L'abuso occasionale di alcool....

Mi dispiace per la tragedia che ha colpito Raffaele e sono d'accordo che per fatti di tale gravita ci vorrebbero pene certe.
Per quanto riguarda i controlli per l'abuso di alcol io preferirei fosse come negli usa dove sono decenni che combattono l'abuso di alcol alla guida, loro ti sottopongono prima a test psico attitudinale e se non lo superi ti fanno l'alcol test e se risulti positivo ti "bastonano" senza ma e senza se.
 
Secondo me, si sopravvive anche senza bere quando si guida, si usano armi o si presta un servizio pubblico.
se ti beccano e' sacrosanto che ti bastonino ....
e lo dico da .... friulano...
 

Alberto 69

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Lunedì 07 Luglio 2014

L’abuso occasionale di alcool, a differenza dell’assunzione occasionale di sostanze stupefacenti, non può, da solo, costituire il presupposto della revoca del porto d’armi.

T.A.R. Lazio, sez. I Roma, sent. n. 5783/2014

L'abuso occasionale di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi di cui all'art. 43 TULPS, o comunque a un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie, ma tale giudizio non può però essere basato su un singolo episodio (T.A.R. Marche 17/4/2013 n. 287; 17.5.2010 n. 387, T.A.R. Veneto 14.6.2006 n. 226), e deve essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.


Viagrande, il 6 luglio 2014

Dott. Giovanni Giunta


fonte:sindacatonazionalecacciatori.it
 
Un bicchiere di troppo non può costare le armi

Un bicchiere di troppo non può costare le armi

Capita sempre più spesso che, nel caso in cui un automobilista che ha "alzato il gomito" venga sanzionato per guida in stato di ebbrezza, si proceda d'ufficio anche al sequestro delle eventuali armi che detiene in casa. Con la sentenza n° 932 del 21 maggio 2009, il Tar della Toscana ha però stabilito che il ritiro "automatico" delle armi legalmente detenute in questa eventualità sia da considerarsi illegittimo. Nella motivazione della sentenza si legge che "non sembra che sia stata svolta un'attenta istruttoria sulle qualità soggettive del ricorrente avuto riguardo da un lato al carattere meramente presuntivo dell'illecita assunzione di sostanze alcooliche durante la guida, dall'altro alla tenuità del disvalore correlabile al reato di cui all'art. 594 cp, peraltro non penalmente accertato; l'amministrazione non ha tenuto conto che a carico del ricorrente non risulta alcun pregiudizio di polizia, né che vi siano ulteriori ragioni che possano fondare un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi". Insomma, essere pizzicati con un tasso alcolemico superiore alla norma mentre si è alla guida dell'autoveicolo non può essere ritenuto, di per sé, motivo sufficiente perché l'autorità di ps proceda al sequestro delle armi detenute, ma il fatto deve invece essere inserito in una valutazione più precisa e articolata sulla pericolosità sociale dell'individuo.
 
Dalle mie parti, la forestale e la provinciale, quando ti controllano i documenti, ti fanno anche l'alcool test e se risulti positivo dici ciao al PdA. Per me e' comunque una cosa giusta, come anche per chi guida io sono per la tolleranza zero, e lo dico per convinzione di causa poiche' 9 anni fa' un tizio che aveva bevuto un po di piu' ha fatto un frontale con l'auto contro i miei genitori uccidendoli sul colpo mentre lui e' vivo e non si e' fatto neanche un giorno di galera. Giustizia italiana, ma questo e' un altro discorso!
 
Revoca porto d'armi

Revoca porto d'armi

salve, il prefetto mi ha revocato la licenza di caccia x guida in stato di ebrezza.
come posso fare x riottenerla?

Provvedimenti di rilascio e revoca del porto d’armi – Abuso occasionale di alcol – Limiti al potere discrezionale dell’ Amministrazione

C’è ampia discrezionalità per l’amministrazione sul rilascio e i provvedimenti di revoca del porto d’armi, anche nel caso di abuso di alcool. Leggi e sentenze


La detenzione ed il porto di armi, come è facilmente rilevabile dalle sentenze riportate più avanti, è caratterizzata dall’ ampia discrezionalità, attribuita dall’ordinamento all’Amministrazione, sia in sede di rilascio che in sede di revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza.
Rispondo alle domande formulate da alcuni lettori della rivista in seguito alla pubblicazione dell’articolo Rilascio porto d'armi: vecchie condanne penali non influiscono sull'affidabilit.
Tale potere viene riconosciuto all’ Autorità di P. S., in funzione della difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall’utilizzo del mezzo di offesa. Ovviamente la discrezionalità non può sconfinare nell’arbitrio ma deve essere esercitata nelrispetto di un adeguato obbligo motivazionale.
Il TAR del Lazio, nella sentenza n. 02583/2013, espone alcuni approdi giurisprudenziali della disciplina:
- nell’ordinamento vigente, non sono previste e tutelate posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione ed al porto di armi, costituendo anzi tali situazioni delle eccezioni (ad apposito divieto previsto dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, L. n. 110 del 1975) circondate di particolari cautele;
- ai sensi dell’art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; parimenti, ai sensi degli articoli 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la licenza di porto d’armi può essere ricusata dal Questore a coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi. Tale disciplina è diretta al presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall’utilizzo del mezzo di offesa;
- i provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano, quindi, che il beneficiario di esso sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati;
- i provvedimenti di ricusazione, avendo finalità preventive, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto, fermo restando in capo all’amministrazione l’onere di esternare non solo il presupposto di fatto che l’ha indotta ad intervenire, ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi e munizioni medesime.
In definitiva:
- la valutazione di affidabilità espressa in ordine all’interessato costituisce l’esito di un giudizio sintetico-valutativo che deve investire nel complesso la condotta di vita del soggetto, con riguardo all’osservanza sia delle comuni regole di convivenza sociale che di quelle tradotte in precetti giuridici a salvaguardia dei valori fondamentali dell’ordinamento, con la conseguenza che – come, tra l’altro rilevato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 331 del 1996 – “alcun carattere immediatamente ostativo, ai fini del rilascio o del rinnovo delle licenze di p.s.,” può riconoscersi “al fatto di aver riportato una condanna in sede penale” (e ciò anche qualora si tratti delle ipotesi delittuose espressamente contemplate dalla legge), attesa la necessità “di procedere ad una concreta prognosi” che tenga conto di una serie di circostanze, quali l’epoca a cui risale la condotta contestata, i reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti, la condotta tenuta successivamente al fatto di reato e fatti eventualmente sintomatici di attualità della pericolosità sociale (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 25 settembre 2012, n. 5095; C.d.S., Sez. III, 3 agosto 2011, n. 4630; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 20 novembre 2012, n. 2808; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 21 marzo 2012, n. 1402; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 1 marzo 2012, n. 1069; TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 11 gennaio 2012, n. 7);
- in ragione di quanto esposto, chiaro è anche l’obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dare conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere – sulla base di considerazioni probabilistiche – il soggetto pericoloso o, comunque, capace di abusi (cfr. C.d.S., Sez. VI, 22 ottobre 2009, n. 6477; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 7 dicembre 2012, n. 5039; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 6 novembre 2012, n. 4424).
In precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. N. 04630/2011) aveva rilevato la non equivalenza, per la diversa funzione, della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, per cui un accertamento di colpevolezza non può essere fatto valere in via esclusiva ed automatica in sede amministrativa; facendo presente la necessità di procedere ad una concreta prognosi che tenga conto dell’epoca remota della condanna, dei reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo, della condotta tenuta successivamente al fatto di reato e a fatti eventualmente sintomatici di attualità della pericolosità sociale, del conseguente legittimo affidamento costituitosi nel tempo, delle intervenute estinzione del reato e della riabilitazione, del fatto che il diniego si basa sulla riconsiderazione di valutazioni più volte ripetute nel tempo e ritenute ex post erronee.
La sussistenza di tali circostanze o di altre situazioni o fatti inerenti il soggetto interessato impongono pertanto all’Amministrazione l’onere di motivare specificatamente i fatti che si ritengono ancora espressivi della pericolosità e inaffidabilità della persona.
Da ultimo il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) – sentenza N. 05783/2014 del 29/05/2014- ha stabilito come neanche l’ abuso occasionale d’alcol (rilevato a seguito di un incidente stradale, peraltro senza feriti) possa portare, sic et simpliciter, alla sospensione della patente di guida, alla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia ed al divieto di detenere armi e munizioni.
Secondo i Giudici, nel caso di specie, tali provvedimenti sono stati basati sulla medesima circostanza: la mancanza di idoneità del ricorrente all’uso delle armi ai sensi del DM 28.4.1998, in relazione all’unico episodio di abuso di alcol (peraltro di lieve entità considerato il superamento di pochissimo del limite di 0,50 g/l) rilevato in seguito all’incidente stradale – senza feriti –
Ritiene il Collegio, che l’art. 1 n. 5 del D.M 28.4.1998 – norma richiamata nei provvedimenti impugnati – non sanzioni, di per sé, l’abuso occasionale di alcool, riferendo “l’occasionalità” esclusivamente all’assunzione di sostanze stupefacenti: ciò significa che per l’alcol è necessario l’”abuso” non occasionale.
L’abuso occasionale di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi di cui all’art. 43 TULPS, o comunque a un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie, ma tale giudizio non può però essere basato su un singolo episodio (T.A.R. Marche 17/4/2013 n. 287; 17.5.2010 n. 387, T.A.R. Veneto 14.6.2006 n. 226), e deve essere oggetto di un’istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.
Nel caso di specie, è stato rilevato a carico del ricorrente il solo abuso occasionale di alcool (peraltro con il superamento di pochissimo dei limiti previsti dalla legge) che – a giudizio del Collegio – non può costituire di per sé solo un presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità, soprattutto se si considera che il provvedimento è intervenuto senza ulteriori approfondimenti, neppure di natura sanitaria, e prima ancora che venisse eseguita la visita medica disposta dal Prefetto in relazione alla sospensione della patente di guida, in esito alla quale non è emerso alcunché in merito all’abuso di alcool.
Inoltre, nel caso di specie sussistono anche fondati dubbi in merito al rispetto del termine minimo di 5 minuti per la ripetizione delle misurazioni, come dedotto dal ricorrente, tanto da potersi ragionevolmente presumere che ove il maggior termine fosse stato osservato, la seconda misurazione sarebbe stata nei limiti previsti dalla legge, e dunque nessun abuso – neppure occasionale – sarebbe stato rilevato.
 
Credo che la sentenza sia corretta secondo me, ci vuole sempre un parametro, ovvio se bevi un bicchierino di vino mentre mangi un panino o un caffe' corretto, siamo seri credo problemi non ne possano sussistere, non per un astemio logico, ovvio se uno beve due litri di vino e poi va a caccia,guida etc. e viene fermato per l'alcool test allora.......... Raffaele mi spiace per quanto successo.
 
Dalle mie parti, la forestale e la provinciale, quando ti controllano i documenti, ti fanno anche l'alcool test e se risulti positivo dici ciao al PdA. Per me e' comunque una cosa giusta, come anche per chi guida io sono per la tolleranza zero, e lo dico per convinzione di causa poiche' 9 anni fa' un tizio che aveva bevuto un po di piu' ha fatto un frontale con l'auto contro i miei genitori uccidendoli sul colpo mentre lui e' vivo e non si e' fatto neanche un giorno di galera. Giustizia italiana, ma questo e' un altro discorso!


Mi dispiace per quanto ti sia successo, IO e' da tempo che sostengo che questo paese faccia schifo anche in grado al fatto che ancora dopo decenni non sia stato impiantato il reato di omicidio stradale, malgrado che ogni governo che si installa continui a professare di imporlo.....chi guida e uccide sotto abuso di alcool e **** NON deve guidare piu'...patente ritirata a vita e galera certa....non ci sta' proprio che chi ti ha ucciso i genitori non venga condannato e possa ripetere ancora lo stesso reato....e' una cosa a dire poco vergognosa...

tornando sull'argomento in atto IO vi consiglio di non farvi beccare positivi all'alcool, anche se c'e' questa sentenza a favore non crediate che al prossimo processo i giudici non possano cambiare le carte in tavola....quanto vi costerebbe un ricorso in termine di avvocato etcc etcc ? Pensateci bene.,.....
 
Comunque le normative sull'abuso dell'alcool sono state recepite parecchio, anche se ancora i giovani abusano, ve lo dice uno che da 35 anni va a "raccogliere" le persone sulle strade, il problema e' che le hanno recepite solo gli Italiani......ciao Davide....
 
Il problema è che chi guida non deve bere. Dovrebbe essere introdotta la tolleranza zero, in quanto tanti pensano con due bicchieri di vino di essere entro il limite di legge: però non è sempre così e con particolari condizioni fisiche per ore si può essere fuori anche se apparentemente non sembra. Per non sbagliare limite a zero e non ci si pensa più come avviene in tanti Paesi....
 
Il fatto di avere il PDA comporta una serie di doveri e comportamenti ben precisi, sgarrare comporta delle conseguenze... a prescindere dal fatto che se fosse per me oltre al pda anche la patente andrebbe sospesa definitivamente... potresti cercare di rivolgerti a qualche avvocato specializzato, ma saranno soldi spesi inutilmente, visto che non siamo in U.S. e il pda non è un diritto ma una concessione che ci viene fatta. Obbiettivamente non ti rimane che darti alla pesca o al tiro con ac depo....
 
