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[h=2]CESSIONE DI ARMI[/h]
COME FARE:
[h=3]La Legge[/h] I privati possono cedere armi ad altri rispettando le norme emanate.
Per l'acquisto di un arma si deve essere in regola con le norme, cioè avere un nulla osta per l'acquisto rilasciato dalla Questura o una licenza di porto d'armi valida. Cosi è se si acquista un arma nuova in armeria o se la si acquista da altra persona anche privato; si devono rispettare le regole dettate dal TULPS e dalla Legge 110/75.
Dal 5 nov. 2015 la capacità dei caricatori delle sole armi comuni o da caccia (escluse le sportive) deve essere limitata a 5 colpi per armi lunghe e 15 per armi corte, mentre le armi classificate B7 dovranno essere denunciate o ridenunciate come armi comuni (o sportive dove siano state classificate tali) dato che non si possono considerare più per uso venatorio).
Chi invece cede l'arma deve assicurarsi che chi la riceve (acquista) sia in possesso dei requisiti di legge, abbia cioè un nulla osta di acquisto valido, una licenza di porto d'armi valida, una licenza di commercio o riparazione ecc...
Dal 5 nov.2015 dovrà cedere le armi comuni o da caccia riducendone la capacità a 5 colpi per armi lunghe e 15 per armi corte, mentre per i caricatori delle armi sportive non vi è ancora alcun limite.
E' condannato chi vende un arma a chi non è in regola con le normative vigenti.
(Il venditore può non avere un porto d'armi perchè può aver acquistato l'arma con il solo nulla osta o non avere più rinnovato la licenza di P.A. ciò non impedisce di vendere le proprie armi ma solo di acquistarne altre )
La cessione si effettua con scrittura privata tra i due arbitrati, chi cede scrive di suo pugno dietro una fotocopia della denuncia o sul prestampato qui sotto lincato, la volontà di cedere l'arma alla persona indicata (indicando caratteristiche è matricole nonchè dati dell'acquirente). L'acquirente riceve l'arma e in breve tempo (entro 72 ore dall'entrata in possesso dell'arma) provvede a fare denuncia di detenzione presso gli uffici preposti consegnando la copia della denuncia con la dichiarazione di cessione e la propria denuncia delle armi, quindi provvede ad espletare le prassi di rito prendendosi in carico l'arma acquistata come se l'avesse acquistata da una qualsiasi armeria. Chi cede, dovrà a sua volta recarsi presso gli uffici preposti per far cancellare dalla sua denuncia l'arma appena ceduta.
Il venditore non è tenuto a consegnare alcuna copia della propria denuncia ma l'acquirente deve assicurarsi che l'arma sia di proprietà del venditore e non sia un arma clandestina. FACSIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSIONE ............................. formato Open Office (programma open-source scaricabile gratuitamente dalla rete)
[h=3]SEGNALAZIONI HANNO EVIDENZIATO LA CIRCOLAZIONE DI PORTO D'ARMI FALSI: CHI VENDE SAREBBE OPPORTUNO FOTOCOPIASSE (oggi basta un telefonino) ANCHE LA CARTA D'IDENTITA' E IL CODICE FISCALE DELL'ACQUIRENTE E MAGARI L'ACQUIRENTE STESSO SE SI HANNO DEI DUBBI O NON LO SI CONOSCE.[/h]
La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi. Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente.
L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione. Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.
Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
L'accertamento della capacita' tecnica non e richiesta per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge. La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorita' di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.
L'articolo 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato. [h=3]VENDITA E ACQUISTO ARMI[/h]Come acquistare, vendere o trasferire un arma anche tra privati.
Chiunque sia intenzionato ad acquistare un arma deve essere "abilitato" a farlo e quindi essere in possesso di una licenza che gli permetta l'acquisto e la detenzione. Queste licenze sono svariate:
1) NULLA OSTA: è un permesso di acquisto con validità di 30 giorni e per il numero di armi indicate, non permette in porto dell'arma ne la frequenza ad un poligono, all'atto dell'acquisto questo viene ritirato dall'armiere.
