Annullamento diniego rilascio pda caccia a seguito di condanna per minaccia aggravata

Alberto 69

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Riceviamo dallo STUDIO LEGALE BETTARINI BRACALI di Prato e pubblichiamo una interessante sentenza resa dal T.A.R. Toscana.

Nota a margine della sentenza n. 542 del 06/05/2020 resa dal T.A.R. Toscana (Sez. II)
  • annullamento del diniego al rilascio del porto d’armi per uso caccia –
    Il ricorrente ha chiesto il rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia che gli era stato revocato a seguito di un patteggiamento risalente al 2010 per una minaccia aggravata a carico di un familiare.
    La Questura di Firenze, con il decreto impugnato del 2019, ha negato il rilascio ritenendo il richiedente non affidabile nonostante l’intervenuta riabilitazione penale (del 2014), la dichiarazione di estinzione degli effetti penali e la revoca del divieto di detenzione armi da parte della Prefettura di Firenze (entrambe del 2017) ottenuti dal richiedente.
    Con la sentenza in commento, la Seconda Sezione del T.A.R. Toscana accoglie la tesi sostenuta dagli Avvocati del ricorrente Pietro Giuseppe Bettarini e Tommaso Bertini e rappresenta un precedente importante per altre situazioni analoghe a quella esaminata.
    Infatti, il giudice ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa laddove viene stabilito che “la presenza di un quadro di conflittualità familiare costituisce motivo valido a legittimare il ritiro definitivo del porto d’armi” (T.A.R. Toscana II, 4 dicembre 2017 n. 1496), ma introduce un elemento importante destinato a fare scuola laddove riconosce che è illogico fondare il giudizio di inaffidabilità del ricorrente sulla sola conflittualità familiare a fronte di una valutazione positiva già effettuata della competente Prefettura, la quale nell’anno 2017 aveva revocato il divieto di detenzione armi.
    Pertanto, in base al ragionamento del T.A.R. Toscana, “la concessione della licenza per portare armi fuori casa non può quindi determinare, né aggravare, un eventuale rischio di abuso delle stesse da parte del ricorrente, una volta che egli sia abilitato a detenerle in casa” in virtù del provvedimento prefettizio che gli consente di detenere le armi presso la propria abitazione.
    Si apre quindi uno scenario importante in termini di relazione tra i provvedimenti prefettizi inerenti la possibilità di detenere le armi e quelli questorili in merito alla loro utilizzazione per finalità venatorie o altro.
    In ogni caso, è assodato che il T.A.R. Toscana abbia ritenuto illegittimo il provvedimento del Questore di Firenze che ha negato il rilascio del porto d’armi per uso caccia ad un soggetto che fosse già abilitato a detenere le stesse ed al quale non potevano essere mosse altre censure se non quelle riferite ad un episodio risalente e rimasto del tutto isolato nell’ambito di una vita specchiata ed immune da censure.
    Il precedente è di quelli che possono far fare un passo avanti alle legittime richieste di numerosi cacciatori che si vedono negare il rilascio del porto d’armi per motivi spesso preconcetti e senza che l’Autorità analizzi ed approfondisca a dovere le specifiche situazioni individuali.
    Prato, 6 maggio 2020
    Avv. Pietro G. Bettarini Avv. Tommaso Bertini
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