Martedì 09 Aprile 2014
Cassazione Penale
Cass. Sez. III n. 14431 del 27 marzo 2014 (Ud. 19 set. 2013)
Pres. Fiale Est. Grillo Ric. Rossi
Richiamo non funzionante
Rientrano nella nozione di atteggiamento da caccia tutte quelle condotte caratterizzate dalla disponibilità di strumenti idonei ed utili all'abbattimento o alla cattura della selvaggina e comunque prodromiche e/o funzionali a tali attività. Perché, però, uno strumento (nel caso de quo, un richiamo) possa considerarsi tale, e dunque, mezzo vietato secondo l'accezione voluta dalla norma, è necessario che esso sia in grado di funzionare: laddove si tratti di un oggetto non funzionante solo per una situazione contingente (come, ad es. per la mancanza della batteria dimenticata in auto o per la mancata accensione dei contatti), tale mezzo dovrà ugualmente ritenersi vietato in quanto la nozione di non funzionamento è diversa dalla nozione di inservibilità, dovuta, invece, ad elementi intrinseci che rendono assolutamente impossibile il funzionamento dell'oggetto anche attraverso eventuali accorgimenti o interventi di ripristino.