Uso richiamo elettronico in assenza di mezzi adatti all’abbattimento o alla cattura

Non per strafare col "da noi," ma pensando che a molti interessi sapere come vanno le cose in altri paesi (o altri mondi), devo dire che qui non solo puoi addestrare il cane ovunque (terreni pubblici, terreni privati che o uno possiede o nel quale uno ha il permesso di entrare, se di altri) usando fantocci, lanciafantocci con sparo, ecc. a caccia aperta o a caccia chiusa, ma puoi anche usare piccioni domestici o torraioli catturati, lanciati o da gabbie come quelle del tiro al piccione con radiocontrollo per lo sgancio o a mano da un partner, e il fucile per abbattere i piccioni. o anche quaglie d'allevamento o anatre domestiche. Naturalmente, se ti approfitti di questa liberta' per uccidere animali selvatici e se ti acchiappano, te lo fanno come Porta Capuana. E senza voler fare incazzare di proposito i vari Furio Sacchi che a volta infestano questo ed altri fora (poi se si incazzano a me che me ne frega? Faranno fatica doppia, una a incazzarsi, l'altra a scazzarsi), devo aggiungere una mia considerazione: dove imperano i "furbi" che si approfittano dela liberta', prima o poi la liberta' viene ristretta. Forse se cosi' tanti in "certi" paesi (non faccio nomi) non facessero i furbi, e se la "furbizia" non fosse un sistema di vita non solo accettabile, ma persino raccomandata a tutti come modo di vivere bene, ci sarebbe piu' liberta', e non solo nel campo venatorio.
 
L'addestramento del cane fuori dai periodi consentiti è sanzionabile.
L'uso dei richiami elettronici non in atteggiamento di caccia secondo me no, altriment dovrebbe essere proibita la vendita.
 
Scordatelo.
La legge è ( sbagliata...si) ma altrettanto chiara.
L'art 21 poi non lascia spazio a dubbi. È vietato a chiunque in qualsiasi giorno dell'anno. Sempre quindi.
Punto. Stop.
Guarda per esempio la lettera P stesso Art. Ti rimanda - per le eccezioni temporali - all'art.5. Non lascia scampo...

Questa mattina ho fatto due telefonate: ad una guardia e ad un avvocato. Tutti e due mi hanno confermato che "ASSOLUTAMENTE NON SI CORRE NESSUN PERICOLO" se non (ripeto non) si è in atteggiamento di caccia. Quindi posso tranquillamente mettermi all'ombra di una pianta a leggere un libro e attivare il richiamo elettrico. Addirittura, prendendo la legge alla lettera, se un cacciatore, durante la caccia, ha il registratore spento, teoricamente (ma solo teoricamente) potrebbe non essere multato, in quanto ne è vietato l'uso e non la detenzione. Questo è stato riferito alle guardie che avevano chiesto chiarimenti ad un giudice. Comunque, le guardie della mia provincia, se te lo trovano quando stai cacciando, anche se è spento, il verbale non te lo risparmiano nemmeno se piangi in cinese.
 
Certo che, anche se la norma non è chiarissima, col richiamo o senza, se manca l'intenzione o i mezzi per catturare o uccidere la selvaggina non puo mai parlarsi di atteggiamento di caccia e quindi la "passeggiata" col cane è sanzionabile solo come addestramento del cane in zone o periodi non consentiti, a meno che il giudice non ritenga di poter catturare le quaglie a mani nude!!

Poi, la realta è un po diversa. Io vivo a Palermo e, purtroppo, devo dire che nel palermitano nel periodo di passa ( e poi da settembre in poi) sono attivi parecchi richiami ben distinguibili nelle notti silenziose e spesso c'e chi, il mattino seguente, oltre a dedicarsi all'addestramento del cane, spara senza pudore e al sopraggiungere delle guardie forestali imbosca armi e prede e se la da a gambe.
Cosi, spesso gli "addestratori" di cani (bracconieri) vengono identificati attraverso le targhe delle macchine.

Adesso non conosco il caso specifico oggetto della sentenza, e comunque senza la prova dell'arma e della selvaggina abbattuta è difficile parlare di attività di caccia, ma mi resta piu di qualche dubbio........
 
Allora siccome ho un "coso" dentro i pantaloni mi possono accusare di essere uno stupratore anche se non lo uso in quel "modo"?
Il "coso" a casa non ce lo puoi lasciare.
Almeno il mio è attaccato e non si smonta....

Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
 
I soliti "furbi"! Io ho un vecchio compagno di scuola che abita a Roma e usa il richiamo elettronico per le quaglie durante la notte (non so dove cacci). La mattina lo spegne e razzola tutt'intorno dove aveva il richiamo e dove le quaglie si sono concentrate--e se ne frega del limite di carniere. Anche se e' un vecchio amico, spero sempre che un giorno lo pizzichino.
 
Io il richiamo non l'ho mai usato anche perché non l'ho mai comprato. Per quanto riguarda la non sanzionabilità dell'utilizzo ai fini " didattici".... perdonatemi ma ho i miei dubbi.
La Legge 157 è una legge, e le leggi non hanno "singoli" destinatari !! Intendo dire che solo perché è una legge venatoria non è dedicata esclusivamente ai cacciatori !! Quindi quando si parla di divieti... recita articolo: è vietato a chiunque !!! Questo chiunque - secondo me - è anche chi vuole fare birdwatching o chi vuole allenare ( allenare !!???) il cane.
Poi.. se volete vivere l'emozione indiscussa della Forestale che ti viene incontro... fate pure !
 
... Poi.. se volete vivere l'emozione indiscussa della Forestale che ti viene incontro... fate pure !
Personalmente non mi preoccupo. Se una guardia provinciale mi dice che hanno chiesto ad un giudice, non vedo perchè dovrei preoccuparmi. Se poi aggiungo che un avvocato mi ha assicurato che non mi può succedere "ASSOLUTAMENTE NULLA", a maggior ragione mi sento tranquillo. Ritengo anch'io, come mi è stato riferito, che il divieto di cui si parla faccia riferimento alla caccia e non ad altro. Sono possibili altre interpretazioni? Certo! Ma, a quel punto, se consideriamo che un qualunque persona in divisa possa interpretarel la legge come meglio crede, sarebbe meglio rimanere a casa e appendere il fucile al chiodo. Sono anche convinto che le guardie, prima d'ottenere la nomina, debbano dimostrare un minimo di competenza per evitare verbali fantasiosi. Se fra tanti iscritti, ci fosse un legale, sarebbe sicuramente gradito un suo parere.
 
Trovato su Caccia Passione un articolo del 15/02/13 (basta cercare; divieto fonofilo 2019 con google)

Richiami da Caccia: Quando sono in attività, i cacciatori ricorrono, talvolta, ad alcuni stratagemmi che attirano la preda nel luogo prescelto per l’abbattimento. Questi stratagemmi, nel gergo venatorio, vengono chiamati “richiami “ o “attiranti”, ma, si possono usare?
Si tratta di accessori utilizzati sia per la caccia agli uccelli che agli ungulati. Sul fronte dei richiami da caccia esiste però un’annosa polemica, ma anche tanta confusione, perché alcuni metodi “attiranti” sono severamente vietati dalla Legge nazionale sulla Caccia. Intanto, prima di addentrarci sui contenuti della Legge, è utile sapere che i richiami e gli attiranti da caccia si possono dividere in richiami vivi, sonori e inerti.
I primi sono composti da uccelli vivi; i secondi, da dispositivi che imitano il canto degli uccelli o dell’ungulato e dei suoi piccoli; gli ultimi, da sostanze inerti che attirano la preda a livello visivo od olfattivo.
Il divieto assoluto ai richiami da caccia sussiste per quelli sonori a funzionamento meccanico, elettromagnetico ed elettronico. L’articolo 21, lettera “r” ,della Legge 157/1992 sulla Caccia, infatti, recita testualmente: “E’ vietato a chiunque usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.”
La Legge prevede anche l’applicazione di sanzioni amministrative e penali per chi contravviene a tale divieto. Nonostante l’articolo di legge, sono, però, tantissimi coloro che, affacciandosi al mondo venatorio per la prima volta, non riescono a capire quali siano i richiami da poter usare per la caccia e quali no, anche perché sul mercato non esiste alcun divieto di vendita dei richiami sonori meccanici ed elettronici. Questi ultimi, infatti, vengono regolarmente prodotti e commercializzati dalle aziende, realizzando, di fatto, il solito paradosso all’italiana, ovvero il divieto d’uso, ma non di vendita.
Ma che senso ha comprare dei richiami da caccia elettronici e tecnologicamente avanzati senza, poi, avere la possibilità di usarli?
Il paradosso è presto svelato: i richiami sonori meccanici, elettronici ed elettromagnetici si possono usare solo per hobby e nel birdwatching, cioè nell’attività hobbistica di osservazione degli uccelli. Nell’attività venatoria, per rispettare la legge, si ricorre spesso ai richiami sonori a fiato. In commercio esistono dei fischietti che emanano proprio il grugnito del cinghiale o il bramito del cervo. Altri attiranti per ungulati presenti in commercio, degli spray odorosi che attirano la selvaggina da catturare.
 

