Io per quanto ho capito dall'articolo, la Corte di Cassazione ha stabilito in poche parole che il cacciatore non viene sanzionato nel momento in cui in atteggiamento di caccia ha il registratore acceso, ma anche qualora lo tenga spento con sé o venga ritrovato in macchina o nello zaino. La detenzione a casa non centra nulla, del resto l'articolo 21 comma 1 lettera r) della 157/92 è chiaro, non fa riferimento alla detenzione ma all'uso! Il possesso, senza entrare nella definizione giuridica, è semplicemente essere in possesso materialmente di qualcosa. Quindi per come si deve intendere la cosa, appunto è così: se ti beccano anche con il registratore spento e sei in atteggiamento di caccia, ti linciano! Per me comunque la sentenza è giusta, questi richiami elettromagnetici sono la rovina della caccia alla migratoria!