2) PORTO D'ARMI SPORTIVO, DA CACCIA O DA DIFESA: queste licenze permettono non solo il trasporto o il porto dell'arma ma anche l'acquisto in qualsiasi armeria Italiana e della Comunità Europea (vedi acquisto all'estero) di armi, polveri per ricarica e munizioni.
I documenti elencati sopra sono rilasciati dalla Questura, (Commissariato o Comando Carabinieri dove presente), solo dopo che il richiedente ha inoltrato una regolare domanda con allegati i documenti richiesti, che possono variare da una Questura all'altra, quindi informatevi prima presso il rispettivo ufficio preposto. Lo stesso ufficio esegue un controllo approfondito e se non risultano ostacoli al rilascio della licenza, questa viene consegnata al richiedente entro 120 giorni.
Per il rilascio del nulla osta all'acquisto delle armi e munizioni:
Il modulo di richiesta è disponibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri di zona, compilato e può essere consegnato nei seguenti modi: · direttamente a mano presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri di zona (producetelo in duplice copia e pretendete che una vi sia ritornata timbrata, datata e firmata quale ricevuta);· per posta raccomandata con avviso di ricevimento; · per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Alla richiesta si deve allegare: la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (va bene anche la scuola guida). Prima occorre andare dal proprio medico di base, ottenere il certificato anamnestico, la ricevuta di versamento di euro (ritirare i bollettini prestampati presso gli uffici di PS) - la documentazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia (congedo militare) o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;· una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti: o di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi (certificato anagrafico di stato di famiglia); o di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.
Meglio se al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti. Per il rilascio del porto d’armi ad uso sportivo sono necessari i seguenti documenti:
Il modulo di richiesta è disponibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri di zona, compilato e può essere consegnato nei seguenti modi: · direttamente a mano presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri di zona (producetelo in duplice copia e pretendete che una vi sia ritornata timbrata, datata e firmata quale ricevuta);· per posta raccomandata con avviso di ricevimento; · per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Alla richiesta si deve allegare:· una marca da bollo da € XXXX, da applicare sulla licenza; · la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (va bene anche la scuola guida). Prima occorre andare dal proprio medico di base, ottenere il certificato anamnestico.· la ricevuta di versamento di euro (ritirare i bollettini prestampati presso gli uffici di PS) per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei 6 anni, (il costo del libretto è maggiore per la versione bilingue);· due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;· la documentazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia (congedo militare) o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;· una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti: o di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi (certificato anagrafico di stato di famiglia); o di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.
Meglio se al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti. Per il rilascio del porto d’armi ad uso venatorio sono necessari i seguenti documenti:
Il modulo di richiesta è disponibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri di zona, compilato deve essere consegnato nei seguenti modi: · direttamente a mano presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri di zona (producetelo in duplice copia e pretendete che una vi sia ritornata timbrata, datata e firmata quale ricevuta); · per posta raccomandata con avviso di ricevimento; · per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Alla richiesta vanno allegati: · una marca da bollo da € XXXX, da applicare sulla licenza; · la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (va bene anche la scuola guida). Prima occorre andare dal proprio medico di base, ottenere il certificato anamnestico, e col certificato in mano andare del medio legale di cui sopra; · una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria (rilasciata dopo un esame); · la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative (ritirare i bollettini prestampati presso gli uffici di PS); · la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni; · la ricevuta di versamento per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è maggiore per la versione bilingue); · due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto; · la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia (congedo militare) o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale; · una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti: o di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; o le generalità delle persone conviventi (certificato anagrafico di stato di famiglia); o di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.
Meglio se alle dichiarazioni sostitutive viene presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.
Chi è in possesso delle licenze sopra elencate può detenere nella propria abitazione:
1) fino ad un massimo di 3 armi classificate comuni da sparo;
2) fino ad un massimo di 6 armi classificate per uso sportivo;
3) un numero illimitato di armi "ad uso venatorio"
4) fino ad un massimo di 8 armi antiche, artistiche o rare, (di produzione antecednti il 1890);
5) fino ad un massimo di 200 cartucce per arma corta o non da caccia;
6) fino ad un massimo di 1500 cartucce per uso venatorio;
7) fino ad un massimo di 5kg di polvere da sparo per ricarica.