Alberto 69

Capo Redattore Rassegna stampa
Membro dello Staff
Supermoderatore
Utente Premium
Messaggi
21,272
Punteggio reazioni
8,034
Punti
650
fonofil.jpg


E’ capitato la scorsa primavera: in tre gironzolavano nelle campagne palermitane alla ricerca di quaglie da fare annusare ai propri cuccioli, senza fucili o altri mezzi di cattura, solo un richiamo elettronico, la quagliaia, per intenderci. Quale immondo reato avevano commesso per suscitare l’intervento, con appostamento notturno, di qualche zelante forestale? Il reato di esercizio di caccia in tempo di divieto. Sì, avete capito bene, “esercizio di caccia”. Ora, che un macroscopico errore del genere sia commesso dallo zelante forestale e passi, ma che un Giudice commetta lo stesso errore – nonostante la difesa composta dagli Avv. Francesca Di Giunta e Giuseppe Fiorenza spieghi minuziosamente che senza armi, senza munizioni, senza reti, senza trappole non è possibile né abbattere né catturare quaglie – ha due sole spiegazioni: ho non ha letto le carte, o ha un concetto di “caccia” personale distante mille miglia da quello ssato dalla Legge.

Meno male che il Presidente della FSDC della sezione prov.le di Palermo ha immediatamente intuito il macroscopico errore posto in essere dagli agenti e, attivatosi, ha messo quei cacciatori nelle migliori condizioni per potersi difendere. Sta di fatto, cari amici, che per una “fesseria del genere” è dovuta intervenire, addirittura, la Suprema Corte di Cassazione e annullare tutto.

Pazzesco, ma vero.

Avv. Giovanni Di Giunta

P.s. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum (tradotto signica “passi per questa volta”).


Sentenza-di-annullamento Download
 

Allegati

  • photo66581.jpg
    photo66581.jpg
    32.2 KB · Visite: 0
Meno male che non li hanno trovati colpevoli di procurato allarme... alle quaglie. Scherzi a parte, ho letto che ci sara' un convegno in Italia nel quale saranno dibattuti temi relativi alla "malagiustizia" italiana, al quale partecipera' anche Amanda Knox, che di tale malagiustizia e' stata una famosa vittima. Secondo me, lo ripeto, uno dei problemi e' che i giudici e magistrati italiani non sono eletti dal popolo e una volta incollati alla poltrona ci possono restare per sempre, credo, anche se sono incompetenti o di parte. Nel caso esposto in questo forum, non credo che il giudice non fosse stato al corrente delle leggi vigenti. Probabilmente e' un giudice Brambillesco. E chi ha pagato le spese legali per questo falso arresto e processo da operetta?
 
Rimane il reato di utilizzo mezzi illeciti ai fini del richiamo.
L'art. 43 lettera R vieta " a chiunque" - indipendentemente dal fine - l'uso di richiami acustici.

Buongiorno A.le. Nella legge nr 157/92, non esiste questo articolo, e non esiste neppure nella legge regionale del Veneto. Non conosco quella regionale del Lazio. Comunque, lo strumento elettromagnetico è vietato durante la caccia, ma non mi risulta ne sia vietata la detenzione o l'uso. Però è possibile che io mi sbagli, nel qual caso, al fine d'evitare dei problemi, mi farebbe piacere avere ulteriori informazioni. Ti ringrazio se mi potrai fornire riferimenti in merito. Un saluto.
 
