Risarcibili i danni causati dalla fauna selvatica a persone o cose

Danno cagionato da fauna selvatica: sì al risarcimento ex art 2043 c.c.
Giudice di Pace Firenze, sentenza 18.11.2013.

È quanto, con sentenza n. 6503/2013, ha statuito il GdP di Firenze in accoglimento l’istanza risarcitoria avanzata da un automobilista per i danni subiti al proprio veicolo per l’improvvisa immissione sulla sede stradale di un cinghiale.

L’automobilista percorrendo una strada comunale a bordo della propria autovettura impatta contro un cinghiale che si immetteva improvvisamente sulla carreggiata andando ad impattare contro la fiancata laterale destra dell’autoveicolo.

Qualsiasi tentativo di evitare l’urto si era dimostrato inutile in quanto la mancanza di illuminazione come pure il pessimo stato manutentivo della strada e le banchine laterali completamente coperte da fitta vegetazione facevano si che l’animale veniva scorto nel momento stesso in cui andava a collidere con l’autoveicolo e che comunque non era neppure presente alcun tipo di segnaletica che preavvertisse di siffatto pericolo.

Il GdP di Firenze ha rilevato con sentenza in commento che “la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato e che i poteri alla sua gestione, tutela e controllo sono stati attribuiti dalla legge 157/92 alle Regioni a statuto ordinario. Detti enti in quanto obbligati ad adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a terzi, sono responsabili dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche”.

Ne deriva che per il Giudice di Pace Fiorentino “il proprietario della strada è responsabile per i danni riferibili ad insidia”.

Tuttavia è stato precisato che “il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2051 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 c.c., con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico”

A nulla sono valse le pretestuose eccezione del Comune il quale proclamava la sua carenza di legittimazione non ritenendo di dover riconoscere il buon diritto dell’attore ad ottenere il risarcimento dei danni patiti.

Il Giudice fiorentino, infatti, prendendo innanzitutto posizione sulla questione preliminare sollevata di carenza di legittimazione passiva da tutti gli enti chiamati in giudizio ha rilevato “ una loro generale competenza in merito a qualsiasi ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica chiariva che, sulla scorta della generale disposizione di cui all’articolo 2043 c.c. e della giurisprudenza in materia di danni cagionati dalla fauna selvatica che su di essa si era formata, pur essendo attribuite alla Provincia notevoli competenze latu sensu “di attuazione e gestione” ciò nondimeno tale considerazione “…non implica necessariamente ed aprioristicamente la responsabilità della Provincia per gli eventi dannosi determinati dalla fauna selvatica in ogni spazio del territorio provinciale, ma non la esclude in via di principio, dovendosi pur sempre ricercare, caso per caso, l’eventuale sussistenza di specifiche responsabilità di ciascun ente chiamato a rispondere del danno...".

Sulla scorta del suddetto principio di diritto è stata individuata una responsabilità diretta in capo alla Provincia la quale, pur avendo importanti funzioni di gestione della fauna selvatica nell’ambito del territorio di competenza aveva comunque omesso le opportune cautele necessarie a prevenire il sinistro.

In definitiva, il GdP sulla scorta della mancata apposizione della cartellonistica idonea segnalare il pericolo dell’attraversamento della fauna selvatica, ha riconosciuto la responsabilità della P.A. al risarcimento dei danni subiti dall’automobilista danneggiato.

Una sentenza, quella in commento, degna di uno Stato di diritto che ha il pregio di statuire una volta per tutte che allorquando la Pubblica Amministrazione sbaglia, omettendo adempimenti espressamente previsti dalla legge, noncurante dei riflessi che tale omissione può determinare nella collettività, e tale omissione determina un danno risarcibile, non è giusto che sia il privato cittadino che debba pagarne le conseguenze.
 
La Cassazione individua gli enti obbligati al risarcimento

La Cassazione individua gli enti obbligati al risarcimento

Una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione (C. Cass., Sez. III civile, sent. 8 gennaio 2010 n. 80), in materia di danni da fauna selvatica, relativa al caso di un automobilista la cui vettura è stata “investita” da un capriolo definisce, un quadro di maggiori certezze per coloro che subiscono danni da fauna selvatica, con riferimento all’individuazione del soggetto tenuto al risarcimento.

Il giudice di pace ha ritenuto responsabile dei danni la Provincia di Pesaro. La stessa Provincia, invece, ha ottenuto in appello la condanna della Regione per il risarcimento del danno. La Cassazione, a sua volta, chiamata dalla Regione a dirimere la controversia, ha stabilito che é la Provincia il soggetto responsabile, rinviando al tribunale di Pesaro la definizione del merito.

