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Lunedì 03 Novembre 2014
Cassazione Penale
Cass. Sez. III n. 41362 del 6 ottobre 2014 (Ud 25 giu 2014)
Pres. Mannino Est. Orilia Ric. Mihani
Natura del reato previsto dall'art. 727 cod. pen.
Il reato di cui all'art. 727 c.p., anche nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge 20.7.2004 n. 189 , non è contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa. Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza.
Cassazione Penale
Cass. Sez. III n. 41362 del 6 ottobre 2014 (Ud 25 giu 2014)
Pres. Mannino Est. Orilia Ric. Mihani
Natura del reato previsto dall'art. 727 cod. pen.
Il reato di cui all'art. 727 c.p., anche nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge 20.7.2004 n. 189 , non è contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa. Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza.