Una moglie che si scopre " cornuta ", sapendo quanto tiene il marito alla caccia, oltre che chiedere il divorzio lo denuncia per maltrattamenti. A nulla sono valse le visite mediche alle quali risultava che la signora non avesse segni di percorse... ed il marito si è visto tolto pda ed armi. Una volta perse le speranze di riottenere ciò che era stato tolto, l'ormai ex marito ha dato giustificazione alla falsa denuncia di maltrattamenti, mandando la signora in ospedale.
Fatto realmente accaduto. Attenzione anche alle false denunce
 
Però una cosa che non capisco é che se l'avessi avuto io il PdA l'avrebbero potuto sospendere per massimo un anno invece mio padre, che non ha fatto niente, deve essere costretto ad affrontare tutti i procedimenti legali. Speriamo nella clemenza della prefettura

E chi lo ha detto che te lo avrebbero sospeso solo un anno..???...
 
Una moglie che si scopre " cornuta ", sapendo quanto tiene il marito alla caccia, oltre che chiedere il divorzio lo denuncia per maltrattamenti. A nulla sono valse le visite mediche alle quali risultava che la signora non avesse segni di percorse... ed il marito si è visto tolto pda ed armi. Una volta perse le speranze di riottenere ciò che era stato tolto, l'ormai ex marito ha dato giustificazione alla falsa denuncia di maltrattamenti, mandando la signora in ospedale.
Fatto realmente accaduto. Attenzione anche alle false denunce

E' successo ad un mio conoscente, pero non ha messo le mani addosso alla moglie neanche dopo
 
sapendo quanto tiene il marito alla caccia,
E' successo ad un mio conoscente,

Ci son passato in seconda persona heuuu.gif] : e' toccato a mio Fratello nel 2008 ! L'ex cognatina ha colpito dove sapeva che poteva far piu' male...lui ha abboccato alla trappola dopo l'ennesimo litigio ...la telefonata era ovviamente registrata.....una velata minaccia detta in un momento d'ira....tanto e' bastato : due volanti sotto casa alle 3.00 di notte...sequestro dei fucili...addio pda. [14]...mai piu' riuscito ad ottenerlo.

Saluti.
 
Però una cosa che non capisco é che se l'avessi avuto io il PdA l'avrebbero potuto sospendere per massimo un anno invece mio padre, che non ha fatto niente, deve essere costretto ad affrontare tutti i procedimenti legali. Speriamo nella clemenza della prefettura

Sei ottimista...., ti avrebbero ritirato pda e anche le armi eventualmente possedute; probabilmente fai ancora in tempo a cambiare residenza prima che le procedure di rilascio giungano a conclusione.
 
Non è proprio tutto sbagliato,

Se non tutto, quasi tutto. Ad esmpio: un anziano che aveva smesso con la caccia da diverso tempo, due volte l'anno usciva dall'appartamento col fucile nel fodero per andare a pulirlo in garage. Nell'attraversare il cortile venne notato dai bambini che si misero a fantasticare sull'affidabilità di quel signore. Uno di questi ne parlò al padre manifestando le sue paure; il padre si recò in caserma lamentandosi del fatto che i bambini non potevano giocare in cortile finché quel signore fosse passato da li. Risultato: arrivarono i carabinieri e lo consigliarono (sic: consigliarono!) di liberarsi dell'arma. E questo è solo uno dgli episodi accaduti a persone che conosco o ho conosciuto. A dimostrazione che il PdA e la detenzione delle armi sono soggette ad una discrezionalità assoluta che non necessita di motivazioni.
 
Non sbagli. Nelle regioni o meglio dire nelle province, città, paesi, con un alta percentuale di organizzazioni criminali, (mafia, ndrangheta, camorra ecc....), le forze dell'ordine si comportano così, anche per avere "riscontri". Infatti non è raro vedere a caccia persone che hanno avuto a che fare con la legge, con tanto di fucile e porto d'armi......un motivo ci sarà! Qui si passa dall'eccesso al......cesso!!!
 
Per quanto riguarda la mia Provincia di residenza, di questi casi che hai elencato, potrei fare un libro! Sono quasi tutti casi che gli amici del Nord non si immaginano minimamente. In confronto agli amici del Nord, sembriamo l'ultimo paese dell'Africa! Eppure siamo in italia!!!
 