Buongiorno A.le. Nella legge nr 157/92, non esiste questo articolo, e non esiste neppure nella legge regionale del Veneto. Non conosco quella regionale del Lazio. Comunque, lo strumento elettromagnetico è vietato durante la caccia, ma non mi risulta ne sia vietata la detenzione o l'uso. Però è possibile che io mi sbagli, nel qual caso, al fine d'evitare dei problemi, mi farebbe piacere avere ulteriori informazioni. Ti ringrazio se mi potrai fornire riferimenti in merito. Un saluto.

Infatti mi sono confuso - non c'ho più la memoria di una volta....e anche altre cose....
L'articolo è il 21 - lettera R
Scusa.
 
fonofil.jpg


E’ capitato la scorsa primavera: in tre gironzolavano nelle campagne palermitane alla ricerca di quaglie da fare annusare ai propri cuccioli, senza fucili o altri mezzi di cattura, solo un richiamo elettronico, la quagliaia, per intenderci. Quale immondo reato avevano commesso per suscitare l’intervento, con appostamento notturno, di qualche zelante forestale? Il reato di esercizio di caccia in tempo di divieto. Sì, avete capito bene, “esercizio di caccia”. Ora, che un macroscopico errore del genere sia commesso dallo zelante forestale e passi, ma che un Giudice commetta lo stesso errore – nonostante la difesa composta dagli Avv. Francesca Di Giunta e Giuseppe Fiorenza spieghi minuziosamente che senza armi, senza munizioni, senza reti, senza trappole non è possibile né abbattere né catturare quaglie – ha due sole spiegazioni: ho non ha letto le carte, o ha un concetto di “caccia” personale distante mille miglia da quello ssato dalla Legge.

Meno male che il Presidente della FSDC della sezione prov.le di Palermo ha immediatamente intuito il macroscopico errore posto in essere dagli agenti e, attivatosi, ha messo quei cacciatori nelle migliori condizioni per potersi difendere. Sta di fatto, cari amici, che per una “fesseria del genere” è dovuta intervenire, addirittura, la Suprema Corte di Cassazione e annullare tutto.

Pazzesco, ma vero.

Avv. Giovanni Di Giunta

P.s. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum (tradotto signica “passi per questa volta”).


Sentenza-di-annullamento Download

Se sono stati condannati per "esercizio di caccia" è una pazzia, però poteva essere contestato l'addestramento cani in un periodo non consentito. In ogni caso mi sembra un accanimento assurdo.
 
Bene, ho letto la sentenza in argomento. Sicuramente è stata fatta giustizia perché la passeggiata con il cane per fargli vedere qualche quaglia, senza fucile, reti o altro strumento "atto ad uccidere stordire o catturare" la selvaggina non puo essere considerata attivita venatoria o meglio atteggiamento di caccia.
Detto cio aggiungo che , chiaccherando con amici , ho saputo che uno dei soggetti mandati a processo il fucile non ce l'ha proprio ... perche glielo hanno sequestrato anni addietro oltre alla revoca del porto d'armi ...
Forse anche questo ha pesato sulla decisione di alcuni giudici??
 
Infatti mi sono confuso - non c'ho più la memoria di una volta....e anche altre cose....
L'articolo è il 21 - lettera R
Scusa.

Per come la vedo io, credo che si faccia riferimento all'uso di tali strumenti durante l'esercizio venatorio, però... chissà come la può interpretare una guardia o un giudice. In settimana chiederò informazioni al presidente provinciale della mia associazione. Essendo un avvocato esperto im materia venatoria, mi auguro che mi possa confermare il lecito utilizzo anche a caccia chiusa.
 
........ Essendo un avvocato esperto im materia venatoria, mi auguro che mi possa confermare il lecito utilizzo anche a caccia chiusa.

Scordatelo.
La legge è ( sbagliata...si) ma altrettanto chiara.
L'art 21 poi non lascia spazio a dubbi. È vietato a chiunque in qualsiasi giorno dell'anno. Sempre quindi.
Punto. Stop.
Guarda per esempio la lettera P stesso Art. Ti rimanda - per le eccezioni temporali - all'art.5. Non lascia scampo...
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto