Caccia e animali. Caccia e furto venatorio

Re: Caccia e animali. Caccia e furto venatorio

Speravo di vedere qualche discussione, ma una cosa non mi è chiara, uno che pur in possesso di PdA va a "prelevare" in periodo non consentito se non è bracconiere cosa è? Io ho sempre creduto che bracconieri fossero tutti coloro che effettuano "prelievi" non autorizzati, compresi coloro che in periodo di caccia consentita "prelevano" specie non cacciabili in quel momento.
 
Re: Caccia e animali. Caccia e furto venatorio

Non conosco la parte giuridica dei termini, ma trovo logico che se due persone uno con licenza e l'altro no, ed abbattono un animale di specie protetta anche in periodo di caccia consentita, commettono tutt'e due un atto di bracconaggio*, con l'aggravante per colui che è privo di licenza di porto ed uso abusivo di arma da fuoco, in periodo di caccia chiusa il porto ed uso abusivo di arma sussiste anche per chi possiede PdA, *credo che se anche chi è provvisto di PdA abbatte un animale di specie non consentita commette (in quel momento) un furto venatorio, in ogni caso ambedue commettono un atto di bracconaggio, con la sola aggravante per chi è privo di PdA del maneggio di armi senza licenza. N.B. Ripeto a scanso di equivoci, che questo rientra nella "mia" logica, nel mio modo di vedere, ma questa mi sembra una logica ampiamente condivisa per averne parlato più di una volta con amici, la questione giuridica forse usa altri termini e spesso da la possibilità di essere interpretata in modo diverso, ma credo che in parole povere conduca a quello che ho scritto, con questo non voglio entrare in polemica con nessuno, anche perchè "se" seguo questo orientamento "so" per certo quando e se sbaglio o meno. Saluti.
 
Re: Caccia e animali. Caccia e furto venatorio

Ciao Mario, spero di poterti aiutare a capire la questione con alcune considerazioni, nell'attesa che qualche esperto possa meglio approfondire la questione.Prima dell'avvento della Legge 157/92 si era consolidata giurisprudenza sul cosiddetto Furto Venatorio. La fauna essendo proprietà indisponibile dello Stato qualora venga presa in modo illecito si configura il reato di furto. Questo accadeva con la legge 968/77.
La legge 157/92 stabilisce all'art.30 che: "Nei casi di cui al comma 1 (ossia dell’art. 30-n.d.r.) non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del Codice Penale”
Quindi esclude in modo chiaro che il furto (articolo 624 Cp parla del furto, 625 delle aggravanti), si possa applicare a colui che viola la legge 157/92. Ma chi è colui che viola la legge 157/92? Colui che ha licenza di caccia, infatti non è prevista dalla legge colui che esercita la caccia senza licenza! Si era nel paradosso che colui che è senza licenza non è contemplato dalla legge. Nel corso degli anni si è costituita nuova giurisprudenza che ha stabilito che colui che caccia in assenza di licenza di caccia oltre a commettere i vari reati previsti dalla legge 157/92 compie anche il reato di furto, tentato furto, ricettazione etc etc
Ma solo colui che è privo di licenza. Facciamo un esempio: persona priva di licenza caccia con registratore e spara ad un tordo. Viola il divieto di utilizzo di registratore per la legge 157/92 e quindi è punito dall'articolo 30 in più si becca il furto ai danno dello stato.
Persona con licenza caccia con registratore e spara a un tordo; Viola il divieto di utilizzo di registratore per la legge 157/92 e quindi è punito dall'articolo 30 (niente furto venatorio).
La sentenza di cui qui si parla ribadisce questo concetto. Se hai licenza non commetti il reato di furto venatorio anche se violi penalmente la legge.
Il termine bracconaggio poi ha significati vari e viene usato in diversi contesti, non è presente nel testo della legge 157/92. Dal punto di vista giuridico non ha molto significato, uno che caccia specie protette con licenza è un bracconiere o non lo è? Interessa più a noi cacciatori e alla nostra controparte e ai giornalisti questa definizione.
Personalmente ritengo che bracconiere sia, chiaramente, colui che è privo di licenza o colui che dalla caccia illecita (con o senza licenza ) trae un profitto economico. Ma è una considerazione del tutto personale senza alcun valore giuridico. Non ho letto integralmente la sentenza forse se parla specificatamente di bracconaggio introduce qualche elemento in più per definire chiaramente chi è bracconiere e chi non lo è.



 
Caccia e animali. Caccia e furto venatorio

Se ho un porto d'armi per uso caccia ed esercito l'attività venatoria in tempi non consentiti, ne rispondo di tale infrazione prevista dalla L.157. E' chiaro che non posso rispondere anche di porto abusivo, perché ho un porto d'armi.
Diversamente da colui che non ha titolo per portare un'arma e s'appropria di un bene ritenuto patrimonio indisponibile dallo Stato.
Come dire: se io ho un porto di pistola e commetto un omicidio, rispondo solo di questo e non anche di porto abusivo d'arma. Diversamente colui che non ha alcun titolo per portare un'arma. E lo trovo del tutto logico.
 
Re: Caccia e animali. Caccia e furto venatorio

Condivido quanto sopra espresso, ma trattasi di una UTILE E CHIARA SENTENZA x delimitare almeno un CONFINE tra FURTO E COMPORTAMENTO ILLECITO VENATORIO così difficile e tanto cara ai verdastri che x ogni errore o comportamento sbagliato minacciano ed invocano il furto venatorio anche senza senso.

Il BRACCONIERE x me, essendo definizione soprattutto ETICA ma su cui gozzovigliano animalisti e verdastri, è e resta anche chiunque abbatta selvaggina, ANCHE munito di licenza, in periodo di caccia chiusa od abbatte volontariamente specie particolarmente protette, rapaci, caprioli-cinghiali-ecc. senza abilitazione, ecc., NON certo chi abbatte x errore un merlo a gennaio od una tortora dal collare a calendario chiuso, ma caccia aperta. Est illecito da sanzionare certamente ..... NON da perseguire alla stregua del bracconaggio: fossero molti capi allora sì che si potrebbe discuterne.
 

Enzo

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Cass. Sez. V n. 25728 del 3 luglio 2012 (Ud 30 apr. 2012)
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Caccia e animali. Caccia e furto venatorio

La disciplina di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 157/92, in materia di attività venatoria di illecita esercitata dal cacciatore in possesso di licenza è ipotesi diversa dal bracconaggio in assenza di licenza ed esclude la possibilità di configurare il c.d. ‘furto venatorio’.
 
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