Annullato diniego di rinnovo pda uso caccia per i reati di ricettazione e furto

Alberto 69

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T.A.R. Liguria – sez. II – sentenza 15 novembre 2012 n. 1449

Martedì 20 Novembre, 2012

NOTA

La sentenza in rassegna si pronuncia sulla legittimità del diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile da caccia emesso nei confronti di una persona che era stata interessata alcuni anni prima da condanna patteggiata per reati previsti dall’art. 43 T.U.L.P.S..

Il Collegio accoglie il ricorso, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale che ritiene:

- che l’esistenza di una condanna per i reati previsti dall’art. 43 T.U.L.P.S. non vincola l’autorità procedente a denegare il rinnovo della licenza di p.s. di porto di fucile;

- che, in presenza dell’intervenuta riabilitazione del soggetto, la P.A. deve procedere alla concreta valutazione dell’affidabilità del soggetto, tenendo conto di fattori particolari quali l’epoca remota della condanna, i reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti, la condotta tenuta successivamente alla commissione del reato e, soprattutto, l’estinzione del reato e la riabilitazione, motivando specificamente, ove del caso, i fatti che si ritengano ancora espressivi della pericolosità della persona.

Nella specie, il Collegio annulla il diniego di rinnovo della licenza di p.s., vincolando la P.A., nel rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, a tener conto segnatamente dell’intervenuta estinzione del reato e delle altre circostanze che possono assumere rilevanza nel contesto di un giudizio attuale relativo all’affidabilità del soggetto (nella specie, venivano in rilievo il lungo tempo intercorso dalla commissione del reato (quasi vent’anni) e la buona condotta tenuta successivamente dall’interessato).

* * *

N. 01449/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00092/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)​

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2012, proposto da:
Renato Roini, rappresentato e difeso dall’avv. Lina Armonia, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XX Settembre, 19/10;

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l’annullamento

del decreto del Questore di Genova 13/12/2011 Cat. 6F/2011/Sett.1°/Div.P.A.S., ricevuto il 9/1/2012, con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;

nonché di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso e, in particolare, per quanto possa occorrere:

- della nota della Questura di Genova – Divisione polizia amm.va e sociale 5/9/2011, Div. P.A.S. Cat. 6F/n, recante preavviso di diniego;

- della nota del Ministero dell’interno 16/6/2010, n. 557/PAS.8018.10100(1) trasmessa alla Questura di Genova;

- della nota del Ministero dell’interno 5/6/2009, n. 557/PAS.15212-10100.A(1) trasmessa alla Questura di Genova.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente impugna, con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato il 25 gennaio 2012 e depositato in data 31 gennaio 2012, il decreto meglio indicato in epigrafe, con cui il Questore di Genova ha respinto l’istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia.

Il diniego è motivato con riferimento alla condanna ex art. 444 c.p.p. riportata dal ricorrente nel 1997, per i reati di ricettazione e furto, circostanza considerata ostativa, ai sensi dell’art. 43 T.U.L.P.S., al rinnovo della licenza.

L’amministrazione procedente richiama anche due pareri del Ministero dell’interno, parimenti coinvolti nell’impugnazione, secondo i quali la formulazione del precitato art. 43 escluderebbe, in deroga a quanto stabilito dall’art. 11 T.U.L.P.S., che la licenza di porto d’armi possa essere rilasciata o rinnovata a coloro che sono stati riconosciuti responsabili dei reati ivi indicati, senza che possa assumere rilievo l’intervenuta riabilitazione del soggetto.

Nel contesto di un motivo di ricorso formalmente unico, l’esponente denuncia il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca (atteso l’amministrazione aveva già provveduto, con precedenti atti, a rinnovare la licenza in questione, nonostante fosse già stata pronunciata la sentenza di condanna) e la carenza del supporto motivazionale dell’atto, nel quale non vengono presi in considerazione il lungo tempo intercorso dalla commissione del reato (quasi vent’anni), la buona condotta tenuta successivamente dall’interessato e l’intervenuta estinzione ex art. 445 c.p.p. del reato.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’interno, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, opponendosi all’accoglimento del ricorso con comparsa di stile.

Con memoria depositata in data 13 febbraio 2012, l’amministrazione resistente ha articolato nel merito le proprie difese, essenzialmente sostenendo (anche con riferimento ad una recente pronuncia della Sezione) la tesi secondo cui l’art. 43 T.U.L.P.S. prevederebbe una serie di incapacità speciali rispetto alle più generali restrizioni di cui all’art. 11, cosicché l’esistenza di una condanna per i reati previsti dallo stesso art. 43 vincola l’autorità procedente a denegare il rinnovo della licenza, senza obbligo di ulteriori valutazioni né di specifica motivazione.

In pari data, parte ricorrente ha depositato una breve memoria nella quale vengono richiamati precedenti giurisprudenziali, anche della Sezione, di segno opposto a quello invocato dalla difesa erariale.

Con ordinanza della Sezione n. 61 del 16 febbraio 2012, è stata respinta, per carenza del requisito del periculum, l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente.

Nel prosieguo del giudizio, le parti costituite hanno depositato ulteriori memorie a sostegno delle rispettive posizioni.

Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 31 ottobre 2012 e ritenuto in decisione.

DIRITTO

Le censure introdotte in giudizio dall’odierno ricorrente toccano una questione che, in effetti, è stata definita in modo non sempre univoco dalla giurisprudenza amministrativa.

La controversia verte, infatti, sulla corretta interpretazione dell’art. 43, primo comma, lett. a), r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), secondo cui: “Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”.

Secondo un orientamento più restrittivo (fatto proprio dalla Sezione, da ultimo, con la sentenza n. 230 del 1° febbraio 2012), con la disposizione in parola verrebbe configurata una serie di ipotesi nelle quali l’esistenza della condanna penale vincola l’amministrazione a denegare il rilascio (o il rinnovo) della licenza di porto d’armi, senza possibilità di determinarsi diversamente ovvero necessità di valutare circostanze particolari quali la riabilitazione eventualmente intervenuta, il tempo trascorso dalla condanna ostativa o il precedente rinnovo della licenza, anche se reiterato nel tempo.

Questo approccio interpretativo valorizza il dato letterale della disposizione normativa (“non può essere conceduta la licenza”), ritenendo che detta locuzione implichi, in coerenza con le esigenze di tutela dell’incolumità pubblica sottese alla materia in questione, la definitiva e irrevocabile impossibilità di concedere la licenza ai soggetti che siano stati riconosciuti responsabili dei reati ivi elencati.

Il medesimo orientamento giurisprudenziale pone anche in evidenza il rapporto di specialità che lega l’art. 43 citato all’art. 11 dello stesso T.U.L.P.S., cosicché l’esimente della riabilitazione, configurata dalla seconda disposizione, non potrebbe trovare applicazione nelle ipotesi contemplate dalla norma speciale.

Recentemente, peraltro, è prevalso un diverso orientamento (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2011, n. 4630) che, pur nel rispetto del disposto dell’art. 43 citato, si è determinato per la necessità di una disamina caso per caso della situazione personale del soggetto interessato.

Questa impostazione muove, in particolare, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 311 del 25 luglio 1996 che, sia pure relativamente al requisito della buona condotta ex art. 138 T.U.L.P.S., ha indotto a ritenere che non possa più attribuirsi alcun carattere automaticamente ostativo, ai fini del rilascio o del rinnovo delle licenze di pubblica sicurezza., al fatto di aver riportato una condanna in sede penale.

È stata così affermata la necessità di procedere alla concreta valutazione dell’affidabilità del soggetto, tenendo conto di fattori particolari quali l’epoca remota della condanna, i reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti, la condotta tenuta successivamente alla commissione del reato e, soprattutto, l’estinzione del reato e la riabilitazione, motivando specificamente, ove del caso, i fatti che si ritengano ancora espressivi della pericolosità della persona.

Quanto al menzionato rapporto di specialità tra l’art. 43 T.U.L.P.S. e l’art. 11 dello stesso testo unico, la più recente giurisprudenza amministrativa ha chiarito come la differenza fra le due disposizioni consista essenzialmente nella maggiore ampiezza dell’elenco dei reati ostativi previsti dalla prima di esse (Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2012, n. 4731).

Non è significativo, invece, il fatto che l’art. 43, a differenza dell’art. 11, non faccia menzione della riabilitazione come evento che fa venir meno il regime di divieto, poiché l’enfatizzazione di questa apparente differenza testuale porterebbe a risultati scarsamente razionali, limitando il regime di maggior severità ai reati indicati nello stesso art. 43 e non applicandolo a fattispecie (in ipotesi, anche molto più gravi) riconducibili solo alla previsione dell’art. 11.

Il Collegio ritiene di aderire al secondo (per così dire, meno restrittivo) orientamento, a favore del quale milita l’argomento decisivo relativo all’impossibilità, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 43 più volte citato, di attribuire efficacia assolutamente ostativa a condotte che, per la loro distanza nel tempo, non appaiano ragionevolmente suscettibili di escludere in radice l’affidabilità attuale del soggetto che aspira al rilascio o al rinnovo della licenza del porto d’armi.

Venendo all’esame del caso di specie, è incontestato che il diniego impugnato, fondato sul mero richiamo di un precedente penale non recente, comunque estinto ex art. 445 c.p.p., consegue a precedenti rinnovi della licenza di porto d’armi.

Tale determinazione, pertanto, necessitava di adeguata motivazione che, nella fattispecie, è del tutto mancata, sostanziandosi le ragioni del diniego nell’erronea enunciazione del carattere vincolato dell’atto.

Per tali ragioni, il ricorso va accolto e il provvedimento in epigrafe va annullato.

L’amministrazione, nel rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, dovrà specificamente tener conto dell’intervenuta estinzione del reato e delle altre circostanze che, come sopra evidenziato, assumano valore nel contesto di un giudizio attuale relativo all’affidabilità del soggetto.

In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Oreste Mario Caputo, Presidente FF

Davide Ponte, Consigliere

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore


L’ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Tags: art. 11 T.U.L.P.S., art. 43 T.U.L.P.S., art. 445 c.p.p, buona condotta, condanna, diniego, diniego di rinnovo, estorsione, fucile da caccia, furto, giudizio di affidabilità, giudizio di pericolosità, licenza di p.s., licenza di porto di fucile da caccia, pericolosità, porto d'armi, pubblica sicurezza, rapina, reati, reato, riabilitazione, rinnovo, sicurezza pubblica, T.U.L.P.S.
 
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