Però una cosa che non capisco é che se l'avessi avuto io il PdA l'avrebbero potuto sospendere per massimo un anno invece mio padre, che non ha fatto niente, deve essere costretto ad affrontare tutti i procedimenti legali. Speriamo nella clemenza della prefettura

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Che centra la prefettura? Chi te lo ha detto che il P.D. sarebbe stato sospeso per un anno?
Comunque tutto sta al dirigente del Commissariato, (per quanto riguarda il porto fucile), può anche considerare la cosa, dando fiducia a tuo padre, sempre che tu non sia tossico-dipendente dichiarato, allora la cosa cambia......e di molto.
 
Non solo questi casi, sono a dir si voglia molto sgomentati, ma ci sono anche quelli eclatanti, con risoluzioni drastiche. A tal proposito ve ne voglio raccontare uno che mi coinvolge da vicino.

Nel forum ci sono tanti utenti di Roma e chissà se hanno conosciuto il grande Mariano Rispoli. Lui era di Cittanova (RC). centro ai piedi dell'Aspromonte, da lì si sale per 12 km arrivando allo Zomaro in Aspromonte, Zona rinomata ancora oggi per le beccacce, ma ora ricadente nel parco dell'Aspromonte quindi non più utilizzabile venatoriamente. Da qui la sua smisurata passione per la caccia alla beccaccia e i cani, che negli anni d'oro praticava assiduamente.
Mariano si trasferisce a Roma per lavoro, ma non dimentica i suoi monti e le sue cacce. Infatti più che un lavoro, quello di Roma è un mantenimento della famiglia, che abbandona dopo un pò. Si dedica assiduamente alla caccia e all'addestramento dei cani da ferma. Ogni anno alla fine di Ottobre affitta una casa a Canolo Nuovo, paesino proprio ricadente nello Zomaro. Porta con se diversi cani, alcuni suoi, altri in allenamento altri in addestramento, da qui il suo sostentamento.
A Cittanova ha tutti i suoi parenti, genitori, fratelli e credo sorelle. Tutto sembra scorrere tranquillamente.
Negli anni 80, anch'io frequentavo lo Zomaro per le beccacce e fù proprio in quei tempi che ci conoscemmo, durante una battuta, ci incontrammo e ci fermammo come ci si ferma con il collega cacciatore, per due chiacchiere.....ha incontrato?.....quante? ecc..... Da quel giorno, più volte ci incontrammo, un giorno facemmo anche colazione insieme. Mi deliziava molto parlare con lui, sentire i suoi racconti, pieni di semplicità e umiltà. All'epoca, Mariano scriveva anche articoli su Diana, la rivista del cacciatore, l'ho detto era conosciuto. Fu lui a farmi conoscere la famosa cartuccia Casciano, quella in cartone con piombo 13, che usava a beccacce di prima canna con lodevoli risultati. Me ne donò una scatola, ma non solo a me, donava queste cartucce a tutti i suoi amici, tanto che riceveva commissioni per il prossimo anno.
Fino qui tutto a posto. Un giorno venne il momento che i fratelli dovettero dividere i possedimenti della famiglia, in quanto i genitori erano deceduti. Ci furono delle liti tra lui e un fratello, (forse l'unico), non domandatemi il motivo....non lo so, così mi fu detto da persone molto vicine a lui.Partirono le denunce e come si sa, gli fu tolto il P.D. e tutte le armi che aveva.Anno dopo anno, lotto assieme ai suoi avvocati per riottenere il maltolto, ma non ci fu niente da fare. Si perse nei meandri della giustizia...o della legge....o dei tribunali.
La parola "fine" a questa storia la mise lui, Mariano, che si tolse la vita, lasciando una lettera, dove oltre a scuse alla famiglia e a tutti quelli che lo conoscevano, scrisse; senza la mia caccia non vale la pena vivere.
 
Sono d'accordo, infatti ho scritto, che gli abusi andrebbero puniti. Il funzionario dello stato che sbaglia deve pagare come paga il "comune" cittadino. Il libero arbitrio c'è dove c'è poco controllo dei funzionari da parte degli organi superiori. In questi casi il funzionario addetto all'ufficio armi potrebbe decide per sua comodità, o perchè ritiene che il di più è meglio del meno, cose non previste dalla legge. Per esempio: in un controllo, oltre al porto ti chiedono anche la denuncia dell'arma, in un atto di cessione dell'arma pretendono dall'acquirente la fotocopia della denuncia armi del cedente, e altro ancora. Ho saputo di persone trovate alla guida in stato di ebrezza alle quali gli è stato negato il rinnovo. Hanno fatto ricorso e lo hanno vinto, però anche con il ricorso vinto a non tutti gli è stato concesso il porto d'arma, a quelli che sono stati ritrovati in stato di ebrezza non gli è stato concesso e nulla è valsa la sentenza favorevole al rilascio del tribunale.
 
