Comunque, tornando al discorso dei 3 colpi mi resta un dubbio.....
Leggo il bollettino ufficiale della regione f.v.g. del 26 luglio 2017:
"Nota all’articolo 103
- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, come abrogato dal presente
articolo, è il seguente:
[Art. 2
1.
Sul territorio del Friuli Venezia Giulia l’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con
canna ad anima liscia fino a tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna
ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non
inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. Nella Zona
faunistica delle Alpi, come individuata ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2008,
n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria),
l’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi."
E fin qui ci siamo.
Poi dice:
"3.
L’uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 a ripetizione
semiautomatica è consentito purché il relativo caricatore sia adattato in modo da non
contenere più di un colpo.]"
E qui non ci siamo piu'......................
Innanzitutto dovrebbero parlare di SERBATOIO e non di CARICATORE.......
Boh! se qualcuno ci capisce qualcosa....... si faccia avanti!