Esercizio della caccia con richiami vietati e sospensione licenza di porto di fucile

Alberto 69

Capo Redattore Rassegna stampa
Membro dello Staff
Supermoderatore
Utente Premium
Messaggi
21,273
Punteggio reazioni
8,087
Punti
650
legge-3.jpg


TAR Calabria (RC) n. 902 del 9 ottobre 2018

L’art. 32 l.n. 157/92 ha carattere speciale rispetto alla prescrizione di cui all’art. 10 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, che ha carattere generale.Nel caso in esame era stata contestata l’ipotesi contravvenzionale di cui alla lett. h) dell’art. 30, per l’esercizio della caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’art. 21, comma 1, lettera r), ed il contravventore ha definito il procedimento con l’oblazione. L’Autorità amministrativa – tenuta ad applicare la norma speciale di cui all’art. 32 l.n. 157 cit. e non già l’art. 10 TULPS -, avrebbe potuto disporre la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia nei confronti del ricorrente soltanto in presenza di condanna definitiva o dell’intervenuto pagamento dell’oblazione, e della recidiva, come espressamente previsto dall’art. 32, comma 1, lettera a) della L. n. 157/1992 per il caso della lett. h) dell’art. 30.

Sentenza Download


Fonte:lexambiente.it
 

Allegati

  • photo63935.jpg
    photo63935.jpg
    22 KB · Visite: 0
Se sbaglio correggetemi, la questura aveva disposto la sospensione del pda X 1 anno perché sorpreso con richiamo acustico, lui essendo che aveva fatto l'oblazione con pagamento di sanzione ha fatto ricorso vincendolo xchè con l'oblazione effettuata quel tipo di reato è stato estinto, giusto
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto