Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Ormai è certo che con la tassa di concessione scaduta le ormi possono essere solo detenute. Anche se portare fuori casa un'arma con la tassa di concessione scaduta non dovrebbe essere un reato, si dovrebbe risolvere tutto con una multa. Le questure ormai non fanno nessuna difficoltà a rilasciare p.d. per il tiro a volo anche a chi ha già altri tipi di porto d'arma. Ho saputo dalla Questura che se in una casa ci sono più detentori, le armi non possono essere custodite in un unico armadio ma vanno tenute separate in base al numero di denunce. A parte tutto io lo trovo giusto, anche per un eventuale controllo, il personale preposto deve controllare le armi solo a chi è sottoposto al provvedimento. Bruno, scusa se ti chiedo: allo stato attuale l'utente che ha chiesto consiglio rischia molto se fa denuncia di trasferimento dell'arma nella nuova sede di residenza? Fermo restando che la dimora l'ha continuata ad avere a casa del padre anche se ha cambiato residenza. A me gente esperta che ha lavorato nell'ambiente mi ha detto che non rischia niente, anche perchè le armi sono rimaste sempre nel luogo della denuncia, chiuse e non disponibili.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Scusate, una domanda su detenzione armi e residenza.
Nell'anno 2009 ho acquistato da un privato il mio fucile da caccia ad anima liscia. La relativa cessione è stata naturalmente denunciata presso la locale stazione dei carabinieri. Tuttavia ho notato che nel documento manca ogni indicazione relativa al luogo di detenzione del fucile stesso (né ho altri atti inerenti l'arma).
L'unico riferimento ricavabile dal documento attiene al luogo in cui risultavo residente, cioè la casa dei miei genitori, in cui il fucile è sempre stato custodito unitamente alle armi di mio padre.
Nel frattempo io ho cambiato residenza in più occasioni, ma non avendo la possibilità di cacciare non ho mai spostato il fucile né ho presentato dichiarazioni/richieste ai carabinieri.
Adesso intendo spostare il fucile nella residenza in cui sono da alcuni mesi, ma ho timore che qualcuno tropo zelante abbia da ridire sul fatto che nonostante svariati cambi di residenza nulla abbia dichiarato in questi anni.
Sapete dirmi come è opportuno muovermi?
Come devo procedere ed in che ordine?
C'è qualche modulo che potreste suggerirmi?
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.

Il problema non è la tua residenza attuale o quante ne hai avute nel corso degli anni. Le armi possono essere detenute in luoghi diversi dalla residenza, casa al mare, montagna, genitori o nonni ....
Il proBlema è che sulla denuncia di detenzione DEVE esserci la parte in cui si dichiara dove verranno detenute le armi o i materiali esplodenti.
Controlla bene
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

L'unico riferimento ricavabile dal documento attiene al luogo in cui risultavo residente, cioè la casa dei miei genitori, in cui il fucile è sempre stato custodito unitamente alle armi di mio padre.

questo è quello che conta.........per loro l'arma è detenuta a casa dei tuoi genitori alla tua residenza al momento del passaggio di proprità dell'arma.........se la sposti dovrai comunicarlo.............in bocca al cocker!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Mi stavo tranquillizzando dopo gli ultimi interventi ma, dulcis in fundo, il parere del sig. Biscuso, autorevole esperto del settore, che rimette ahimè tutto in gioco, e neppure troppo favorevolmente se ho ben compreso :-(
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Non sei in messun guaio sei ok... se sposti il fucile alla tua residenza attuale rifai la denuncia

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Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

"L'unico riferimento ricavabile dal documento attiene al luogo in cui risultavo residente, cioè la casa dei miei genitori, in cui il fucile è sempre stato custodito unitamente alle armi di mio padre." Ho dedotto che l'arma è stata denunciata nella residenza dei genitori, dove all'epoca dei fatti risultava residente anche giampy. Non sono tanto sicuro che "è ok" visto che il fucile è rimasto senza nessun titolo nella vecchia residenza senza seguire il legittimo proprietario nei vari cambi di residenza.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Ai fini delle leggi di P.S. non è importante la residenza e neppure il domicilio, bensì la 'dimora'.
Su tutte le licenze alla voce indirizzo è riportato "dimorante a..."

Notizia: il modulo che richiede la Questura di Verona, riporta la dicitura ".. residente". In qualità di presidente di due AAVV ne compilati a decine.

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Per mia curiosita può indicare gli articoli di legge in cui si parla di dimora e disponibilità.
Grazie e saluti

In merito, sono più curioso di te.

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Da eventuali accertamenti di P.S., se il denunziante non rientra in quella dimora entro le 72 h., in quanto abita da altra parte è passibile di deunzia anche con revoca della licenza.
L'Autorità deve avere contezza sempre che le armi denunziate siano nella disponibilità del proprietario, non del padre, benchè titolato od altre persone.
La soluzione se un figlio è per molto tempo fuori di casa è di intestarle al padre che potrà prestargliele all'occorrenza per 72 h

A me, i carabinieri hanno detto una cosa diversa.

