PdA e divieto di detenzione: non sufficiente la frequentazione di pregiudicati

Le armi non sono dove vive il padre pregiudicato, il detentore e le armi le ha in un'altra abitazione. Ci sono stati casi che ai possessori di porto d'arma gli è stata tolta la detenzione. Io conoscevo una persona che prima di andare a caccia doveva andare a prendere il fucile dall'amico. Ci sono altri casi che pur avendo la detenzione e porto per uso sportivo gli viene vietato di detenere munizioni. Ci sono porto d'armi dove è concesso di esercitare la caccia solo da appostamento fisso. Sul mio libretto di porto d'arma c'è scritto: "LIBRETTO PERSONALE Per LICENZA DI PORTO DI FUCILE" non c'è nessun timbro aggiunto. Sulla licenza è scritto: "SI AUTORIZZA il sig. ………………. nato a ………. a portare il fucile anche per uso caccia a più di due colpi.
 
Le armi non sono dove vive il padre pregiudicato, il detentore e le armi le ha in un'altra abitazione. Ci sono stati casi che ai possessori di porto d'arma gli è stata tolta la detenzione. Io conoscevo una persona che prima di andare a caccia doveva andare a prendere il fucile dall'amico. Ci sono altri casi che pur avendo la detenzione e porto per uso sportivo gli viene vietato di detenere munizioni. Ci sono porto d'armi dove è concesso di esercitare la caccia solo da appostamento fisso. Sul mio libretto di porto d'arma c'è scritto: "LIBRETTO PERSONALE Per LICENZA DI PORTO DI FUCILE" non c'è nessun timbro aggiunto. Sulla licenza è scritto: "SI AUTORIZZA il sig. ………………. nato a ………. a portare il fucile anche per uso caccia a più di due colpi.

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Leggi bene Nicola, ameno che tu non lo abbia per difesa personale, c'è scritto: "a portare il fucile per uso di caccia a più di due colpi". Una volta anche qui c'erano quei cedolini, ma la parola "anche" veniva depennata. Ma credo che tutti i modelli delle Questure siano uguali, si parla del "Mod. 123 P.S. (reg. P.S. - Art. 61)
 
Il famoso "anche" è storia vecchia, sembra sia stato ripristinato da una circolare del Ministero dell'interno del 22/10/96. Mi sono informato e questa circolare si trova sulla Gazzetta Ufficiale n° 242 del 15/10/96. Se sulla mia licenza non hanno depennato il famoso "anche" o è stata una svista o è stata la circolare del Ministero dell'interno. Se dopo questa circolare ci sono state altre non lo so. Con "anche" o senza "anche" di fatto non cambia niente, io continuo ad utilizzare il fucile per caccia, per tiro a volo e volendo anche per il tiro dinamico. Visto che la legge mi permette di fare altre attività che non centrano con la caccia è più logico la scritta "anche"
 

Alberto 69

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Nel negare la detenzione di armi ad un soggetto, la Prefettura non può limitarsi a citare le frequentazioni con soggetti controindicati, come dei pregiudicati, ma occorre una motivazione più articolata, che coinvolga il complesso della condotta di vita recente del soggetto interessato, unitamente alla valutazione dell’effettiva incidenza delle frequentazioni sulla sua affidabilità.[/h]
TAR Campania – Napoli, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 569

Il Tar Campania (sentenza n. 569/2019) bacchetta la Prefettura, che aveva vietato la detenzione di armi ad una persona solamente per i legami di questa con un soggetto pregiudicato (in questo caso il padre).

L’amministrazione aveva vietato la detenzione di armi dell’interessato perché il padre aveva dei precedenti penali, ed era “verosimile” che l’interessato frequentasse l’abitazione dei genitori.

Tuttavia, secondo il Tar, in tema di porto d’armi così come in tema di divieto di detenzione di armi, la motivazione deve rispettare le regole generali in tema di discrezionalità amministrativa.

In particolare non è sufficiente una motivazione che non prenda in considerazione anche l’effettiva personalità del soggetto: in mancanza il giudizio sulla capacità di abuso delle armi e sull’assenza di affidabilità non sarebbe stato effettuato nei confronti del soggetto detentore ma riguarderebbe una terza persona, estranea al procedimento. [h=3]Divieto di detenzione del porto d’armi e corretto esercizio della discrezionalità amministrativa[/h]
La premessa generale del TAR è che anche in tema di porto d’armi si devono applicare le regole generali della discrezionalità amministrativa.

Secondo i precedenti del Tar Campania medesimo, in tema di divieto di detenzione e porto d’armi il potere discrezionale della Pubblica amministrazione va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza.

Occorre dar conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi: ne consegue che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere comprovato, ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità [h=3]Gli episodi che possono incidere negativamente sulla valutazione di moralità[/h]
Andando più nello specifico, il Tar sostiene che la valutazione di assenza dei requisiti di moralità deve essere ricollegata ad episodi veramente significati.

Si legge nella sentenza che “la valutazione di segno negativo in ordine al possesso di detto requisito deve, in ogni caso, collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l’idoneità a coinvolgere l’intera vita familiare, sociale e di relazione dell’interessato vengano a incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull’assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare la rilascio della licenza di polizia”. [h=3]Il caso della frequentazione dei soggetti pregiudicati[/h]
Applicando i principi di cui sopra, il Tar Napoli, basandosi sui propri precedenti, ha negato la sufficienza della frequentazione di terzi pregiudicati per vietare la detenzione di armi, anche nel caso di rapporti di parentela.

Secondo la sentenza“l’Amministrazione procedente non può (…) limitarsi ad addurre il solo fatto che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati ovvero che è legato a taluno di essi da rapporto di parentela o di affinità, senza in concreto valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi”.

Pertanto un’adeguata motivazione del divieto non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto nel provvedimento, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (T.A.R. Piemonte sez. I 29 luglio 2014 n. 1318).

E ciò perché i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti le licenze di Polizia devono essere sempre desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative.

Fonte:giurdanella.it
 

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Da noi se uno e' un "felon" che ha scontato una pena per reati di violenza non puo' vivere o entrare in una casa dove ci sono armi. Percio' se mia moglie avesse commesso un tale reato, o dovrei sbarazzarmi delle armi o di mia moglie. (Indovina di chi o cosa mi sbarazzerei?????:)). Se tenessi in casa armi e moglie, sarebbe mia moglie a ritornare in galera per aver violato la legge.
 
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