Enzo

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Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 34748 del 4 maggio 2010 (dep. 27 settembre 2010)
Rilascio di licenza di porto d’armi – Art. 43, comma 2, Tulps – Omicidio colposo mediante omissione – Art. 40, commi 2, 41, 489, commi 1 e 3, cp
È responsabile a titolo di omicidio colposo il funzionario di polizia il quale ha rilasciato l’autorizzazione al porto di fucile per uso tiro a volo in presenza di indicatori di notevole pericolosità, litigiosità e scarsa capacità di autocontrollo del soggetto licenziatario, laddove questi abbia successivamente commesso omicidio doloso con l’arma ac acquistata in forza della predetta licenza.
La vicenda oggetto della pronuncia qui annotata trae origine dal rilascio di una licenza di porto di fucile per il tiro a segno da parte del funzionario di polizia V., dirigente del Commissariato di P.S. Fiera in (omissis). In forza di tale autorizzazione il soggetto licenziatario acquistava una pistola semiautomatica calibro 45 e, pochi mesi dopo, con la medesima arma faceva fuoco sui passanti dalla sua abitazione, sita al terzo piano di un palazzo, cagionando la morte di due persone (fra le quali la propria convivente) e le lesioni gravissime di altri tre passanti, ed infine si suicidava.
Con la sentenza in epigrafe i giudici di legittimità confermano la sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato il dirigente del commissariato per i delitti di cui all’art. 40, comma 2, art. 41 e art. 589, commi 1 e 3, in quanto ritenuto responsabile della morte dei passanti, in concorso di cause indipendenti con i medici che avevano sottoscritto le necessarie certificazioni e condannati in via definitiva in un separato processo.
Nella condotta del funzionario che aveva rilasciato la licenza di porto d’armi sono infatti ravvisabili, a parere della Corte, gli estremi della colpa specifica, avendo lo stesso violato le regole cautelari fissate dall’art. 43, comma 2 Tulps (nella parte restata in vigore dopo l’intervento di Corte Cost. 16/12/1993 n. 440), il quale stabilisce che la licenza di porto d’armi possa essere ricusata alle persone a carico delle quali siano stati acquisiti elementi indicativi della insussistenza della buona condotta e alle persone che non diano affidamento di saper evitare l’abuso delle armi.
In particolare, i giudici di legittimità ravvisano la colpa del funzionario nell’aver rilasciato, nella sua qualità di dirigente del commissariato, l’autorizzazione al porto di fucile per uso tiro al volo richiesta da C. nonostante esistessero presso l’ufficio di polizia numerosi atti (querele, annotazioni di intervento, atti di polizia giudiziaria tutti nei confronti del C.) che evidenziavano la pericolosità del richiedente. E, ancora, viene addebitata al funzionario la omessa interrogazione sugli esiti delle notizie di reato conosciute, l’omesso svolgimento di informazioni presso il condominio nel quale il C. abitava e, dunque, il mancato accertamento della condotta aggressiva, litigiosa e incontrollata del richiedente l’autorizzazione.
In presenza di un siffatto quadro complessivo, le regole di ordinaria prudenza e diligenza imponevano al funzionario di esercitare in senso negativo il potere discrezionale di rilascio della licenza in quanto, nonostante la sussistenza dei certificati medici di idoneità psico-fisica, mancavano le condizioni per le quali si potesse ritenere il richiedente quale soggetto alieno dagli abusi o, comunque, fornito di una capacit&aità di autocontrollo tale da scongiurare l’abuso in qualsiasi forma dell’arma.
Sotto il profilo oggettivo, sussiste il nesso di causalità tra il rilascio della licenza di porto d’armi e la condotta omicida del licenziatario a mezzo dell’arma acquistata in forza di quell’autorizzazione in quanto le condotte del C. emergenti dagli atti in possesso dell’ufficio di polizia erano sempre state “caratterizzate da violenza e discontrollo di notevole rilevanza quanto a taluni episodi e quanto al contesto complessivo, e dunque la condotta omicidiaria e lesiva a mezzo di arma da fuoco non era né improvvisa né imprevedibile”.
La Corte sottolinea, inoltre, che non vale ad escludere la rilevanza penale della condotta negligente dell’imputato il riconoscimento della notevole serietà e dell’impegno personale del funzionario nello svolgimento ordinario dei propri compiti, a fronte di un episodio isolato di superficialità nella valutazione dei presupposti per il rilascio della licenza in questione.
Né valgono a escludere la responsabilità penale del funzionario di polizia le condotte dei due medici che avevano sottoscritto le necessarie certificazioni e condannati in via definitiva in un separato processo, né tantomeno le condotte dolose del V., poi suicidatosi.
Si è, infatti, in presenza di un concorso di cause tra loro indipendenti, che sono state autonomamente valutate con individuazione dell’apporto causale di ciascuna.
Sotto tale aspetto, la pronuncia in esame postula la configurabilità di un concorso colposo in un delitto doloso, sia nel caso di cause colpose indipendenti, sia nel caso di cooperazione colposa tra alcuno dei compartecipi dei quali uno o più sia in dolo, purché in entrambi i casi il reato del partecipe sia previsto nella forma colposa e la sua condotta sia caratterizzata da colpa.
 