- - - Aggiornato - - -

Mi stavo tranquillizzando dopo gli ultimi interventi ma, dulcis in fundo, il parere del sig. Biscuso, autorevole esperto del settore, che rimette ahimè tutto in gioco, e neppure troppo favorevolmente se ho ben compreso :-(

Va bene Gianpy, se ti va di preoccuparti, continua pure a farlo, però, quando sarà finito tutto, per favore, ti ricorderai di farci sapere come sono andate le cose?
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Il legittimo proprietario puo tenere l arma in posto diverso dalla residenza l importante è che sulla denuncia c'è scritto il luogo dove realmente è detenuto .

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Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Ho saputo dalla Questura che se in una casa ci sono più detentori, le armi non possono essere custodite in un unico armadio ma vanno tenute separate in base al numero di denunce..

Questa discussione, ormai, diventa un bailamme di informazioni che si accavallano e si contraddicono in basa al luogo di provenienza e senza nessun riferimento normativo. Ora (credimi: ringraziandoti per l’ apporto e senza spirito polemico, ma solo per cercare di capire), ma se fosse come dici, e non essendo obbligatoria la fuciliera o cassaforte, in una casa con più cacciatori, cosa si dovrebbe fare? Mettere le armi ai quattro angoli? Le mie nella mia camera, quelle del primogenito nella sua e quelle del secondogenito in un’altra? Metterle un ’unica fuciliera sarebbe sbagliato? In una casa, nell’ipotesi considerata, si dovrebbero avere tre fuciliere (peraltro non obbligatorie) per evitare d’avere armi sparse in giro? A me, tutto questo, sembra fuori da ogni logica e buonsenso, però…
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

io ho in custodia tutti i fucili di mio figlio (11), questo è riportato sulle denunce, ma lui è residente in altro luogo, per la questura è tutto regolare..se un domani decidesse di portarsele a casa definitivamente dovrà comunicarlo...........in bocca al cocker!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Per cercare di celare eventuali dubbi riporto qui di seguito alcune normative di legge:

Tutte le armi, le munizioni e le polveri debbono essere denunciate all’ufficio di P.S. o alla stazione dei Carabinieri competente per territorio. In base all’art. 38 del TULPS, a seguito della modifica introdotta dal D. Lgs. 204/2010, la denuncia deve avvenire entro il termine di 72 ore dall’avvenuto acquisto (per tale ragione è oggi importante che sul certificato di vendita dell’armiere o sull’atto di cessione tra privati, venga indicata l’ora esatta in cui si è concluso l’atto).


Le armi debbono essere denunciate nel luogo in cui sono effettivamente detenute (così stabilisce l’art. 58 del Reg. del T.U.L.P.S.); ciò vuol dire che non esiste alcun obbligo di detenere le armi nel luogo di residenza o domicilio (anzi, la nuova formulazione dell’art. 52 del C.P. lascia chiaramente intendere che le armi possono legittimamente detenersi anche nel luogo di lavoro).


I limiti detentivi sopra indicati, inoltre, sono riferiti ad un singolo soggetto e non ad un luogo; pertanto, se in un immobile vivono 3 titolari di porto d’armi, ognuno di loro potrà lì detenere tutte le armi, munizioni e polveri a lui consentite. Anche nel caso in cui una singola persona decida di detenere le proprie armi e munizioni in due o più luoghi, i limiti previsti rimangono invariati.


Va, inoltre, precisato, che per quanto riguarda le munizioni da caccia a pallini, in base a quanto disposto dall’art. 26 della legge 110/75, è possibile detenerne fino a 1000 senza obbligo di denuncia, fermo restando il tetto massimo di 1500 cartucce da caccia detenibili, fissato dall’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S. Ne consegue che, le cartucce da caccia a palla unica o a “pallettoni”, sono sempre soggette all’obbligo di denuncia, qualunque sia il quantitativo detenuto.


Né la legge, né alcuna circolare ministeriale o altro atto amministrativo ha mai, tuttavia, chiarito quando una cartuccia sia da intendersi “a pallini”. Se come criterio di distinzione tra i pallini o i pallettoni si volesse usare quello commerciale, allora si dovrebbero ritenere a pallini le munizioni che contengono sfere dal diametro inferiore o uguale a 5,6 mm ed a pallettoni quelle di misura superiore.


La circolare ministeriale del 7 agosto 2006, nel dare interpretazione all’art. 58 del Regolamento T.U.L.P.S., ha stabilito che non è necessario procedere ad una nuova denuncia delle munizioni acquistate o ricaricate, qualora queste vadano a reintegrare quelle già in precedenza denunciate ed in seguito consumate. Lo stesso principio deve trovare applicazione per le polveri da caricamento.


