Guardie volontarie ittico venatorie e controllo sui rifiuti

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POLIZIA AMBIENTALE LE GAV COMUNALI: può un Comune affidare il controllo sui rifiuti a guardie volontarie ittico venatorie?

di Giuseppe AIELLO


Il Comune non può far svolgere compiti di vigilanza sul rispetto delle ordinanze e regolamenti comunali in materia di rifiuti a soggetti che abbiano semplicemente la nomina di Guardie ittico venatoria. Il Comune non può affidare e stipulare convenzioni in materia di controlli sui rifiuti ad associazioni di volontariato dedite solo alla vigilanza ittico venatoria ossia a soggetti privi della nomina specifica di agenti accertatori.

Le Guardie Ittico venatorie sono prive di qualsiasi qualifica e funzione che legittimi un loro intervento in materia sanzionatoria sui rifiuti.




POLIZIA AMBIENTALE LE GAV COMUNALI: Può un Comune affidare il controllo sui rifiuti a guardie volontarie con decreto ittico venatorie?

Dott. Giuseppe Aiello, Comandate Polizia Municipale di Lioni.



I riferimenti normativi relativi alla disciplina delle guardie volontarie venatorie sono recati dalla legge 11 febbraio 1992, n.157, avente ad oggetto: "norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", la vigilanza sulla applicazione della predetta disposizione e delle leggi regionali nella stessa materia è affida ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 della legge 127/1992:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. Ad essi è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del t.u.l.p.s.;

c) al personale del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del t.u.l.p.s. e alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

IL riconoscimento della nomina a guardia giurata delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'art.27 della legge 11.2.1992, n.157 è di competenza della Provincia, giusto art.163, comma 3, lettera a) Decreto Legislativo n.112 del 1998 che attuando il dettato recato dall'art.128 della Costituzione ha trasferito dallo Stato alle province le funzioni ed i compiti amministrativi relativi, tra l'altro, al riconoscimento di tale nomina,inoltre con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.3.2001, pubblicato nel supplemento ordinario n.145 della Gazzetta Ufficiale del 25.6.2001, si è disposto in merito alla ripartizione ed al trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di polizia amministrativa dal Decreto Legislativo n.112 del 1998. Secondo la giurisprudenza nettamente dominante della Suprema Corte di Cassazione le guardie volontarie venatorie non rivestono la qualifica di agenti di p.g., in tal senso (Cass. pen. sez. III, 11 giugno 2008; Cass. pen. sez. III, 4 aprile 2008; Cass. pen. sez. III, 13 aprile 2007; Cass. pen. sez. V, 23 maggio 1997; Cass. pen. sez. III, 16 febbraio 1997; Cass. pen. sez. III, 27 marzo 1996; Cass. pen. sez. III, 3 maggio 1995; Cass. pen. sez. III, 26 febbraio 1995; Cass. pen. sez. III, 24 giugno 1994; contra Cass. pen. sez. III, 21 febbraio 2006).

Solo una disposizione ad hoc in tema di giurisdizione e di norme processuali, come quella, fondamentale, contenuta nell'art.57 c.p.p. può attribuire ad un soggetto, sia pure investito dei poteri di vigilanza e controllo, la qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria e le correlative funzioni. In mancanza di una siffatta disposizione legislativa, le guardie volontarie non possono essere considerate agenti di polizia giudiziaria. Pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria loro assegnate, ( unica fattispecie considerabile) le guardie volontarie venatorie ricoprono la veste di pubblici ufficiali, (in tal senso la circolare del Ministero dell’Interno n. 559 del 18 marzo 1995) poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, attiene ad un interesse pubblico della comunità nazionale. Dalle disposizioni citate innanzi consegue che le guardie volontarie venatorie, al di fuori dell’attività di vigilanza venatoria, non posseggono alcun potere e qualifica ancor meno quella di pubblici ufficiali con l’impossibilità di accertare e sanzionare qualsiasi illecito che non sia compreso nelle funzioni di vigilanza venatoria.

La guardia venatoria volontaria è, in altri termini, come qualsivoglia altra guardia giurata, pubblico ufficiale quando, e soltanto quando, svolge le funzioni d'interesse pubblico che gli sono specificamente ed espressamente attribuite ( vigilanza venatoria) . Perché sorga la qualifica di pubblico ufficiale, occorre, dunque, che ricorra l'esercizio delle funzioni. Il Comune non può far svolgere compiti di vigilanza sul rispetto delle ordinanze e regolamenti comunali in materia di rifiuti a soggetti che abbiano semplicemente la nomina di Guardie ittico venatoria. Il Comune non può affidare e stipulare convenzioni in materia di controlli sui rifiuti ad associazioni di volontariato dedite solo alla vigilanza ittico venatoria ossia a soggetti privi della nomina specifica di agenti accertatori. Per risolvere il problema dei controlli ambientali relativi al corretto conferimento dei rifiuti e più in generale quello relativi alla disciplina dei rifiuti come regolamentanti in ambito comunale da apposite disposizioni e ordinanze, potrebbe comunque organizzare un proprio autonomo servizio di vigilanza ambientale volontario Comunale. Dovrà però necessariamente regolamentare il servizio con apposite disposizioni ( regolamenti e/o Ordinanze), e solo dopo aver assicurato un’adeguata formazione ai soggetti interessati, nonché verificato i requisiti soggettivi potrà loro affidare tale incarico. Solo dopo aver ottenuto la nomina individuale da parte del Sindaco la G.A.V.C. potrà regolarmente svolgere le funzioni di agenti accertatori dotati, come tali, di pieni poteri sanzionatori (art 13 e 14 legge 689/81) in relazione alle violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali in materia di rifiuti. Logicamente soggetti dotati di nomina a guardia volontaria ittico venatoria (rilasciata dalla Provincia) possono ottenere anche la nomina di agenti accertatori (rilasciata dal sindaco) ed esercitare in modo distinto e separato le due funzioni di vigilanza. In entrambi i casi limitatamente all’esercizio delle funzioni loro attribuite e solo durante l’espletamento delle due mansioni, ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali, che nel primo caso discende dalla nomina Provinciale e valida solo per la vigilanza ittico venatoria mentre nel secondo caso dalla nomina Sindacale di agenti accertatori in materia di illeciti connessi alle violazioni sulla disciplina dei rifiuti in ambito comunale.

Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale di Lioni.
 
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