(per la polvere da sparo bisogna calcolare quella già presente nelle munizioni cariche)
Ed ora veniamo al tema di questo articolo: l'acquisto e la vendita anche tra privati.
Acquisto armi in armeria:
E' il modo più semplice e sicuro per acquistare un arma, una volta in possesso di una delle licenze elencate sopra, ci si può recare presso un armeria e acquistare l'arma scelta, sarà l'armiere a provvedere a tutto il resto. Ricordate di provvedere entro 72 ore a depositare presso l'ufficio armi della vostra Questura la denuncia di detenzione (scaricabile e stampabile in formato Open Office).
[h=3]Acquisto/vendita armi da un privato:[/h]Chi vende non deve essere in possesso di alcuna licenza ma solo essere il legittimo proprietario dell'arma e avere l'originale della denuncia di detenzione.
Il venditore dietro a una copia della denuncia o su un foglio bianco sottoscrive la propria volontà di vendere l'arma indicata, riportandone i dati essenziali.
Si premura anche di farne copia da tenersi oltre alla copia della licenza dell'acquirente, infatti la Legge punisce chi cede armi a chi non ne ha alcun diritto, quindi per dimostrare di aver verificato quanto richiesto dalle norme il miglior sistema è di fotocopiare la licenza dell'acquirente e allegarla ai documenti di vendita che il venditore consegnerà al proprio ufficio armi.
Entrambi (acquirente e venditore anche in momenti diversi ma sempre entro 72 ore), provvederanno a rinnovare le loro denunce di detenzione l'uno depennando l'erma venduta e quindi rifacendo ex-novo la stessa denuncia e l'altro aggiungendo quella acquistata usando il modulo di acquisto/detenzione su cui riporterà i dati del venditore. E' importante che di tutti i movimenti che si fanno delle armi si tenga copia fotostatica. Il venditore non è obbligato a dare copia della denuncia armi all'acquirente ma l'acquirente deve assicurarsi oltre qualsiasi ragionevole dubbio, che chi vende sia il reale proprietario dell'arma e non un erede senza titolo alcuno o ancor peggio che l'arma sia clandestina.
Cosa scrivere:
chi vende deve dichiarare per scritto la sua volontà a vendere, lo fa apponendo dietro una copia della denuncia o su altro documento quanto qui riportato:
Io sottoscritto (cognome e nome), nato a (città) il (data), CEDO al sig. (cognome e nome), nato a (città) il (data), in possesso di regolare licenza di (tipo di licenza), (numero e data di rilascio), l'arma da me detentua tipo: (descrivere l'arma come è esposto nella denuncia riportandone tutti i dati); di questa è opportuno tenersene una copia insieme alla copia della licenza del compratore. Modulo di cessione.
ATTENZIONE: perchè una dichiarazione sia valida (un qualsiasi scritto privato) deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità del firmatario.
Acquisto/vendita all'estero:
per l'acquisto o la vendita anche tra privati ma che sono residenti in Paesi diversi tra loro (anche se nella Comunità Europea), chi acquista deve munirsi di regolare licenza di importazione rilasciata dalla Pefettura.
Inserimento armi in collezione:
se si possiedono già un numero di armi al massimo delle possibilità permesse dalla legge si possono acquistare altre armi ma preventivamente si deve richiedere il permesso di collezione. Solo allora si potranno acquistare nei modi sopra esposti producendo un apposita richiesta.
Acquisto/vendita per corrispondenza:
non è consentita ai privati senza licenza del Prefetto.
Fonte by tiro pratico
COME FARE:
- Feb. 2018
[h=3]La Legge[/h] I privati possono cedere armi ad altri rispettando le norme emanate.
Per l'acquisto di un arma si deve essere in regola con le norme, cioè avere un nulla osta per l'acquisto rilasciato dalla Questura o una licenza di porto d'armi valida. Cosi è se si acquista un arma nuova in armeria o se la si acquista da altra persona anche privato; si devono rispettare le regole dettate dal TULPS e dalla Legge 110/75.
