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Martedi 08 Aprile 2014
Il caso riguarda un cane da caccia rinvenuto denutrito a mesi di distanza. Il proprietario cacciatore lo aveva “perso” durante una battuta di caccia ma non si era minimamente preoccupato di denunciarne lo smarrimento. Secondo la Cassazione l'abbandono non deve essere inteso esclusivamente come forma attiva, ma anche comprendente “l’attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale”.
Cass. Sez. III n. 18892 del 13 maggio 2011 (Ud. 2 feb. 2011) Pres. Teresi Est. Grillo Ric. Mariano Caccia e animali. Nozione di abbandono. La nozione di abbandono enunciata dal primo comma dell’art. 727 c.p. postula una condotta ad ampio raggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o inerzia nella ricerca immediata dell’animale.
Colpa certamente compatibile con la natura del reato, versandosi in tema di contravvenzione: con il che non si esige per la punibilità dell’agente soltanto la volontarietà dell’abbandono ma anche l’attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale.
Tale indifferenza, in controtendenza con l’accresciuto senso di rispetto verso l’animale in genere è avvertita nella coscienza sociale come una ulteriore manifestazione della condotta di abbandono che va dunque interpretato in senso ampio e non in senso rigidamente letterale come pretende il ricorrente, in ossequio al significato etimologico del termine.
Il caso riguarda un cane da caccia rinvenuto denutrito a mesi di distanza. Il proprietario cacciatore lo aveva “perso” durante una battuta di caccia ma non si era minimamente preoccupato di denunciarne lo smarrimento. Secondo la Cassazione l'abbandono non deve essere inteso esclusivamente come forma attiva, ma anche comprendente “l’attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale”.
Cass. Sez. III n. 18892 del 13 maggio 2011 (Ud. 2 feb. 2011) Pres. Teresi Est. Grillo Ric. Mariano Caccia e animali. Nozione di abbandono. La nozione di abbandono enunciata dal primo comma dell’art. 727 c.p. postula una condotta ad ampio raggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o inerzia nella ricerca immediata dell’animale.
Colpa certamente compatibile con la natura del reato, versandosi in tema di contravvenzione: con il che non si esige per la punibilità dell’agente soltanto la volontarietà dell’abbandono ma anche l’attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale.
Tale indifferenza, in controtendenza con l’accresciuto senso di rispetto verso l’animale in genere è avvertita nella coscienza sociale come una ulteriore manifestazione della condotta di abbandono che va dunque interpretato in senso ampio e non in senso rigidamente letterale come pretende il ricorrente, in ossequio al significato etimologico del termine.