni in armadio e le chiavi le hai solo tu nn vedo il problema ...
ho estremizzato ovviamente

- - - Aggiornato - - -

a questo punto, allora, anche chi ha la sfortuna di avere un figlio con un handicap non potrebbe avere il PDa
follia .....
secondo me
 
Il tutto sta nella residenza. Se il tizio abita in altra casa, divieti non ve ne sono. Diversamente le cose cambiano.

............Non siatene certi..........conosco perfettamente un bravo ragazzo (convive con la ragazza e sono genitori di un bel bambino)......ebbene.....niente PdA perchè suo babbo ebbe dei problemi con la legge (sinceramente non ricordo ma non erano cose gravissime).

Ciao,Paolo.
 
Ma non è un paradosso ??? il ragazzo militare, quindi è sottinteso che usa le armi perche è il suo lavoro, poi chiede il "pda per uso sportivo" di colpo non è più idoneo ???..... è questi sarebbero "i funzionari della Repubblica Italiana"??? .......come diceva il "Grande" compianto "TOTO' "...... ma mi faccia il.... piacere....!!! forse è meglio che mi fermo qui.
Saluti
 
A dimostrazione del fatto che il PdA non è un diritto, ma una concessione.
Non Vorrei essere OT, ma:
- mi sembra che proprio in questo forum ci sia stato qualcuno che ha segnalato che in alcune province del sud viene richiesto “l’attestato di frequenza scolastica dei figli in età scolare”. Questo documento, non è previsto nel modulo predisposto dalla Polizia di Stato, ma trattandosi di concessione, e non di diritto, il questore lo può pretendere
- altra situazione. C’è stato qualcuno che per i reati commessi, s’è visto negare il PdA per un certo periodo di tempo, trascorso il quale, ha potuto riaverlo. Ora, essendo cambiato il funzionario addetto al rilascio delle licenze, quelle stesse persone sono rimaste nuovamente senza PdA perché il nuovo responsabile è andato a ripescare i vecchi motivi di diniego. E’ ingiusto? Per me è sicuramente ingiusto ed incoerente con la vecchia linea di condotta della questura, ma intanto, proprio perché si tratta di concessione e non di diritto, lo può fare.
Quindi, anche il caso che hai riportato, purtroppo (… niente PdA perchè suo babbo ebbe dei problemi con la legge …) rientra in una tristissima casistica di assoluta autonomia dell’autorità.

A questo punto, per me, diventa legittimo pensare che "la legge, per qualcuno si applica, per altri si interpreta e per altri si fa"
Un cordiale saluto.


..........[thumbsup.gif]......perfetto quadro della situazione............purtroppo si tratta di concessioni e se arriva un nuovo kulo in una nuova sedia.............

Ciao,Paolo.
 
.......
.......Non siatene certi..........conosco perfettamente un bravo ragazzo (convive con la ragazza e sono genitori di un bel bambino)......ebbene.....niente PdA perchè suo babbo ebbe dei problemi con la legge (sinceramente non ricordo ma non erano cose gravissime).

Ciao,Paolo.

E pensare che nella Pubblica Amministrazione, anche nelle FFPP, lavorano persone condannate con sentenza definitiva anche per gravi reati!!
 
...niente PdA perchè suo babbo ebbe dei problemi con la legge ...

A dimostrazione del fatto che il PdA non è un diritto, ma una concessione.
Non Vorrei essere OT, ma:
- mi sembra che proprio in questo forum ci sia stato qualcuno che ha segnalato che in alcune province del sud viene richiesto “l’attestato di frequenza scolastica dei figli in età scolare”. Questo documento, non è previsto nel modulo predisposto dalla Polizia di Stato, ma trattandosi di concessione, e non di diritto, il questore lo può pretendere
- altra situazione. C’è stato qualcuno che per i reati commessi, s’è visto negare il PdA per un certo periodo di tempo, trascorso il quale, ha potuto riaverlo. Ora, essendo cambiato il funzionario addetto al rilascio delle licenze, quelle stesse persone sono rimaste nuovamente senza PdA perché il nuovo responsabile è andato a ripescare i vecchi motivi di diniego. E’ ingiusto? Per me è sicuramente ingiusto ed incoerente con la vecchia linea di condotta della questura, ma intanto, proprio perché si tratta di concessione e non di diritto, lo può fare.
Quindi, anche il caso che hai riportato, purtroppo (… niente PdA perchè suo babbo ebbe dei problemi con la legge …) rientra in una tristissima casistica di assoluta autonomia dell’autorità.

A questo punto, per me, diventa legittimo pensare che "la legge, per qualcuno si applica, per altri si interpreta e per altri si fa"
Un cordiale saluto.
 
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