Dal 5 nov. 2015 la capacità dei caricatori delle sole armi comuni o da caccia (escluse le sportive) deve essere limitata a 5 colpi per armi lunghe e 15 per armi corte, mentre le armi classificate B7 dovranno essere denunciate o ridenunciate come armi comuni (o sportive dove siano state classificate tali) dato che non si possono considerare più per uso venatorio).
Chi invece cede l'arma deve assicurarsi che chi la riceve (acquista) sia in possesso dei requisiti di legge, abbia cioè un nulla osta di acquisto valido, una licenza di porto d'armi valida, una licenza di commercio o riparazione ecc...
Dal 5 nov.2015 dovrà cedere le armi comuni o da caccia riducendone la capacità a 5 colpi per armi lunghe e 15 per armi corte, mentre per i caricatori delle armi sportive non vi è ancora alcun limite.
E' condannato chi vende un arma a chi non è in regola con le normative vigenti.
(Il venditore può non avere un porto d'armi perchè può aver acquistato l'arma con il solo nulla osta o non avere più rinnovato la licenza di P.A. ciò non impedisce di vendere le proprie armi ma solo di acquistarne altre )
La cessione si effettua con scrittura privata tra i due arbitrati, chi cede scrive di suo pugno dietro una fotocopia della denuncia o sul prestampato qui sotto lincato, la volontà di cedere l'arma alla persona indicata (indicando caratteristiche è matricole nonchè dati dell'acquirente). L'acquirente riceve l'arma e in breve tempo (entro 72 ore dall'entrata in possesso dell'arma) provvede a fare denuncia di detenzione presso gli uffici preposti consegnando la copia della denuncia con la dichiarazione di cessione e la propria denuncia delle armi, quindi provvede ad espletare le prassi di rito prendendosi in carico l'arma acquistata come se l'avesse acquistata da una qualsiasi armeria. Chi cede, dovrà a sua volta recarsi presso gli uffici preposti per far cancellare dalla sua denuncia l'arma appena ceduta.
Il venditore non è tenuto a consegnare alcuna copia della propria denuncia ma l'acquirente deve assicurarsi che l'arma sia di proprietà del venditore e non sia un arma clandestina. FACSIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSIONE ............................. formato Open Office (programma open-source scaricabile gratuitamente dalla rete)
[h=3]SEGNALAZIONI HANNO EVIDENZIATO LA CIRCOLAZIONE DI PORTO D'ARMI FALSI: CHI VENDE SAREBBE OPPORTUNO FOTOCOPIASSE (oggi basta un telefonino) ANCHE LA CARTA D'IDENTITA' E IL CODICE FISCALE DELL'ACQUIRENTE E MAGARI L'ACQUIRENTE STESSO SE SI HANNO DEI DUBBI O NON LO SI CONOSCE.[/h]
SENTENZA 06448 DEL 03/07/97
In tema di reati concernenti le armi, il termine "cessione" deve intendersi coincidente non con quello di costituzione di un diritto reale a favore del cessionario, bensì con qualunque passaggio di disponibilità materiale di un'arma, per qualunque titolo avvenuto ed anche per un breve lasso di tempo: per realizzare una cessione apprezzabile sotto il profilo della durata e quindi rilevante ai fini della configurabilità dei reati di detenzione e porto illegale di un'arma, bastano anche pochi minuti di disponibilità dell'arma stessa.
Legge 18 aprile 1975, n. 110In tema di reati concernenti le armi, il termine "cessione" deve intendersi coincidente non con quello di costituzione di un diritto reale a favore del cessionario, bensì con qualunque passaggio di disponibilità materiale di un'arma, per qualunque titolo avvenuto ed anche per un breve lasso di tempo: per realizzare una cessione apprezzabile sotto il profilo della durata e quindi rilevante ai fini della configurabilità dei reati di detenzione e porto illegale di un'arma, bastano anche pochi minuti di disponibilità dell'arma stessa.
La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi. Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente.
L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione. Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.
Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
L'accertamento della capacita' tecnica non e richiesta per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge. La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorita' di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.
L'articolo 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato. [h=3]VENDITA E ACQUISTO ARMI[/h]Come acquistare, vendere o trasferire un arma anche tra privati.
