Chiede la licenza per il porto di fucile per uso sportivo e il Prefetto gliela nega

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Domenica 17 Agosto 2014

Chiede la licenza per il porto di fucile per uso sportivo e il Prefetto gliela nega perchè il fratello era stato segnalato per reati di ****. Il Tar annulla e rileva che il ricorrente è incensurato e l'istruttoria carente.

T.A.R. sez. IV Catania , Sicilia Data:19/12/2013 numero: 3044

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2009, proposto da: Sa. Ma., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Russotto, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Catania, via Milano 42a;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ragusa, U.T.G. - Prefettura di
Ragusa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex
lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto n. 612/09 del 12/1/2009, notificato al ricorrente il
27.1.2009, con il quale il Questore della Provincia di Ragusa ha
respinto l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per
uso sportivo;
del decreto prot. n. 5411P.A./A del 25.5.2009, notificato il
29.6.2009, con il quale Prefetto della provincia di Ragusa ha
respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente;
di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
dell'Interno, della Questura di Ragusa e dell'U.T.G. - Prefettura di
Ragusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott.
Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


Fatto

FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente ha chiesto il rilascio della licenza il porto fucile per uso sportivo.

Con decreto n. 612/09 del 12/1/2009, notificato al ricorrente il 27.1.2009, il Questore della Provincia di Ragusa ha respinto la detta istanza così motivando: "vista la nota del commissariato di Vittoria dalla quale emerge che lo stesso, pur essendo immune da pregiudizi penali, è inserito nello stesso nucleo familiare del fratello Francesco, . . . segnalato dalla Guardia di Finanza di Ragusa in data 17/7/2008 alla locale Prefettura ai sensi dell'art. 75 d.p.r. 309 / 90".

Avverso il detto provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Ragusa in data 23/2/2009.

Anche il rimedio amministrativo è stato respinto con decreto prot. n. 5411P.A./A del 25.5.2009, notificato il 29.6.2009.

Con ricorso notificato il 14 luglio 2009 e depositato il 28 luglio 2009 il ricorrente ha impugnato siffatti provvedimenti, affidandosi alle seguenti censure:

1) Sussistenza dei requisiti per rilascio della licenza. Illegittimità del diniego questorile per violazione degli artt. 11,42 e 43 T.U.L.P.S. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento alla causa tipica.

La mera segnalazione della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 75 DPR n. 209/1990, concernente il fratello del ricorrente e motivata dal rinvenimento a bordo dell'autovettura condotta e di proprietà di altro soggetto di una irrisoria quantità di cannabis, asseritamente non riconducibile al detto congiunto, non avendo determinato alcun provvedimento giudiziario, non potrebbe giustificare il diniego impugnato.

Il fratello del ricorrente, inoltre, sarebbe risultato per ben due volte idoneo agli accertamenti fisico-psico-attitudinali quale volontario in ferma militare prefissata, conclamando, così, la sua idoneità all'uso delle armi e, addirittura, all'arruolamento nelle Forze armate.

2) Eccesso di potere per motivazione perplessa generica. Difetto di istruttoria. Illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifesta. Erronea valutazione dei presupposti. Disparità di trattamento.

In somma sintesi, l'istruttoria operata dall'Amministrazione, essendosi limitata a una mera notizia, seppur derivante da un organo di polizia, cui non è conseguita alcuna iniziativa giudiziaria, sarebbe insufficiente, oltre che apertamente in contrasto con i provvedimenti impugnati e adottati dal Ministero della Difesa che avrebbe ammesso il fratello del ricorrente alla ferma prefissata nell'Esercito Italiano.

3) Illegittimità del decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico.

Le medesime censure sono state rivolte anche al ricorso gerarchico, il quale avrebbe, altresì, mancato di esaminare compiutamente i motivi di illegittimità rappresentati dal ricorrente, omettendo una corrispondente motivazione ad essi relativa.

Costituitesi, le Amministrazione hanno concluso per l'infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 21.11.2013 - ruolo aggiunto -, la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Il diniego dell'arma per uso sportivo è stato negato al ricorrente, poiché il fratello è stato segnalato dalla Guardia di Finanza di Ragusa alla locale Prefettura, ai sensi dell'art. 75 DPR. 309/90.

La norma, nella parte di interesse, nella stesura vigente al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, così recitava:

"1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.

omissis

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.

omissis

9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente".

Dall'esame della norma emerge che, di seguito alla segnalazione, posta a fondamento del diniego impugnato, è prevista tutta una articolata procedura, che si può concludere con un provvedimento prefettizio, con il quale possono essere previste varie sanzioni, tra le quali, quella di cui al comma 1, lett. b), vale a dire la possibilità di sospensione della licenza di porto d'armi o il divieto di conseguirla.

La procedura, per altro, prevede degli esami tossicologici, sicché la sanzione più che una natura afflittiva, sembra assumerne una preventiva.

Ciò depone per un procedimento a rilievo eminentemente "soggettivo".

In ogni caso, il divieto di conseguire le licenze di porto d'armi deriva non già dalla mera segnalazione del fatto di cui all'art. 75 in esame, ma dall'adozione di un provvedimento prefettizio che irroga un divieto "generale", a prescindere, quindi, dalla concreta procedura, come quella in esame, volta al conseguimento di una licenza particolare.

Sicché, assumere quale unico motivo di diniego la detta mera segnalazione per lo più a carico del fratello del ricorrente (ove più si consideri che quest'ultimo, come dimostrato, è esente da problemi di dipendenza derivanti dall'assunzione di stupefacenti, per effetto della diversa valutazione in ordine alla sua idoneità alla ferma militare prefissata da parte del Ministero della Difesa), depone, per un verso, per una insufficiente istruttoria e, per un altro, per il difetto di motivazione, rafforzata da quanto sopra evidenziato, vale a dire che la sanzione del divieto di conseguire la licenza di porto d'armi (non comminata al fratello del ricorrente) ha natura preventiva e, quindi, è esclusivamente rivolta all'autore del fatto.

In altri termini, non occorre spendere molte parole per evidenziare che la disposizione in esame, essendo finalizzata a salvaguardare dai pericolosi eccessi di coloro che sono dediti all'assunzione di sostanze stupefacenti, per sua natura, non è, di per sé, volta a contemplare un'ipotesi di "pericolosità sociale" trasmissibile a un congiunto.

Tanto è sufficiente per ritenere la fondatezza del ricorso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'Amministrazione intimata alle spese di giudizio, che vengono liquidate in € mille/00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore

Francesco Bruno, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 DIC. 2013.
 
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