Non voglio difendere nessuno, però ci sono casi e casi, come ci sono quelli che non sono più riusciti ad avere il porto d'arma ci sono anche quelli che lo hanno riavuto. Ho saputo di casi dove ci sono state condanne per fatti inerenti alle armi. Trascorsi gli anni utili per la cancellazione al casellario, hanno fatto ricorso e hanno riavuto il porto di fucile. Come dicevo, molti abbandonano perchè non hanno possibilità finanziarie per continuare a far valere un proprio diritto. L'anno scorso mi hanno multato i vigili urbani, perchè si sono inventati una mancanza precedenza nei loro confronti. Se non avessi avuto il porto d'arma non sarebbe finita solo con il pagamento della multa.
 
Ciao ragazzi,
scusate se riapro questa discussione di ormai molti mesi fa, ma leggendo i vostri commenti mi è venuta un po' di ansia :D

A febbraio mi scade il porto d'armi uso venatorio, e sarà il mio primo rinnovo!
Io non ho mai commesso reati penali e non ho mai ricevuto denunce di alcun genere.

L'unica cosa è che negli anni ho preso diverse multe, tutte amministrative, per eccesso di velocità con sottrazione di punti (3) perchè viaggiavo tra i 10km/h ai 40km/h in piu rispetto al limite di velocità. Oltre a questo, ho preso una multa per semaforo rosso (6 punti). Attualmente ho 16 punti sulla patente.

Ripeto sono state tutte sanzioni amministrative che si sono risolte pagando la multa.
Ma questi verbali possono in qualche modo influire sulla decisione di rilascio del Porto d'armi????
 
Ciao ragazzi,
scusate se riapro questa discussione di ormai molti mesi fa, ma leggendo i vostri commenti mi è venuta un po' di ansia :D

A febbraio mi scade il porto d'armi uso venatorio, e sarà il mio primo rinnovo!
Io non ho mai commesso reati penali e non ho mai ricevuto denunce di alcun genere.

L'unica cosa è che negli anni ho preso diverse multe, tutte amministrative, per eccesso di velocità con sottrazione di punti (3) perchè viaggiavo tra i 10km/h ai 40km/h in piu rispetto al limite di velocità. Oltre a questo, ho preso una multa per semaforo rosso (6 punti). Attualmente ho 16 punti sulla patente.

Ripeto sono state tutte sanzioni amministrative che si sono risolte pagando la multa.
Ma questi verbali possono in qualche modo influire sulla decisione di rilascio del Porto d'armi????

Assolutamente no...
 
Beh se l'eccesso di velocità era dovuto al fatto che stavi scappando dalla polizia.......😁
No, non sono queste le cose che saltano all'occhio nei controlli del prefetto.
Tranquillo, in caso di rinnovo , specie se fatto nello stesso luogo dove è avvenuto il rilascio ( esperienza personale) , avrai il tuo pda in meno di 30 gg.
 
È capitato ad un mio amico pochi mesi fa. Denunce della ex moglie, controdenunce, addio pda.
A volte il nemico te lo porti in casa.
Se capitasse a me una cosa del genere, non so se riuscirei a convivere con un rimpianto simile.
 
Stessa storia per quanto mi riguarda.
Verbale per rosso semaforico e eccesso di velocità(10 Km/orari).Rinnovato PdA l'anno scorso e nessun problema.
 

Dani 91

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Salve a tutti, apro questa discussione perché sono veramente preoccupato. Ho ricevuto una segnalazione per Art.75 per possesso di sostanze stupefacenti, 1anno e 10 mesi fa, conclusasi poi senza alcuna conseguenza nemmeno il sequestro della patente di guida. Fortunatamente sono riuscito a tenerlo nascosto ai miei genitori, ma ora mio padre deve rinnovare il porto d'armi e ho veramente paura che glielo possano rifiutare. Cercando su internet non sono riuscito a risolvere le mie paranoie, c'è per caso qualcuno che può darmi notizie a riguardo? Vi ringrazio in anticipo
 
Salve a tutti, apro questa discussione perché sono veramente preoccupato. Ho ricevuto una segnalazione per Art.75 per possesso di sostanze stupefacenti, 1anno e 10 mesi fa, conclusasi poi senza alcuna conseguenza nemmeno il sequestro della patente di guida. Fortunatamente sono riuscito a tenerlo nascosto ai miei genitori, ma ora mio padre deve rinnovare il porto d'armi e ho veramente paura che glielo possano rifiutare. Cercando su internet non sono riuscito a risolvere le mie paranoie, c'è per caso qualcuno che può darmi notizie a riguardo? Vi ringrazio in anticipo