Provi a metterti delle memorie difensive guarda se ti servono, leggiti bene la sentenza del TAR di Bolzano che è molto artricolata.

SPETTABILE QUESTURA DI XXXXXX

Alla c.a. del Sig. Questore
Alla c.a. del Dirigente la Divisione PAS

*********
MEMORIA DIFENSIVA

Di XXXXX XXXX nato a XXXXXX in data 16.09.1956 e residente in XXXXXXX, via XXXXXXXXXX.
Nel procedimento di:
Avvio dell’endoprocedimento amministrativo relativo alla sospensione del libretto personale per la licenza di porto di fucile per attività venatoria, comunicazione Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione di cui al protocollo numero 6F/P.A.S.I./000/000 del XXXXX.

*********

L’avvio dell’endoprocedimento sopra indicato ha avuto origine da una singola segnalazione a carico dell’esponente alla locale Autorità Giudiziaria per la guida sotto l’influenza dell’alcool.
Non si ritiene che tale circostanza sia ostativa al rinnovo ed al prosieguo della autorizzazione per il porto di fucile per l’esercizio dell’attività venatoria.
Lo scrivente, nell’anno XXXX, ha ottenuto dalla Questura di XXXXX licenza di porto di fucile e la relativa autorizzazione per l’esercizio dell’attività venatoria, autorizzazione rinnovata in ultimo dalla Questura di XXXXXX nell’anno XXXX.
Da tale data ha sempre praticato l’attività venatoria e detenuto presso la propria abitazione armi da fuoco con il relativo munizionamento, senza mai dare adito a dubbi sull’affidabilità nell’uso delle stesse.
Il giorno XXXXXX l’esponente riceveva dalla Questura di XXXXXX comunicazione cat. 6F/P.A.S.I. – Prot. ….. del ……. con la quale si comunicava l’avvio dell’endoprocedimento amministrativo ai sensi dell’art. 10-bis Legge 07.08.1990 1. 241 per la sospensione del libretto personale per la licenza di porto di fucile per uso caccia, in quanto come ivi testualmente riportato “la S.V., in data XXXXX è stato segnalato, in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, dalla Stazione Carabinieri di XXXXX, perché sorpreso alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza alcolica”.
La segnalazione richiamata nel citato provvedimento penale attualmente ancora pendente avanti al Tribunale di XXXXXX per il reato previsto e punito dall’art. 186 comma 2, D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) instaurato a seguito del verbale n. XXXXXX elevato in data XXXXX dalla Stazione Carabinieri di XXXXX, con il quale veniva contestato allo scrivente di trovarsi alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza, atteso l’esito positivo del test alcolemico cui venne sottoposto.
L’art. 1 n. 5 del D.M. Sanità del 28.04.1998, posto a fondamento del diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile, individua quale causa di non idoneità al rilascio (o rinnovo) della licenza, “l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o psicofarmaci”.
Va innanzitutto chiarito che, dal tenore letterale della richiamata normativa, appare evidente come la preposizione “assunzione anche occasionale” vada riferita esclusivamente all’utilizzo di sostanze stupefacenti e non certo alla consumazione di bevande alcoliche.
Non solo, il termine “occasionale” assume il significato di sporadicità, saltuarietà: evidentemente non di unico evento isolato, unico evento contestato all’esponente (titolare di patente di guida dal 1974) in 34 anni.
Pertanto, anche in caso di assunzione di sostanze stupefacenti, un singolo evento isolato non sarebbe di per se sufficiente ad integrare gli estremi di cui al Decreto citato.
In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato il quale ha stabilito che “In presenza di un unico ed occasionale uso di sostanze stupefacenti non si può parlare di dedizione a sostanze stupefacenti, ne di assenza delle condizioni di garanzia di sicurezza circa il corretto uso di un’arma; pertanto è illegittimo il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile da caccia motivato in riferimento a tale episodio” (Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2004, n. 6672).
Poste tali doverose premesse, giova a questo punto domandarsi cosa debba intendersi, agli effetti della normativa richiamata, per “abuso di alcool e/o psicofarmaci”.
Muovendo dall’ovvio presupposto che non potrà certamente ritenersi di per se carente dei presupposti richiesti per il rilascio (o rinnovo) della licenza di porto d’arma, un soggetto responsabile il quale una tantum ecceda nel bere, va da sé che con il termine “abuso” deve necessariamente intendersi una forma solo più attenuata della “dipendenza” richiamata nel medesimo comma, ovvero una consumazione non semplicemente sporadica ma frequente ed abituale di alcool, pur non rientrando in una vera e propria dipendenza.
Nella fattispecie in esame, la circostanza ritenuta ostativa per la sospensione della licenza fa riferimento ad un unico evento isolato. Né in precedenza né in seguito lo scrivente fu oggetto di contestazioni del medesimo tenore.
Il Decreto Ministeriale 14 settembre 1994 (G.U. 273 del 22/11/1994), all’art. 1, stabilendo i requisiti psicofisici minimi per il rilascio e rinnovo dell’autorizzazione del porto di fucile per uso caccia e difesa personale, prevede che “in particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti”.
Inoltre, il Decreto Ministeriale 28 aprile 1998, il quale all’art. 1, in ordine ai requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione del porto di fucile per uso caccia, prevede, al punto 5), “l’assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o psicofarmaci”.
La Circolare n.557/B/9471-10100.2(4)1 del Ministero dell’Interno datata 09.05.2003, la quale richiama, al comma 4, le “prescrizioni del competente Ministero circa l’assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali, delle personalità e comportamentali o di situazioni di dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti ….”, esprimono chiaramente il concetto di “dipendenza” o di “abuso” logicamente non occasionale.
Una “occasionale” guida in stato di ebbrezza e quindi un “occasionale” consumo di alcool non può essere da sola idonea, né a revocare il porto d’armi, né a vietare di detenere armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi categoria e tipo. (TAR Bolzano sentenza 1/2008).
Si evidenzia, in particolare come l’esponente abbia recentemente inoltrato richiesta, alla Commissione Medica dell’ ASL di XXXXXX, volta a sottoporsi ad ogni accertamento sanitario ritenuto opportuno al fine di confermare la circostanza che, lo stesso, non si trova in stato di dipendenza o consumo abituale di alcolici. Lo scrivente inoltre, attende, qualora venga ritenuto necessario. ulteriore Vostra richiesta, alla ASL di XXXXXX per gli accertamenti sanitari che riterrete opportuni.
L’esponente, inoltre, è un esperto cacciatore che pratica da sempre tale attività, senza mai essere incorso in alcuna violazione della normativa che regola l’attività venatoria.
Alla luce delle predette considerazioni, con particolare riferimento sia alla richiamata pronuncia del Consiglio di Stato che alla sentenza del TAR di Bolzano, non si crede che il comportamento tenuto dallo scrivente, che come detto è rappresentato da un unico evento isolato, possa far ritenere sussistente il pericolo di abuso di armi che consente il diniego discrezionale della licenza.
Si confida pertanto nella riconsiderazione della sospensione delle autorizzazioni di cui in premessa.