Chiunque sia intenzionato ad acquistare un arma deve essere "abilitato" a farlo e quindi essere in possesso di una licenza che gli permetta l'acquisto e la detenzione. Queste licenze sono svariate:
1) NULLA OSTA: è un permesso di acquisto con validità di 30 giorni e per il numero di armi indicate, non permette in porto dell'arma ne la frequenza ad un poligono, all'atto dell'acquisto questo viene ritirato dall'armiere.
2) PORTO D'ARMI SPORTIVO, DA CACCIA O DA DIFESA: queste licenze permettono non solo il trasporto o il porto dell'arma ma anche l'acquisto in qualsiasi armeria Italiana e della Comunità Europea (vedi acquisto all'estero) di armi, polveri per ricarica e munizioni.
I documenti elencati sopra sono rilasciati dalla Questura, (Commissariato o Comando Carabinieri dove presente), solo dopo che il richiedente ha inoltrato una regolare domanda con allegati i documenti richiesti, che possono variare da una Questura all'altra, quindi informatevi prima presso il rispettivo ufficio preposto. Lo stesso ufficio esegue un controllo approfondito e se non risultano ostacoli al rilascio della licenza, questa viene consegnata al richiedente entro 120 giorni.
Per il rilascio del nulla osta all'acquisto delle armi e munizioni:
Il modulo di richiesta è disponibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri di zona, compilato e può essere consegnato nei seguenti modi: · direttamente a mano presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri di zona (producetelo in duplice copia e pretendete che una vi sia ritornata timbrata, datata e firmata quale ricevuta);· per posta raccomandata con avviso di ricevimento; · per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Alla richiesta si deve allegare: la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (va bene anche la scuola guida). Prima occorre andare dal proprio medico di base, ottenere il certificato anamnestico, la ricevuta di versamento di euro (ritirare i bollettini prestampati presso gli uffici di PS) - la documentazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia (congedo militare) o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;· una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti: o di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi (certificato anagrafico di stato di famiglia); o di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.
Meglio se al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti. Per il rilascio del porto d’armi ad uso sportivo sono necessari i seguenti documenti:
Il modulo di richiesta è disponibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri di zona, compilato e può essere consegnato nei seguenti modi: · direttamente a mano presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri di zona (producetelo in duplice copia e pretendete che una vi sia ritornata timbrata, datata e firmata quale ricevuta);· per posta raccomandata con avviso di ricevimento; · per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Alla richiesta si deve allegare:· una marca da bollo da € XXXX, da applicare sulla licenza; · la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (va bene anche la scuola guida). Prima occorre andare dal proprio medico di base, ottenere il certificato anamnestico.· la ricevuta di versamento di euro (ritirare i bollettini prestampati presso gli uffici di PS) per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei 6 anni, (il costo del libretto è maggiore per la versione bilingue);· due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;· la documentazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia (congedo militare) o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;· una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti: o di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi (certificato anagrafico di stato di famiglia); o di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.
Meglio se al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti. Per il rilascio del porto d’armi ad uso venatorio sono necessari i seguenti documenti:
Il modulo di richiesta è disponibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri di zona, compilato deve essere consegnato nei seguenti modi: · direttamente a mano presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri di zona (producetelo in duplice copia e pretendete che una vi sia ritornata timbrata, datata e firmata quale ricevuta); · per posta raccomandata con avviso di ricevimento; · per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Alla richiesta vanno allegati: · una marca da bollo da € XXXX, da applicare sulla licenza; · la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (va bene anche la scuola guida). Prima occorre andare dal proprio medico di base, ottenere il certificato anamnestico, e col certificato in mano andare del medio legale di cui sopra; · una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria (rilasciata dopo un esame); · la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative (ritirare i bollettini prestampati presso gli uffici di PS); · la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni; · la ricevuta di versamento per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è maggiore per la versione bilingue); · due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto; · la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia (congedo militare) o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale; · una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti: o di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; o le generalità delle persone conviventi (certificato anagrafico di stato di famiglia); o di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.
Meglio se alle dichiarazioni sostitutive viene presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.
