sergiom

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"Art. 13. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale."


La domanda sorge spontanea: ma il limite di 2/5 colpi nel caricatore vale anche per le armi rigate ad otturatore girevole scorrevole, a leva o similari? :confused:


fonte: http://pti.regione.sicilia.it/porta...oresteDemaniali/PIR_faunaven/legge 157_92.pdf
 
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