Caccia: respinto il ricorso contro Regione e Provincia della Spezia

Alberto 69

Capo Redattore Rassegna stampa
Membro dello Staff
Supermoderatore
Utente Premium
Messaggi
21,273
Punteggio reazioni
8,095
Punti
650
Mercoledì 15 Ottobre 2014

Tar Liguria

l Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2013, proposto da:
Giorgio Giannoni, Vladimiro Delfini, Carlo Della Tommasina, Luigi Della Foglia, Paolo Corbani, Celestino Venturini, Pietro Guelfi, Francesco Marchini, Giorgio Andreani, Giovanni De Biasi, Francesco Guelfi e Gianni Mazzanti, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Pier Giorgio Leoni, con domicilio eletto presso l’avv. Piera Sommovigo nel suo studio in Genova, via Malta, 4;
contro

Provincia della Spezia, non costituita in giudizio;
Regione Liguria, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Squadra n. 62, non costituita in giudizio;
Daniele Ferrari, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia della Spezia prot. n. 0054323 del 1/10/2013, avente ad oggetto “Caccia al cinghiale 2013/2014 – Disposizioni organizzative congiunte tra Commissario Straordinario Provincia e Presidente A.T.C. SP”, ivi inclusa la allegata cartografia,

nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione del Commissario Straordinario n. 260 del 23/8/2013 e della successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 278 del 20/9/2013, avente ad oggetto: “Stagione venatoria 2013/2014. Modifica disciplina caccia al cinghiale. Provvedimenti”,

nonché per la condanna dell’intimata Amministrazione al risarcimento di tutti i danni derivati ai ricorrenti in conseguenza degli impugnati provvedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 luglio 2014 il dott. Richard Goso e udito l’avv. Leoni per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Gli esponenti fanno parte della squadra n. 205, autorizzata all’esercizio della caccia al cinghiale, nella provincia della Spezia, per la stagione 2013/2014.

Con ricorso giurisdizionale notificato il 25 novembre 2013 e depositato il successivo 12 dicembre, essi contestano la legittimità dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con cui è stato disciplinato in dettaglio, per lo specifico ambito territoriale, l’esercizio di questo tipo di attività venatoria.

Pare di comprendere che l’interesse all’impugnazione discenda dalle disposizioni che avrebbero individuato e delimitato le zone di caccia in senso sfavorevole per i ricorrenti, ossia riducendo l’ampiezza del territorio nel quale essi pretendevano di esercitarla.

I ricorrenti instano sia per l’annullamento dei provvedimenti impugnati sia per il risarcimento dei danni.

Non si sono costituti in giudizio la Provincia della Spezia e gli altri soggetti intimati.

Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 23 luglio 2014 e ritenuto in decisione.

DIRITTO

La prospettazione di parte ricorrente appare, per molti aspetti, oscura e generica.

Dal tenore complessivo del ricorso, sembra di comprendere che gli esponenti intendano denunciare una compressione delle loro “facoltà venatorie”, provocata dall’indebita restrizione del territorio nel quale la squadra di cui fanno parte è stata ammessa a praticare la caccia al cinghiale.

Essi non precisano, tuttavia, se la squadra medesima fosse già stata autorizzata all’esercizio di questo tipo di attività venatoria nella passata stagione e, in caso affermativo, quale sia l’estensione del territorio interessato dalla riduzione, almeno in termini percentuali, ma si limitano a fare riferimento alla cartografia allegata.

Inoltre, l’impugnativa coinvolge, nella loro interezza, i provvedimenti in forza dei quali la squadra dei ricorrenti è stata autorizzata all’esercizio della caccia nella stagione 2013/2014, senza individuare gli aspetti o gli specifici contenuti che, risultando concretamente lesivi dell’interesse azionato in giudizio, dovrebbero formare oggetto dell’eventuale statuizione di annullamento.

Anche volendo ritenere che il ricorso sia ammissibile, esso risulta comunque infondato.

Con il primo motivo di gravame, viene contestata la legittimità del provvedimento in data 1° ottobre 2013 (“Disposizioni organizzative congiunte tra Commissario Straordinario Provincia e Presidente A.T.C. SP”), con cui sono state individuate le zone nella quali può essere praticata la caccia al cinghiale nella stagione 2013/2014.

Sostengono i ricorrenti, la cui squadra è stata autorizzata ad esercitare l’attività venatoria nel comprensorio I del distretto n. 6, che tale provvedimento avrebbe indebitamente esteso le “zone a regolamentazione specifica”, includendovi porzioni di territorio dello stesso comprensorio che non erano state contemplate, con efficacia di “autovincolo”, dal Piano venatorio provinciale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in data 23 agosto 2013.