Chi è in possesso delle licenze sopra elencate può detenere nella propria abitazione:
1) fino ad un massimo di 3 armi classificate comuni da sparo;
2) fino ad un massimo di 6 armi classificate per uso sportivo;
3) un numero illimitato di armi "ad uso venatorio"
4) fino ad un massimo di 8 armi antiche, artistiche o rare, (di produzione antecednti il 1890);
5) fino ad un massimo di 200 cartucce per arma corta o non da caccia;
6) fino ad un massimo di 1500 cartucce per uso venatorio;
7) fino ad un massimo di 5kg di polvere da sparo per ricarica.
(per la polvere da sparo bisogna calcolare quella già presente nelle munizioni cariche)
Ed ora veniamo al tema di questo articolo: l'acquisto e la vendita anche tra privati.
Acquisto armi in armeria:
E' il modo più semplice e sicuro per acquistare un arma, una volta in possesso di una delle licenze elencate sopra, ci si può recare presso un armeria e acquistare l'arma scelta, sarà l'armiere a provvedere a tutto il resto. Ricordate di provvedere entro 72 ore a depositare presso l'ufficio armi della vostra Questura la denuncia di detenzione (scaricabile e stampabile in formato Open Office).
[h=3]Acquisto/vendita armi da un privato:[/h]Chi vende non deve essere in possesso di alcuna licenza ma solo essere il legittimo proprietario dell'arma e avere l'originale della denuncia di detenzione.
Il venditore dietro a una copia della denuncia o su un foglio bianco sottoscrive la propria volontà di vendere l'arma indicata, riportandone i dati essenziali.
Si premura anche di farne copia da tenersi oltre alla copia della licenza dell'acquirente, infatti la Legge punisce chi cede armi a chi non ne ha alcun diritto, quindi per dimostrare di aver verificato quanto richiesto dalle norme il miglior sistema è di fotocopiare la licenza dell'acquirente e allegarla ai documenti di vendita che il venditore consegnerà al proprio ufficio armi.
Entrambi (acquirente e venditore anche in momenti diversi ma sempre entro 72 ore), provvederanno a rinnovare le loro denunce di detenzione l'uno depennando l'erma venduta e quindi rifacendo ex-novo la stessa denuncia e l'altro aggiungendo quella acquistata usando il modulo di acquisto/detenzione su cui riporterà i dati del venditore. E' importante che di tutti i movimenti che si fanno delle armi si tenga copia fotostatica. Il venditore non è obbligato a dare copia della denuncia armi all'acquirente ma l'acquirente deve assicurarsi oltre qualsiasi ragionevole dubbio, che chi vende sia il reale proprietario dell'arma e non un erede senza titolo alcuno o ancor peggio che l'arma sia clandestina.
Cosa scrivere:
chi vende deve dichiarare per scritto la sua volontà a vendere, lo fa apponendo dietro una copia della denuncia o su altro documento quanto qui riportato:
Io sottoscritto (cognome e nome), nato a (città) il (data), CEDO al sig. (cognome e nome), nato a (città) il (data), in possesso di regolare licenza di (tipo di licenza), (numero e data di rilascio), l'arma da me detentua tipo: (descrivere l'arma come è esposto nella denuncia riportandone tutti i dati); di questa è opportuno tenersene una copia insieme alla copia della licenza del compratore. Modulo di cessione.
ATTENZIONE: perchè una dichiarazione sia valida (un qualsiasi scritto privato) deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità del firmatario.
Acquisto/vendita all'estero:
per l'acquisto o la vendita anche tra privati ma che sono residenti in Paesi diversi tra loro (anche se nella Comunità Europea), chi acquista deve munirsi di regolare licenza di importazione rilasciata dalla Pefettura.
Inserimento armi in collezione:
se si possiedono già un numero di armi al massimo delle possibilità permesse dalla legge si possono acquistare altre armi ma preventivamente si deve richiedere il permesso di collezione. Solo allora si potranno acquistare nei modi sopra esposti producendo un apposita richiesta.
Acquisto/vendita per corrispondenza:
non è consentita ai privati senza licenza del Prefetto.
Fonte by tiro pratico