In questo caso bisogna dare ragione alla corte di cassazione penale, certo puo' sfuggire, ma a certi livelli non deve succedere altrimenti poi capita sempre il fattaccio.
 
In questo caso bisogna dare ragione alla corte di cassazione penale, certo puo' sfuggire, ma a certi livelli non deve succedere altrimenti poi capita sempre il fattaccio.

Secondo me.....trattasi di svista da parte del funzionario.

Giusto, si potrebbe trattare di una svista, ma con delle conseguenze molto gravi è su questo che bisognerebbe meditare.
Saluti
Vi voglio fare una domanda:
Mettiamo che siete stati denunciati per aggressione e lesioni. Querela poi puntualmente ritirata per intervenuto accordo tra le parti. Cadendo l'atto di procedibilità viene meno il processo penale.
All'atto del rinnovo, il funzionario del Comm/to di PS vi nega il rinnovo del porto d'armi stante la sua ampia e insindacabile discrezione che la legge gli riconosce.
Ricorso al TAR. Lo perdete perché i giudici non possono non riconoscere quello che la legge di fatto dice. E cioè che la discrezionalità della PA e' insindacabile.
Cos'ha fatto questo funzionario di diverso!?
Quando hai agli atti i certificati medici, ASL e soprattutto anamnestico favorevoli e agli atti querele prodotte e ritirate, cosa fai? Anzi, cosa facevi?
Oggi non è più così!!! Questo e' stato il punto di non ritorno per tutti i possessori dei porto d'armi.
Se sei limpido ok, ma se hai anche un precedente per lesioni da incidente stradale.......che sia il giudice a decidere!!!
 
Un funzionario che rilascia porti d'arma dovrebbe accorgersi delle denunce e dei processi a carico di chi fa la richiesta, ci sono persone che il certificato del medico lo ottengono senza problemi perché in buona salute (anche se poi quando si vede come vengono emessi certi certificati anamnestici viene voglia di mettersi le mani nei capelli), ma dovrebbe seguire anche un controllo della condotta della persona, prima del rilascio del pda...però qui siamo in Italia e con sentenze del genere rischiamo che sempre meno persone vogliano prendersi la responsabilità di emettere documenti e attestazioni e così inizierà uno scarica barile infinito...per avere il pda tra qualche anno serviranno mesi e mesi, e chissà quanti certificati ci chiederanno....
 
E' facile scaricare sul funzionario di PS, il problema è ben piu grave e insito nella gestione della pubblica amministrazione, Se i vari organi competenti e questo non solo per i PDA ma per tutto dialogassero tra loro il problema non esisterebbe, se in automatico il servizio sanitario ti paga una scatolina di sonniferi o di psicofarmaci per dirne una, automaticamente dovrebbe aggiornarsi sulla tua persona o cod fiscale cosi che i vari enti possano trarre le loro conclusioni, ricordiamoci pure che non solo il fucile uccide, allora sai quante autoscuole e funzionari della motorizzazione dovrebbero essere denunciati?mettici i brevetti di volo che ogni 3x2 vengono giu ultraleggeri e cosi via, la mano dx in italia non sa cosa fa la sx e non per colpa di un funzionario che è all'interno di una macchina sbagliata...
 
Sarà anche previsto ma come e successo un tizio con esaurimento nervoso e conseguente ricovero in struttura appropriata dopo due anni ha cambiato medico di famiglia che gli ha rifatto l'ananmestico valido perché non conosceva la storia regresso del suo assistito e conseguente rinnovo ottenuto, che poi lo abbia perso per altri motivi per fortuna e un altra storia,
Che significa questo? Che la PA non ha interscambio di notizie, il funzionario ha fatto le cose da prassi in questo caso non potendo arrivare al referto della struttura clinica.
 
Sarà anche previsto ma come e successo un tizio con esaurimento nervoso e conseguente ricovero in struttura appropriata dopo due anni ha cambiato medico di famiglia che gli ha rifatto l'ananmestico valido perché non conosceva la storia regresso del suo assistito e conseguente rinnovo ottenuto, che poi lo abbia perso per altri motivi per fortuna e un altra storia,
Che significa questo? Che la PA non ha interscambio di notizie, il funzionario ha fatto le cose da prassi in questo caso non potendo arrivare al referto della struttura clinica.
Quando si cambia medico non si annulla la banca dati. E non esiste alcuna legge che unifichi banche dati private o pubbliche con quelle delle forze di polizia. I presupposti del rilascio/rinnovo delle concessioni sono stabilite dalla legge e non dal sentimento e neppure dal comune sentire.
Io non mi devo preoccupare del tuo stato mentale o psicofisico, per questo sono deputati i medici curanti e quelli delle ASL!
Il resto e' affidato alla discrezionali ampia, che gode la pubblica amministrazione, trattandosi di autorizzazioni di polizia che derogano ai principi generali della legge seconda la quale, nessuno può andare armato ne' detenere armi!!!!
 
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