Alberto 69

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TAR TOSCANA - sez. II, Sentenza N. 00892/2013 REG.PROV.COLL. - N. 01162/2012 REG.RIC. del 30.05.2013.

Gli era stato inibito di detenere e portare armi per essere venuto meno il giudizio di affidabilità dal momento che vi era stato un furto delle armi da lui detenute nella sua abitazione a causa del fatto che aveva lasciato le chiavi inserite sia nella porta di casa che nell’armadio che le custodiva.

Il ricorso non è fondato.
La condotta posta a fondamento dei due provvedimenti impugnati denota una notevole superficialità che ben può giustificare la revoca di precedenti autorizzazioni in tema di armi.
Nessun rilievo ha il fatto che in passato la condotta del ricorrente sia stata esente da rilievi; il giudizio che l’amministrazione deve dare per autorizzare la detenzione e il porto delle armi riguarda l’attuale affidabilità: non si tratta di valutare una sorta di cursus honorum del cittadino ma di considerare con un giudizio prognostico se il mantenimento della autorizzazioni di polizia dia garanzie che non se ne abuserà anche con condotte negligenti come quella contestata al ricorrente.
Parimenti del tutto ultroneo è il riferimento alla pendenza del procedimento penale, perché quello che rileva è il fatto in sé nella sua sintomatica valenza ai fini del giudizio che è proprio dell’autorità amministrativa ( Prefettura e Questura ) titolare della facoltà di emanare le autorizzazioni revocate nel caso di specie.

Sentenza :arrow:
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