Dani, tuo padre non ha fatto niente. Non ci sono motivi per il rifiuto al rinnovo del porto d'arma. Il problema sono le armi, non potrebbero stare dove tu hai la residenza, è tutto da vedere, quindi non fasciarti la testa prima di rompertela. Come ti hanno consigliato o cambi residenza o fai eleggere domicilio a tuo padre a casa di un parente, in modo che possa trasferire le armi al nuovo domicilio. Oppure fai trasferire le armi a casa di un suo amico cacciatore, in alcuni casi, (parlo per esperienza, non diretta) la questura potrebbe accettare il comodato d'uso, ciè le armi sono sempre sulla denuncia di tuo padre, ma le detiene l'amico in comodato d'uso. In ogni caso il problema non è il porto d'arma, ma l'arma.
 
LA SEGNALAZIONE DEL FIGLIO PER LA DETENZIONE DI SOSTANZE AI SENSI DELL'ART. 75 NON PUO' LEGITTIMARE LA PREFETTURA A DISPORRE LA REVOCA DELLA LICENZA DI PORTO D'ARMI ED AD ORDINARE LA CESSIONE DELLE ARMI DETENUTE, NEI CONFRONTI DEL PADRE.

Di seguito pubblico una interessante sentenza del T.A.R. del Piemonte che ha accolto il ricorso di un cittadino che si era visto negare dalla Prefettura e dalla Questura della città di residenza, il rinnovo della licenza di porto d'armi ed aveva ricevuto i decreti di revoca della licenza di collezione di armi da sparo e di porto di fucile, nonchè il divieto di detenere armi con l'obbligo di cedere la propria collezione a terzi, in quanto il proprio figliolo aveva subito un procedimento ex art. 75 dpr 309/90 conclusosi con l'invito a non fare più uso delle sostanze stesse per la modicità ed eccezionalità della vicenda.
Credo siamo inutili commenti di sorta, salvo che esistono giudici a Berlino...
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente SENTENZA
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 1098 del 2014:del provvedimento emesso
l'11 luglio 2014 ai sensi degli artt. 11, 39 e 40 T.U. n. 773/1931 e 9 L. 18 aprile 1975 n.110, notificato in data 24 agosto 2014 e consistente nel decreto di - revoca della licenza di collezione di armi comuni da sparo rilasciata in data 28/01/2011,- revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia nr. 403592-M rilasciata in data 21/08/2008,- rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia avanzata il 25/7/2014
B) quanto al ricorso n. 1099 del 2014:del provvedimento emesso l'11 luglio 2014, consistente nel decreto di divieto di possesso e di detenzione di qualsiasi tipo di armi e materiale esplodente, con contestuale diffida a provvedere alla alienazione o cessione in favore di terzi idonei, nel termine di 150 giorni, ai sensi degli
artt. 11, 39 e 40 T.U. n. 773/1931 e 6 L. 22 maggio 1975 n. 152, notificato in data 22 luglio 2014.ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Alberto Zaina, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rossella Gallo in Torino, corso Re Umberto 42;
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in
entrambi i giudizi del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella
camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli
Sentita le stessa parte presente in udienza ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in ordine ad una possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Alberto Zaina, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rossella Gallo in Torino, corso Re Umberto 42;
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
FATTO e DIRITTO
1. Con i ricorsi in esame,ritualmente proposti, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con cui, rispettivamente, il Prefetto di Asti gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, e per l’effetto il Questore di
Asti ha disposto la revoca della licenza di collezione di armi comuni da sparo e della licenza di porto di fucile per uso caccia intestate al ricorrente, rigettando altresì l’istanza di rinnovo della predetta licenza di porto di fucile.
1.1. Il provvedimento prefettizio si è fondato sulle seguenti
considerazioni:
- del nucleo familiare del ricorrente fa parte anche il figlio convivente B.E., il quale, in occasione di un controllo dei carabinieri in data
18 agosto 2013, è stato trovato in possesso di 0,2 grammi di sostanza stupefacente di tipo hascish, e per tale motivo segnalato dalla Prefettura all’Ufficio N.O.T. ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90;
- alla luce di tale circostanza, il Prefetto ha ritenuto che non vi sia “sufficiente garanzia che le armi detenute dal ricorrente possano venire nella disponibilità del figlio, in forza della situazione di coabitazione, ed usate per compiere azioni illecite”.
1.2. Il provvedimento del Questore ha fatto seguito, quale atto sostanzialmente vincolato,a quello prefettizio, sul rilievo che “il provvedimento amministrativo di divieto di detenzione armi sopracitato non consente di mantenere il possesso di un autorizzazione di polizia come quella in argomento che abilita alla detenzione di armi da sparo…”.
