02 Giugno 2014
L'intervenuta riabilitazione successiva a condanna penale del richiedente il porto di fucile ad uso caccia non rende illegittimo il provvedimento di
diniego del rinnovo, trattandosi di misura idonea ad incidere sugli effetti penali della condanna, ma che non impedisce di considerare quest'ultima
ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi.
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 18 gennaio 2005, n. 173.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quarta, con l’intervento dei signori Magistrati:
dott. Nicolo’ Monteleone Presidente - estensore
dott. Dante D’Alessio Consigliere
dott. Carlo Polidori Referendario
ha pronunciato la seguente
sentenza
sul ricorso n. 1781 /2002 proposto da SGULO’ Vincenzo , rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Perla, ed elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Tireste e Trento n. 48 (studio Rispoli),
contro
-il Ministero dell’Interno , in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge ,
per l’annullamento
-del decreto Cat. 6F/PAS del 24 settembre 2001, con il quale il Questore di Caserta ha respinto la domanda di rinnovo dell’autorizzazione di polizia per il porto di fucile per uso caccia, presentata dal ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Presidente Nicolo’ Monteleone;
Udito alla pubblica udienza del 15 dicembre 2004 il procuratore del ricorrente, come da verbale;
RITENUTO che il presente ricorso puo’ essere deciso con "sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione sia in rito che nel merito;
CONSIDERATO che i due motivi d’impugnazione sono infondati, in quanto:
1°) per pacifica giurisprudenza, non e’ richiesta la comunicazione dell’avvio del procedimento allorquando, come nel caso in esame, questo sia iniziato ad istanza di parte (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2003, n. 6257; T.A.R. Campania, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 9679, 20 ottobre 2004, n. 14873);
2°)l’art. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.LL.P.S.) riconosce al Questore la facolta’ di concedere la licenza di porto d’armi, mentre, ai sensi del successivo art. 43, ultimo comma, del medesimo T.U., tale licenza puo’ essere negata a chi non da’ affidamento di non abusare delle armi; alla luce dell'art. 11 t.u.l.p.s., che consente la revoca delle licenze di polizia nei casi in cui sopravvengano circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di rilascio; in tale ipotesi la licenza gia’ rilasciata puo’ essere revocata.
Le norme citate - attributive del potere esercitato - hanno introdotto nel sistema un principio di carattere generale in base al quale l’Autorita’ amministrativa puo’ inibire la detenzione e/o il porto delle armi quando sussistono anche indizi o sospetti sulla totale affidabilita’ di un soggetto.
La giurisprudenza (anche di questo Tribunale) ha avuto occasione di evidenziare che la ratio delle norme suddette e’ quella di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della sicurezza pubblica e non quella di sanzionare reati gia’ commessi e, pertanto, richiede che l’interessato garantisca la sicura affidabilita’ circa il buon uso delle armi (fra le tante, Cons. Stato, IV, 19 dicembre 1997 n. 1440; 29 novembre 2000, n. 6347; 23 aprile 2004, n. 1503; T.A.R. Campania, sez. III, 4 settembre 2003, n. 11324, sez. IV, 12 maggio 2004, n. 8711).
Il potere esercitato, quindi, costituisce espressione di una discrezionalita’ caratterizzata da un’ampia latitudine, potendosi anche prescindere da una condanna penale dell’interessato (in tal senso, T.A.R. Campania, sez. III, 18 luglio 2000, n. 2836; 21 febbraio 2002, n. 1006; sez. IV, 16 luglio 2004, n. 10354). E, in un contesto ordinamentale che sicuramente non favorisce la detenzione ed il porto di armi, che si caratterizzano per un'intrinseca pericolosita’ e per la mancanza di un interesse socialmente apprezzabile, tale discrezionalita’, che attiene alla valutazione delle posizioni soggettive dei privati (con delicati e complessi apprezzamenti, basati anche su considerazioni probabilistiche, in ordine alla capacita’ degli stessi di abusare delle armi) in rapporto ai preponderanti interessi pubblici concernenti l’ordine e la sicurezza, e’ sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicita’ ed irrazionalita’ o della assoluta mancanza di motivazione (fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2003, n. 1503; T.A.R. Calabria, sez. I - Catanzaro, 23 settembre 2002, n. 2290).
Nel caso in esame, il Questore di Caserta ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi ed ha compitamente motivato il disposto diniego di rinnovo del porto di fucile per uso caccia, facendo esplicito riferimento:
a)alla condanna riportata dal ricorrente (sentenza Corte d’Appello di Napoli 29 novembre 1984) per porto abusivo di armi e minaccia aggravata “ancorche’ abbia ottenuto sentenza di riabilitazione”;
b)alla circostanza che, “negli ultimi tempi si sono aggravate le condizioni dell’ordine e al sicurezza pubblica in alcune zone della provincia ove si sono registrati numerosi attui criminosi che hanno indotto il Comitato provinciale per l’Ordine la Sicurezza Pubblica ad esprimere l’avviso che le richieste di rilascio delle licenze in parola debbano essere sottoposte ad un criterio di valutazione piu’ rigoroso rispetto al passato, al fine, tra l’altro, di limitare, e quindi di controllare piu’ agevolmente il numero delle armi circolanti nella provincia”.
Va, infine, rilevato che, come ha avuto recentemente occasione di osservare questa Sezione in fattispecie analoga alla presente (v. sentenza n. 11987 del 9 settembre 2004), l'intervenuta riabilitazione del richiedente il porto d’armi non rende illegittimo il provvedimento con il quale se ne nega il rilascio, trattandosi di misura idonea ad incidere sugli effetti penali della condanna, ma che non impedisce di considerare quest'ultima ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi (cfr., altresi’, T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, 20 marzo 2003, n. 869);
-che, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;
-che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione quarta, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Cosi’ deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2004.
Il Presidente – estensore