Non sempre la condanna per uso illegittimo di armi da taglio comporta il rigetto

Alberto 69

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Non sempre la condanna per uso illegittimo di armi da taglio comporta il rigetto dell’istanza di porto fucile.

Una recentissima sentenza del C.d.S., la sent. n. 3021/2014, rende giustizia a quanti si sono visti ingiustamente respingere le istanze di porto d'armi
presentate presso le varie Questure italiane per assurde presunzioni.
Il fatto riguarda un soggetto condannato per il reato di cui all'art. 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 in quanto trovato in possesso di un coltello
serramanico di cm 20 utilizzato nelle pratiche agricole.
A seguito di decreto penale di condanna, la Questura, sic et simpliciter, aveva rigettato l'istanza di porto fucile presumendo, apoditticamente, che
quel soggetto potesse fare cattivo uso delle armi.
A seguito di ricorso giurisdizionale il T.A.R. prima e il C.d.S. dopo hanno affermato che la mera condanna di cui sopra, da sola, non era sufficiente a
giustificare il rigetto dell'istanza. In altre parole, la Questura avrebbe dovuto spiegare le ragioni concrete in forza delle quali il ricorrente era
ritenuto non affidabile. Così non è stato, e per l'effetto il C.d.S. ha confermato la sentenza del T.A.R. che in primo grado aveva annullato il
provvedimento di rigetto della Questura. Non solo, alla soccombenza della Questura è seguita la condanna alle spese.

Viagrande, il 29 giugno 2014


Dott. Giovanni Di Giunta

fonte:sindacatonazionalecacciatori.it
 
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