Secondo quanto stabilito dalla Corte, la Regione Marche avendo delegato alle Province la quasi totalità dei poteri di amministrazione della fauna selvatica non può essere ritenuta responsabile poiché la delega fa venir meno la titolarità dei poteri medesimi ed esclude la responsabilità del delegante soprattutto quando il delegato, gode di autonomia di valutazioni e di scelte sufficiente a ricondurre alla sua personale decisione il comportamento produttivo di danno.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, chi gestisce di fatto il territorio dove è avvenuto il sinistro è tenuto a risarcire il danno senza poter invocare responsabilità di altri enti o autorità. In particolare, si deve ritenere che la colpa per i danni a terzi debba essere imputata sempre ed esclusivamente all’ente (di solito le province) cui sono stati affidati, nel singolo caso e con autonomia decisionale, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna selvatica.

La Corte di cassazione ha, quindi, introdotto sulla base dell’art. 2043 del codice civile il principio di portata generale secondo il quale la responsabilità per “i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente sia esso Regione, Provincia, Ente parco, Federazione o Associazione a cui siano stati concretamente affidati nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata sia che i poteri di gestione derivino dalla legge sia che derivino da delega o concessione di altro ente (nel caso in oggetto la Regione). In quest’ultimo caso sempre che sia conferita al soggetto che gestisce la fauna selvatica, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter efficacemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti all’esercizio dell’attività e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni”.


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Alberto 69

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Lunedì 31/03/2014

Lo Stato conferisce alle regioni la potestà di emanare le norme relative
alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica (patrimonio
indisponibile dello Stato, ex l. 11 febbraio 1992 n. 157) e affida alle
medesime i poteri di gestione, tutela e controllo. Pertanto, la regione è
obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna
selvatica arrechi danni a terzi, ed è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni
provocati da animali selvatici a persone o a cose.


Corte di cassazione, III sez. civ, sent. n. 13907/2002
 
Per la Regione Lombardia:

[h=2]Incidenti stradali con fauna selvatica[/h]
[email protected]
[email protected]

[h=5]La Regione Lombardia ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni subiti dai veicoli e per i conseguenti danni alla persona a seguito di collisione con fauna selvatica.[/h]
foto_incidente.jpg
La polizza prevede la copertura solo su collisioni avvenute durante la circolazione su strade statali, regionali, provinciali e comunali del territorio regionale. Sono escluse le strade in concessione, come autostrade e tangenziali.
Per danni subiti dai veicoli, per ogni singolo sinistro, è previsto un indennizzo pari al 75% del danno accertato, con limite massimo di 4.500,00euro.
Per i danni alla persona, per ogni singolo sinistro, è previsto:

  • in caso di morte: 50.000,00 euro;
  • in caso di invalidità permanente uguale o superiore al 10%: 50.000,00 euro;
  • nel caso di invalidità permanente opera una franchigia del 10%.
[h=3]Iter e documentazione da trasmettere:[/h]Risarcimento danni per infortunio subito in conseguenza di investimento/collisione con fauna selvatica
Una polizza assicurativa è rivolta a coloro che hanno subito un infortunio a seguito della collisione del loro veicolo con fauna selvatica, durante la circolazione sul territorio regionale.
Risarcimento dei danni ai veicoli dei cittadini derivati da collisione con fauna selvatica
Una polizza assicurativa è rivolta ai cittadini i cui veicoli abbiano subito un danno a seguito di collisione con fauna selvatica.
Le domande di indennizzo devono essere trasmesse a Regione Lombardia nei termini indicati e nelle modalità indicate nelle pagine web sopra indicate. Si richiede la trasmissione della richiesta di indennizzo solo per conoscenza anchea:
Provincia di Bergamo
Servizio Caccia e Pesca
Via Monte Gleno, 2L - 24125 Bergamo
scegliendo una delle seguenti modalitàFax: 035 387582
e.mail: [email protected]
e.mail: [email protected]
posta ordinaria
[h=3]Norme di comportamento del conducente:[/h]Nel caso di incidente stradale con fauna selvatica il conducente del veicolo deve fermarsi e avvisare tempestivamente le Forze dell'Ordine, Polizia Provinciale o Polizie Locali, così come previsto dal Codice della Strada (art. 189 - Decreto legislativo n. 285/1992):
"comma 9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643."
"Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328."
[h=3]Modulistica e link utili[/h]Incidente con fauna selvatica - accesso agli atti (solo per incidenti rilevati dal Corpo di Polizia Provinciale)
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