Divieto richiami acustici ambito venatorio/ possesso

Mega cazzata e' vietato l'uso e la detenzione sul luogo di caccia non certo il possesso a casa dello stesso, che si puo' usare fuori dall'ambito venatorio in Italia e in alcuni paesi all'estero anche per lo stesso ambito.
 

Alberto 69

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E' stata ripresa da diversi quotidiani la notizia secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe decretato il divieto non solo dell'uso di richiami acustici in ambito venatorio, ma persino per il possesso. Saranno i giuristi a valutarne la portata, ma così di primo acchito la sentenza appare relativa e non assoluta.

Il caso, riferito alla condanna emessa dal Tribunale di Rovigo nel 2011 nei confronti di due cacciatori "per aver usato ai fini di richiamo un diffusore acustico a funzionamento elettromagnetico" (ammenda di 700 euro ciascuno), si basa sul fatto che ai due è stata disposta la confisca definitiva del diffusore acustico, nonostante il fatto fosse stato in seguito derubricato, con la motivazione che la legge "vieta in modo assoluto l'uso e la detenzione" degli stessi.

Chi ha riportato la notizia su diversi quotidiani, si è fermato a questa frase, evitanto di specificare che tale prescrizione è riferita allo specifico caso di "caccia con il mezzo vietato". Ovvero, nell'occasione oggetto di contenzioso giudiziario, si configurava la detenzione dell'apparecchio da parte dei contravvenzionati, sorpesi in atteggiamento di caccia. E quindi, a ben vedere, la fattispecie non è proprio quella fatta intendere dalle solite gazzette anticaccia. Insomma, nella patria del diritto e del rovescio, non mancheranno altre momenti per consolidare forme giurisprudenziali contrapposte.
 

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  • sentenza cassazione.pdf
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Secondo il mio punto di vista, dovrebbe essere vietato l'uso ed il possesso del richiamo esclusivamente in ambito venatorio, ovvero non lo posso portare durante le mie battute come fosse lo zainetto delle cartucce, al limite lo lascio in macchina, ma al di fuori dell'utilizzo o presunto tale a caccia non vedo quali siano i problemi di usufruire di simili tecnologie per l'osservazione e lo studio della fauna !!!
 
Io per quanto ho capito dall'articolo, la Corte di Cassazione ha stabilito in poche parole che il cacciatore non viene sanzionato nel momento in cui in atteggiamento di caccia ha il registratore acceso, ma anche qualora lo tenga spento con sé o venga ritrovato in macchina o nello zaino. La detenzione a casa non centra nulla, del resto l'articolo 21 comma 1 lettera r) della 157/92 è chiaro, non fa riferimento alla detenzione ma all'uso! Il possesso, senza entrare nella definizione giuridica, è semplicemente essere in possesso materialmente di qualcosa. Quindi per come si deve intendere la cosa, appunto è così: se ti beccano anche con il registratore spento e sei in atteggiamento di caccia, ti linciano! Per me comunque la sentenza è giusta, questi richiami elettromagnetici sono la rovina della caccia alla migratoria!
 
a ferrara è vietata la detenzione x me è giusto così bisogna imparare a fischiare usare anatre brave e tutti diventano uguali è ora di finirla con questi registratori a busso x tutta l'alba in valle cosa cè di più bello del silenzio ,ascoltare il fruscio delle ali il canto dei fischioni delle alzavole quì si vede il vero cacciatore non chi ha il coraggio di dare tutto volume , o come quando ti metti in un prato a pavoncelle fai un gioco bellissimo con tanti stampi di penna poi al'ultimo minuto arriva il furbo si mette a 150 metri 3 stampi e un buon registratore e te le frega tutte se vai a dirgli qualcosa la sua risp è chiama le guardie se arrivano fanno la multa anche a te poi la discuti in provincia deve essere vietata la vendità non solo la detenzione
 
Secondo il mio punto di vista, dovrebbe essere vietato l'uso ed il possesso del richiamo esclusivamente in ambito venatorio, ovvero non lo posso portare durante le mie battute come fosse lo zainetto delle cartucce, al limite lo lascio in macchina, ma al di fuori dell'utilizzo o presunto tale a caccia non vedo quali siano i problemi di usufruire di simili tecnologie per l'osservazione e lo studio della fauna !!!

perchè scrivi dovrebbe? la norma citata vieta già l'utilizzo ed il possesso in ambito venatorio.
 
sempre a vietare vero?ma ci mancherebbe che io non possa tenere un richiamo di questo tipo...l'importante e non utilizzarlo mentre si è a caccia...se io sono in montagna e voglio fare un po' di birdwatching durante il passo o anche nel periodo estivo con l'apparecchio?non posso?...dai dai un po' di quel che ci vuole nelle cose.......
 
E infatti io dicevo su qualcuno che vorrebbe vietarne anche il possesso a casa durante l stagione venatoria.....pensa se dovessero vietare di tenere le armi a casa quando la caccia e' chiusa....a qualche testa di ***** quext'idea sarebbe gia' venuta in un passato non troppo lontano....
 
A mio parere dovrebbero legalizzarlo ad uso venatorio e basta!!!! E' assurdo permettere i richiami vivi (molto più credibili) e vietare le radiole...
 
A mio parere dovrebbero legalizzarlo ad uso venatorio e basta!!!! E' assurdo permettere i richiami vivi (molto più credibili) e vietare le radiole...

I richiami vivi sono frutto di passione e sacrificio.
Chi li utilizza lo fà per raggiungere il massimo della passione per affinare la sua tecnica e il rapporto con la forma di caccia da lui scelta,in maniera assolutamente legale.
Per il resto non commento quanto da te scritto,perchè personalmente a mio parere chiunque si avvalga dell'ausilio del richiamo elettronico,è fondamentalmente colui che non sa cacciare.
La caccia è un'arte in cui oltre al vivo sono in commercio degli ottimi richiami sia a mano che a bocca.
Chi ha lo spirito giusto si adegua gli altri no.
 
Non mi sembra che qui nessuno stia mettendo in dubbio la legittimità di detenere un registratore a casa.....
Sul fatto della DETENZIONE sul luogo di caccia e quando si è in ATTEGGIAMENTO DI CACCIA alcune Provincie...giustamente...stanno già inserendo questa norma.
Non facciamo sempre i soliti furbini del quartiere.....chi si porta un plurifon nel capanno ed è a caccia lo fa x usarlo.
 
Io per quanto ho capito dall'articolo, la Corte di Cassazione ha stabilito in poche parole che il cacciatore non viene sanzionato nel momento in cui in atteggiamento di caccia ha il registratore acceso, ma anche qualora lo tenga spento con sé o venga ritrovato in macchina o nello zaino. La detenzione a casa non centra nulla, del resto l'articolo 21 comma 1 lettera r) della 157/92 è chiaro, non fa riferimento alla detenzione ma all'uso! Il possesso, senza entrare nella definizione giuridica, è semplicemente essere in possesso materialmente di qualcosa. Quindi per come si deve intendere la cosa, appunto è così: se ti beccano anche con il registratore spento e sei in atteggiamento di caccia, ti linciano! Per me comunque la sentenza è giusta, questi richiami elettromagnetici sono la rovina della caccia alla migratoria!
Condivido pienamente quanto hai scritto.
 
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