Con ossequio.


IN FEDE
Ciao e in bocca al lupo.
 
Dalle mie parti, la forestale e la provinciale, quando ti controllano i documenti, ti fanno anche l'alcool test e se risulti positivo dici ciao al PdA. Per me e' comunque una cosa giusta, come anche per chi guida io sono per la tolleranza zero, e lo dico per convinzione di causa poiche' 9 anni fa' un tizio che aveva bevuto un po di piu' ha fatto un frontale con l'auto contro i miei genitori uccidendoli sul colpo mentre lui e' vivo e non si e' fatto neanche un giorno di galera. Giustizia italiana, ma questo e' un altro discorso!

Azzz , mi dispiace tanto Raffaele!

Ciao,Paolo.
 
Secondo me quello che decide un giudice puo' anche non seguire un altro...ho paura che il pda il nostro amico non lo becchi piu', specie in certe realta' dove si fa di tutto per toglierli piuttosto che darli....IO quando vado a caccia non bevo vino manco a pranzo....mentre altri amici fanno gara a chi tracanna di piu'.
 
Dalle mie parti, la forestale e la provinciale, quando ti controllano i documenti, ti fanno anche l'alcool test e se risulti positivo dici ciao al PdA. Per me e' comunque una cosa giusta, come anche per chi guida io sono per la tolleranza zero, e lo dico per convinzione di causa poiche' 9 anni fa' un tizio che aveva bevuto un po di piu' ha fatto un frontale con l'auto contro i miei genitori uccidendoli sul colpo mentre lui e' vivo e non si e' fatto neanche un giorno di galera. Giustizia italiana, ma questo e' un altro discorso!

Tutta la mia solidarietà all'amico Raffaele per il tragico fatto, gli abusi per l'alcool sulle strade è diventato una cosa schifosa. Sono d'accordo con chi mi ha preceduto..... meglio rununciare al "biccherino" sia quando si guida sia quando si usano le armi a caccia, poligono, Tav eccc...
Saluti
 
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