2. Attraverso due motivi di ricorso, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge e per eccesso di potere sotto i profili sintomatici del difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento del fatto e illogicità;
ha lamentato inoltre la violazione dell’art. 7 L. 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in entrambi i giudizi depositando documentazione e resistendo ai ricorsi con memoria dell’Avvocatura dello Stato.
4. All’udienza in camera di consiglio del 6 novembre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I ricorsi, che vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, sono fondati e vanno accolti.
5.1. E’ noto che in materia di detenzione e porto d’armi l’autorità di pubblica sicurezza gode di un’amplissima discrezionalità nel valutare la sussistenza dei presupposti di affidabilità del soggetto interessato, a tutela della pubblica incolumità.E’ altrettanto noto, peraltro, che tale discrezionalità, per non trasformarsi in arbitrio, deve esercitarsi sulla scorta di un’attività istruttoria adeguata, svolta nel rispetto delle garanzie partecipative spettanti all’interessato, e deve esplicarsi attraverso provvedimenti la cui motivazione dia conto in modo congruo del giudizio conclusivo formulato dall’Autorità in ordine all’affidabilità (o alla mancanza di affidabilità) del soggetto interessato, ancorando tale giudizio in modo logico e ragionevole agli esiti dell’istruttoria procedimentale. Ritiene il collegio che nel caso di specie le censure formulate dal ricorrente con il primo motivo siano condivisibili.
5.2. Nel caso di specie il Prefetto ha ritenuto che il ricorrente non dia adeguate garanzie di affidabilità in ordine alla custodia delle armi, e tale giudizio è stato desunto unicamente dalla circostanza che
del nucleo familiare del medesimo fa parte il figlio convivente, il quale nell’anno 2013 è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente per uso personale; in tale contesto, secondo il Prefetto, non vi sarebbero sufficienti garanzie sul fatto che il figlio non possa impossessarsi delle armi “per compiere azioni illecite”.
5.3. Si tratta, secondo il collegio, di una valutazione obiettivamente non ragionevole alla luce degli esiti dell’istruttoria, oltre che contraddittoria rispetto altri provvedimenti della stessa Autorità. L’episodio in cui è rimasto coinvolto il figlio ventenne del ricorrente è rimasto, allo stato degli atti, isolato nella condotta di vita del medesimo, sicchè inferire da questa sola circostanza che il medesimo possa impossessarsi delle armi del padre “per compiere azioni illecite”, quasi si trattasse di un soggetto dedito abitualmente
al consumo di stupefacenti (circostanza che gli elementi istruttori non consentono di presumere neppure lontanamente) appare un sillogismo obiettivamente azzardato, irragionevole e non giustificato allo stato degli atti. Del resto, lo stesso episodio contestato al figlio non ha avuto alcun esito sotto il profilo penale, dal momento che, alla luce della modica quantità di stupefacente trovata in possesso del giovane, lo stesso Prefetto si è limitato ad adottare nei suoi confronti un provvedimento ai sensi dell’art. 75 comma 14 d.p.r. 309/1990 (invito a non fare più uso delle sostanze stesse), e ciò sull’espresso presupposto che la particolare tenuità del fatto consenta di presumere che l’intimato si asterrà in futuro dal commettere fatti analoghi. Ritiene il collegio che sia palesemente contraddittorio, da parte della stessa Autorità, da un lato
presumere che il figlio si asterrà in futuro dal commettere fatti analoghi, e dell’altro ritenerlo capace, sulla base di quel medesimo (ed unico) episodio, di impossessarsi indebitamente delle armi del padre al fine di commettere azioni illecite. A ciò si aggiunga che nessun riscontro istruttorio induce a ritenere che le armi in possesso del padre non siano adeguatamente custodite presso la sua abitazione e rese in ogni caso inaccessibili dal figlio convivente, a prescindere da ogni ulteriore considerazione.
5.4. Alla luce di tali rilievi, il provvedimento prefettizio impugnato dal ricorrente è viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità, mentre il
provvedimento questorile è viziato da illegittimità derivata in quanto scaturito direttamente, quale atto vincolato, dal provvedimento prefettizio.
6. I ricorsi in esame vanno quindi accolti e per l’effetto va disposto l’annullamento degli atti impugnati.
7. Le spese di lite possono essere compensate per giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, previa riunione dei medesimi, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti
impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE Ariberto Sabino Limongelli
IL SEGRETARIO
 
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