Motivazione di diniego di porto d'armi

Enzo

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Porto d'armi. Rinnovo della licenza. Condanna penale già sussistente al tempo del precedente rinnovo. Diniego. Illegittimo.
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, Sentenza 17 ottobre 2014, n. 2503

1. In materia di rilascio della licenza di porto d'armi, il potere discrezionale dell'Amministrazione di negare la licenza a chi non può provare la sua buona condotta, il necessitato bisogno o la garanzia del non abuso, ai sensi degli artt. 11, 42 o 43 T.U.L.P.S., va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi.
2. Qualora il potere dell’Amministrazione sia esercitato in relazione alla richiesta da parte dell'interessato di rinnovare il titolo abilitativo già detenuto, l'Autorità procedente non può non tenere conto dei presupposti che avevano dato luogo al rilascio, in precedenza, della licenza e non dare adeguatamente conto, nella motivazione dell'eventuale atto di diniego, della nuova valutazione compiuta sulle medesime circostanze di fatto già sussistenti in sede di precedente rinnovo del titolo.
3. In materia di rilascio della licenza di porto d'armi, in mancanza di fatti specifici, di elementi nuovi e della motivata esposizione circa una nuova valutazione di elementi identici, il diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi deve considerarsi illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 17 ottobre 2014, n. 2503
N. 02503/2014 REG.SEN.

N. 02707/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2707 del 2012, proposto da:
Danilo D'Arcangelo, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Carignola, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Milano Via Corridoni, n. 39;
contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Varese, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n.1;
per l'annullamento

- del decreto cat. 6-F/8448/2012 Div. P.A.S. del Questore di Varese del 4 agosto 2012, notificato il 25 agosto 2012 con il quale è stato negato il rinnovo del porto di fucile ad uso caccia.

- della nota della Questura di Varese datata 4 giugno 2012 con la quale venivano comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

nonché di tutti gli atti presupposti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Autorità intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2014 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I) Il ricorrente, titolare di porto d’armi ad uso caccia, rinnovato nel 2006, con istanza dell’11 maggio 2012 richiedeva alla Questura di Varese il rinnovo della predetta licenza.

Previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, di cui alla nota del 4 giugno 2012, con provvedimento cat. 6-F/8448/2012 Div. P.A.S. del 4/8/2012 il Questore di Varese rigettava la richiesta, avendo l’istruttoria svolta accertato la sussistenza di una condanna penale riportata nel 2004, divenuta irrevocabile, e ritenendo che tale precedente ostasse in modo assoluto al rinnovo della licenza di polizia.

Avverso il provvedimento di diniego l’interessato proponeva il ricorso indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Varese, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 1639 del 29 novembre 2012 il Tar respingeva la domanda cautelare.

Con tre successive istanze il ricorrente, reiterando la richiesta già spiegata nel ricorso, chiedeva che il Tribunale disponesse la produzione in giudizio della relazione dei Carabinieri di Tradate resa in occasione dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione.

Indi all’udienza pubblica del 7 ottobre 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

II) In via preliminare il Collegio ritiene superfluo, ai fini della decisione, acquisire la relazione dei Carabinieri di Tradate.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il Collegio osserva che l’unico elemento posto a fondamento del rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia è la condanna penale a carico dell’istante risalente al 2004.

Tuttavia in occasione del precedente rinnovo della licenza, ottenuto nel 2006, tale circostanza, già, all’evidenza, sussistente, non è stata ritenuta ostativa all’accoglimento dell’istanza.

Nel provvedimento gravato l’Amministrazione non dà conto delle ragioni della diversa valutazione della medesima circostanza di fatto che ha condotto al rigetto dell’istanza.

Deve osservarsi in proposito che il potere discrezionale dell'Amministrazione di negare la licenza di porto d'armi a chi non può provare la sua buona condotta, il necessitato bisogno o la garanzia del non abuso, ai sensi degli artt. 11, 42 o 43 T.U.L.P.S., va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi.

Nell'esercizio di detto potere discrezionale, l'Amministrazione procedente non può denegare il permesso al porto d'armi adducendo una circostanza di fatto già sussistente in occasione del rilascio del precedente rinnovo senza esporre motivatamente le ragioni che hanno condotto l’Amministrazione stessa ad una nuova e diversa valutazione del medesimo fatto.

In altri termini qualora il potere dell’Amministrazione sia esercitato in relazione alla richiesta da parte dell'interessato di rinnovare il titolo abilitativo già detenuto, in tale situazione l'Autorità procedente non può non tenere conto dei presupposti che avevano dato luogo al rilascio, in precedenza, della licenza e non dare adeguatamente conto, nella motivazione dell'eventuale atto di diniego, della nuova valutazione compiuta sulle medesime circostanze di fatto già sussistenti in sede di precednete rinnovo del titolo.

In mancanza di fatti specifici, di elementi nuovi e della motivata esposizione circa una nuova valutazione di elementi identici, il diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi deve considerarsi illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria

In conclusione il ricorso merita accoglimento.

In ragione dell’andamento processuale della controversia sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo,Presidente

Alberto Di Mario,Primo Referendario

Valentina Santina Mameli,Referendario, Estensore



L'ESTENSOREIL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/10/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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