Provi a metterti delle memorie difensive guarda se ti servono, leggiti bene la sentenza del TAR di Bolzano che è molto artricolata.
SPETTABILE QUESTURA DI XXXXXX
Alla c.a. del Sig. Questore
Alla c.a. del Dirigente la Divisione PAS
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MEMORIA DIFENSIVA
Di XXXXX XXXX nato a XXXXXX in data 16.09.1956 e residente in XXXXXXX, via XXXXXXXXXX.
Nel procedimento di:
Avvio dell’endoprocedimento amministrativo relativo alla sospensione del libretto personale per la licenza di porto di fucile per attività venatoria, comunicazione Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione di cui al protocollo numero 6F/P.A.S.I./000/000 del XXXXX.
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L’avvio dell’endoprocedimento sopra indicato ha avuto origine da una singola segnalazione a carico dell’esponente alla locale Autorità Giudiziaria per la guida sotto l’influenza dell’alcool.
Non si ritiene che tale circostanza sia ostativa al rinnovo ed al prosieguo della autorizzazione per il porto di fucile per l’esercizio dell’attività venatoria.
Lo scrivente, nell’anno XXXX, ha ottenuto dalla Questura di XXXXX licenza di porto di fucile e la relativa autorizzazione per l’esercizio dell’attività venatoria, autorizzazione rinnovata in ultimo dalla Questura di XXXXXX nell’anno XXXX.
Da tale data ha sempre praticato l’attività venatoria e detenuto presso la propria abitazione armi da fuoco con il relativo munizionamento, senza mai dare adito a dubbi sull’affidabilità nell’uso delle stesse.
Il giorno XXXXXX l’esponente riceveva dalla Questura di XXXXXX comunicazione cat. 6F/P.A.S.I. – Prot. ….. del ……. con la quale si comunicava l’avvio dell’endoprocedimento amministrativo ai sensi dell’art. 10-bis Legge 07.08.1990 1. 241 per la sospensione del libretto personale per la licenza di porto di fucile per uso caccia, in quanto come ivi testualmente riportato “la S.V., in data XXXXX è stato segnalato, in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, dalla Stazione Carabinieri di XXXXX, perché sorpreso alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza alcolica”.
La segnalazione richiamata nel citato provvedimento penale attualmente ancora pendente avanti al Tribunale di XXXXXX per il reato previsto e punito dall’art. 186 comma 2, D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) instaurato a seguito del verbale n. XXXXXX elevato in data XXXXX dalla Stazione Carabinieri di XXXXX, con il quale veniva contestato allo scrivente di trovarsi alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza, atteso l’esito positivo del test alcolemico cui venne sottoposto.
L’art. 1 n. 5 del D.M. Sanità del 28.04.1998, posto a fondamento del diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile, individua quale causa di non idoneità al rilascio (o rinnovo) della licenza, “l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o psicofarmaci”.
Va innanzitutto chiarito che, dal tenore letterale della richiamata normativa, appare evidente come la preposizione “assunzione anche occasionale” vada riferita esclusivamente all’utilizzo di sostanze stupefacenti e non certo alla consumazione di bevande alcoliche.
Non solo, il termine “occasionale” assume il significato di sporadicità, saltuarietà: evidentemente non di unico evento isolato, unico evento contestato all’esponente (titolare di patente di guida dal 1974) in 34 anni.
Pertanto, anche in caso di assunzione di sostanze stupefacenti, un singolo evento isolato non sarebbe di per se sufficiente ad integrare gli estremi di cui al Decreto citato.
In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato il quale ha stabilito che “In presenza di un unico ed occasionale uso di sostanze stupefacenti non si può parlare di dedizione a sostanze stupefacenti, ne di assenza delle condizioni di garanzia di sicurezza circa il corretto uso di un’arma; pertanto è illegittimo il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile da caccia motivato in riferimento a tale episodio” (Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2004, n. 6672).
Poste tali doverose premesse, giova a questo punto domandarsi cosa debba intendersi, agli effetti della normativa richiamata, per “abuso di alcool e/o psicofarmaci”.
Muovendo dall’ovvio presupposto che non potrà certamente ritenersi di per se carente dei presupposti richiesti per il rilascio (o rinnovo) della licenza di porto d’arma, un soggetto responsabile il quale una tantum ecceda nel bere, va da sé che con il termine “abuso” deve necessariamente intendersi una forma solo più attenuata della “dipendenza” richiamata nel medesimo comma, ovvero una consumazione non semplicemente sporadica ma frequente ed abituale di alcool, pur non rientrando in una vera e propria dipendenza.
Nella fattispecie in esame, la circostanza ritenuta ostativa per la sospensione della licenza fa riferimento ad un unico evento isolato. Né in precedenza né in seguito lo scrivente fu oggetto di contestazioni del medesimo tenore.
Il Decreto Ministeriale 14 settembre 1994 (G.U. 273 del 22/11/1994), all’art. 1, stabilendo i requisiti psicofisici minimi per il rilascio e rinnovo dell’autorizzazione del porto di fucile per uso caccia e difesa personale, prevede che “in particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti”.
Inoltre, il Decreto Ministeriale 28 aprile 1998, il quale all’art. 1, in ordine ai requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione del porto di fucile per uso caccia, prevede, al punto 5), “l’assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o psicofarmaci”.
La Circolare n.557/B/9471-10100.2(4)1 del Ministero dell’Interno datata 09.05.2003, la quale richiama, al comma 4, le “prescrizioni del competente Ministero circa l’assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali, delle personalità e comportamentali o di situazioni di dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti ….”, esprimono chiaramente il concetto di “dipendenza” o di “abuso” logicamente non occasionale.
Una “occasionale” guida in stato di ebbrezza e quindi un “occasionale” consumo di alcool non può essere da sola idonea, né a revocare il porto d’armi, né a vietare di detenere armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi categoria e tipo. (TAR Bolzano sentenza 1/2008).
Si evidenzia, in particolare come l’esponente abbia recentemente inoltrato richiesta, alla Commissione Medica dell’ ASL di XXXXXX, volta a sottoporsi ad ogni accertamento sanitario ritenuto opportuno al fine di confermare la circostanza che, lo stesso, non si trova in stato di dipendenza o consumo abituale di alcolici. Lo scrivente inoltre, attende, qualora venga ritenuto necessario. ulteriore Vostra richiesta, alla ASL di XXXXXX per gli accertamenti sanitari che riterrete opportuni.
L’esponente, inoltre, è un esperto cacciatore che pratica da sempre tale attività, senza mai essere incorso in alcuna violazione della normativa che regola l’attività venatoria.
Alla luce delle predette considerazioni, con particolare riferimento sia alla richiamata pronuncia del Consiglio di Stato che alla sentenza del TAR di Bolzano, non si crede che il comportamento tenuto dallo scrivente, che come detto è rappresentato da un unico evento isolato, possa far ritenere sussistente il pericolo di abuso di armi che consente il diniego discrezionale della licenza.
Si confida pertanto nella riconsiderazione della sospensione delle autorizzazioni di cui in premessa.
Con ossequio.
IN FEDE
Ciao e in bocca al lupo.