La doglianza risente dei caratteri di oscurità e indeterminatezza che caratterizzano il ricorso nel suo complesso.

I ricorrenti non chiariscono, in primo luogo, la natura e la disciplina delle “zone a regolamentazione specifica” né precisano le ragioni per cui l’istituzione di tali zone si tradurrebbe a danno dei loro interessi.

Dalla documentazione versata agli atti del giudizio, si evince che si tratta di zone istituite “in via provvisoria e sperimentale”, nelle quali “la caccia al cinghiale sarà esercitata secondo modalità e termini fissati dall’ATC” (cfr. deliberazione del Commissario Straordinario 23 agosto 2013 e relativo allegato).

In difetto di più puntuali informazioni in merito al contenuto della disciplina di livello puntuale approvata dall’A.T.C., risulta impossibile, pertanto, stabilire se l’estensione delle zone in parola abbia concretamente leso gli interessi dei ricorrenti.

Anche la permanenza dell’interesse all’impugnazione parrebbe alquanto dubbia, atteso che l’efficacia dei provvedimenti con cui sono state istituite dette zone è venuta meno al termine della stagione venatoria 2013/2014.

Infine, non è neppure chiaro se, con l’impugnato provvedimento del 1° ottobre 2013, siano state effettivamente estese le già istituite zone a regolamentazione specifica, come sembrano supporre i ricorrenti, ovvero se ci si sia limitati a dare atto, “a seguito di approfondimenti cartografici”, che le zone medesime includevano già parte del territorio dei comuni di Lerici e di Arcola, non menzionati nel precedente provvedimento.

Tanto precisato, non sarebbe comunque dato ravvisare, nel caso in esame, alcuna violazione di disposizioni di livello sovraordinato ovvero adottate con efficacia di autovincolo dall’Amministrazione procedente in quanto, con la già citata deliberazione del Commissario Straordinario in data 23 agosto 2013, non è stato affatto approvato il nuovo Piano faunistico venatorio provinciale, ma semplici disposizioni transitorie, efficaci per la stagione venatoria 2013/2014, nelle more della formazione del Piano suddetto.

Nessun elemento testuale o extratestuale autorizza a supporre che, con l’approvazione di tali disposizioni transitorie, il Commissario Straordinario della Provincia avesse inteso vincolare o delimitare l’esercizio dei propri poteri in materia.

Del tutto inconsistente è anche la censura, dedotta nel contesto dello stesso motivo di ricorso, concernente il preteso difetto di motivazione del provvedimento impugnato che, avendo contenuto di programmazione dell’uso del territorio ai fini dell’esercizio della caccia, non necessitava di alcuna motivazione specifica in ordine alla destinazione delle singole aree.

Infine, la censura concernente la pretesa illogicità delle scelte effettuate dall’Amministrazione provinciale, per la mancata coincidenza fra i confini delle zone di caccia e i limiti, naturali o artificiali, esistenti in loco, è solamente dedotta dalla parte ricorrente, ma non sorretta da alcun principio di prova o esempio specifico.

Parimenti destituita di giuridico fondamento è la doglianza formulata con il secondo motivo di ricorso, tesa a censurare la legittimità del (non meglio individuato) provvedimento di delimitazione delle zone di caccia, nella parte in cui ha individuato tre aree protette con divieto di caccia, senza evidenziare le ragioni di tale scelta.

Come si è già avuto modo di precisare, infatti, la censura di difetto di motivazione non è riferibile agli atti che esprimono la funzione di programmazione del territorio, sia pure ai limitati fini della delimitazione delle zone in cui è consentito o precluso l’esercizio della caccia.

Trattasi, peraltro, di provvedimenti di contenuto generale per i quali non è pacificamente esigibile una specifica motivazione.

Infine, con il terzo motivo di ricorso, gli esponenti denunciano la violazione dell’art. 1, comma 2, della legge regionale Liguria 26 ottobre 2011, n. 29, secondo cui, all’interno delle aree contigue alle aree naturali protette, “l’attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua”.

I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché non rendono conto della riserva dell’attività venatoria ai soggetti come sopra individuati.

Parte ricorrente non riferisce, però, effettive violazioni della prescrizione in parola né specifica la ragione per cui la denunciata omissione potrebbe eventualmente tradursi a danno dei suoi interessi.

Anche quest’ultima censura, perciò, appare inammissibile o, comunque, irrilevante per assoluta genericità.

Per tali ragioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto, ivi inclusa, ovviamente, la domanda risarcitoria, peraltro anch’essa formulata in termini affatto generici.

In difetto di costituzione delle amministrazioni e degli altri soggetti intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto