Pistole e revolver: Non possono essere armi da guerra

axel69

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Per qualcuno può sembrare un affermazione inesatta dopo aver visto moltissimi soldati armati di pistola anche negli scenari di guerra moderna, ma l'arma corta semiautomatica non è mai stata un arma da guerra (tanto meno il revolver).
Questa affermazione si basa sul chiaro concetto che nessuna arma semiautomatica o a ripetizione manuale semplice corta sia stata progettata per fare la guerra ma se mai per l'estrema difesa del soldato (spesso l'ufficiale) o per chi non poteva portare armi lunghe (aviatori, ufficiali di marina, sommergibilisti, autieri, addetti alle comunicazioni, ecc.) ma doveva comunque essere armato se non altro per la propria difesa quale ultima "ratio". L'arma corta quindi entra negli scenari di guerra non come un arma appositamente prodotta per fare la guerra ma viene individuata quale mezzo di riserva per la difesa oltre all'arma lunga o all'arma automatica quando questa venga a mancare.
Di fatto sono sempre stati catalogati revolver in cal. 9X19 nel nostro Paese mentre per le armi corte semiautomatiche in tale cameratura è stata vietata la vendita al pubblico senza però che esse siano state classificate "da guerra", si tratta solo di un discutibile divieto tutto Italiano, del resto in tutta Europa le pistole in 9X19 sono disponibili anche per tiro sportivo e difesa.
E' la decisione emessa da Cass. Pen., Sez. I, 26/5/1986/9/6/1986, n. 2360, di Venezia, che ha dato la collocazione di armi tipo guerra a queste inserendole di fatto in una categoria tutta Italiana della quale non vi è traccia in nessun'altra Nazione al mondo. Citiamo dal libro di Lo Curto: "Cass. Pen., Sez. I, n. 199702374, Cioffi Squitieri) si afferma che le armi tipo guerra costituiscono un’autonoma categoria di armi contraddistinta da determinate caratteristiche tecnico-balistiche, ed indi che, se è vero che le armi corte semiautomatiche sono armi comuni da sparo ai sensi dell’art. 2/1° c. L. 110/75, ciò è vero nei limiti in cui esse non rientrino, ai sensi della riserva contenuta in apertura dell’art. 2/1° c. L. 110, nella categoria di quelle tipo-guerra; situazione che si verifica allorché le stesse possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra, qual’è quello costituito dalle munizioni cal. 9 mm Parabellum".
"Qui casca l'asino", direbbe qualcuno, perchè le munizioni 9X19 non sono munizioni da guerra. Ecco perchè con Legge 121 del 2014 l'Italia sanciva che le armi corte semiautometiche e a ripetizione in calibro 9X19 non potevano essere vendute sul mercato delle armi civili, sapendo infatti che tali armi non rientrando tra quelle militari o da guerra e avrebbero potuto essere classificate come armi comuni da sparo per il mercato interno civile. Ribadiamo quindi alcune precise informazioni:
1) Le armi corte semiautomatiche o a ripetizione semplice non sono armi da guerra
2) Le armi da guerra sono solo quelle prodotte specificamente per quello specifico scopo e in dotazione alle FF.AA. attuali, lunghe, automatiche tra cui anche quelle corte automatiche.
3) La munizione 9X19 non è una munizione da guerra, mentre lo sono sempre quelle oltre il calibro 12,7 mm. (.50)
4) Sono munizioni da guerra quelle assemblate con proiettile tracciante, incendiario, esplosivo, perforante, autopropulso, a emissione di gas, quindi anche le munizioni per arma corta quando hanno queste caratteristiche.
A questo punto sorge sicuramente un ultimo dubbio: un fucile da caccia in calibro .308 Winchester è chiaramente un arma da caccia classificata tra quelle comuni in Italia ma che per le sue caratteristiche può camerare anche munizioni 7,62 Nato: può essere considerato un fucile da guerra ?
Chiaramente no, perchè non è prodotto da un industria militare e non è prodotto e progettato per teatri di guerra o per equipaggiare i militari anche se spesso uno viene dalle tecniche acquisite dall'altro il prodotto per specifici usi di caccia o tiro sportivo nulla può avere in comune con l'arma da guerra anche se nello stesso calibro; .308 Win. - .30-06 - .223 Rem. - 9x19 - 7,62x39 - ecc.
Come avrete notato in queste poche righe non sono state menzionate Leggi o articoli di Legge, proprio perchè non vi è una norma che indichi quali sono le armi e le munizioni civili ma se mai il contrario, la Legge chiarisce senza ombra di dubbio, quali sono le armi e le munizioni da guerra per cui quelle non indicate nella Legge sono chiaramente commerciabili sul mercato civile.
LEGGE 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle ARMI, delle MUNIZIONI e degli esplosivi. Art. 1.
ARMI da guerra, ARMI tipo guerra e MUNIZIONI da guerra Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono ARMI da guerra le ARMI di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono ARMI tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le ARMI da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle ARMI da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le ARMI da guerra. Sono MUNIZIONI da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle ARMI da guerra.
Art. 2.
ARMI e MUNIZIONI comuni da sparo Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono ARMI comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano MUNIZIONI a percussione anulare, purche' non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di ARMI antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 fatta eccezione per quelle a colpo singolo.
Sono altresi' ARMI comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare MUNIZIONI di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di ARMI da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonche' di ARMI comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le ARMI antiche e per le repliche di ARMI antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le ARMI lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le ARMI corte, nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo.
Per le repliche di ARMI antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10 [agg.D.L.121 5 nov.2013].
Nei casi consentiti e' richiesta la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773. Sono infine considerate ARMI comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le ARMI ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di ARMI destinate alla pesca ovvero di ARMI e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Non sono ARMI gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri.
Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformita' dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attivita' agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attivita' amatoriale e per quella agonistica. [agg.D.L.121 5 nov.2013]
Le MUNIZIONI a palla destinate alle ARMI da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne' possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle ARMI non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative MUNIZIONI quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile.
REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, n. 635 (GU n. 149 del 26/06/1940)
ART. 33. - SONO ARMI DA GUERRA, AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA LEGGE, LE ARMI DI OGNI SPECIE, DA PUNTA, DA TAGLIO E DA SPARO, DESTINATE O CHE POSSONO ESSERE DESTINATE PER L'ARMAMENTO DELLE TRUPPE NAZIONALI O STRANIERE, O PER QUALSIASI USO MILITARE.
SONO ARMI TIPO GUERRA QUELLE CHE PRESENTANO CARATTERISTICHE ANALOGHE ALLE ARMI DA GUERRA. SONO MUNIZIONI DA GUERRA LE CARTUCCE, I PROIETTILI, LE BOMBE, LA POLVERE, LE CAPSULE ED OGNI ALTRA MATERIA DESTINATA AL CARICAMENTO DELLE ARMI DA SPARO BELLICHE, O COMUNQUE AD IMPIEGO BELLICO
 
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