Sono espressamente esentati dall’obbligo di denunciare le armi e le munizioni in loro possesso, i soggetti indicati nell’art. 73 del Regolamento del T.U.L.P.S. (ovvero coloro che possono portare armi senza licenza in forza della qualifica permanente rivestita), i quali, tuttavia, debbono comunque attenersi ai limiti quantitativi previsti per ogni altro cittadino, le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale ed i musei o enti pubblici; sia i poligoni che gli enti debbono, comunque, tenere costantemente aggiornato il libro di carico delle armi e munizioni detenute.


MODALITÀ DI CUSTODIA
Per quanto riguarda le modalità di custodia delle armi, l’art. 20 della legge 110/75 si limita a stabilire che essa debba avvenire in maniera “diligente”, senza imporre particolari cautele, mentre per le collezioni di armi comuni, la norma prevede che il Questore, qualora lo ritenga necessario, può imporre delle prescrizioni per garantire la sicurezza delle armi.


È stata la giurisprudenza, semmai, a delineare nel tempo i criteri della “incauta custodia”; è sempre stato considerato reato, ad esempio, lasciare le armi nel veicolo incustodito o in abitazioni prive di un minimo di misure anti intrusione, mentre non è mai stato ravvisato il citato reato nel caso in cui le armi siano state rubate in un appartamento provvisto di porta blindata, anche se le armi, al suo interno, erano tenute esposte. Da quanto sopra detto, si evince, quindi, che non esiste alcun obbligo di detenere le armi in apposita cassaforte o armadio blindato, né di dotare il luogo di detenzione di impianto di allarme.


Più complesso è il caso in cui le armi siano detenute in un luogo frequentato da minori o incapaci; in tale ipotesi, l’art. 20 bis della citata legge, prevede che il possessore debba prendere tutte le precauzioni necessarie per impedire che questi particolari soggetti possano impossessarsi delle armi. In merito alla custodia, va ricordato che il D.Lgs. 204 del 2010, entrato in vigore il 1° luglio del 2011, aveva previsto l’entrata in vigore, entro i 60 gg successivi, di un Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto introdurre nuove disposizioni sulla custodia delle armi. Ad oggi, questo decreto non è stato ancora emanato, ma ciò non esclude che a breve lo possa essere.

Ora di recente è stata introdotta una modifica alla legge europea sulle armi.

Riporto

DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Metto il link perchè sono diverse pagine

:arrow: L_2017137IT.01002201.xml

Un saluto Francesco
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

A casa mia ci sono due denunce di detenzione, una è mia e una è di mio figlio. Non per questo le custodisco io, le armi sono separate e chiuse, ognuno ha la disponibilità delle proprie armi. Qualora mio figlio dovesse cambiare residenza, o si porta via le armi, o deve eleggere domicilio a casa mia. Altri metodi per detenere armi senza condizione di tempo (vedi comodato) io non ne conosco.

- - - Aggiornato - - -

Secondo me in questa discussione, servirebbe un vero esperto per consigliare la soluzione meno dolorosa che permetta a gianpy di regolarizzare la sua posizione. Purtroppo in Italia bisogna aver paura anche a mettersi in regola.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Per cercare di celare eventuali dubbi riporto qui di seguito alcune normative di legge:

Tutte le armi, le munizioni e le polveri debbono essere denunciate all’ufficio di P.S. o alla stazione dei Carabinieri competente per territorio. In base all’art. 38 del TULPS, a seguito della modifica introdotta dal D. Lgs. 204/2010, la denuncia deve avvenire entro il termine di 72 ore dall’avvenuto acquisto (per tale ragione è oggi importante che sul certificato di vendita dell’armiere o sull’atto di cessione tra privati, venga indicata l’ora esatta in cui si è concluso l’atto).


Le armi debbono essere denunciate nel luogo in cui sono effettivamente detenute (così stabilisce l’art. 58 del Reg. del T.U.L.P.S.); ciò vuol dire che non esiste alcun obbligo di detenere le armi nel luogo di residenza o domicilio (anzi, la nuova formulazione dell’art. 52 del C.P. lascia chiaramente intendere che le armi possono legittimamente detenersi anche nel luogo di lavoro).


I limiti detentivi sopra indicati, inoltre, sono riferiti ad un singolo soggetto e non ad un luogo; pertanto, se in un immobile vivono 3 titolari di porto d’armi, ognuno di loro potrà lì detenere tutte le armi, munizioni e polveri a lui consentite. Anche nel caso in cui una singola persona decida di detenere le proprie armi e munizioni in due o più luoghi, i limiti previsti rimangono invariati.


Va, inoltre, precisato, che per quanto riguarda le munizioni da caccia a pallini, in base a quanto disposto dall’art. 26 della legge 110/75, è possibile detenerne fino a 1000 senza obbligo di denuncia, fermo restando il tetto massimo di 1500 cartucce da caccia detenibili, fissato dall’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S. Ne consegue che, le cartucce da caccia a palla unica o a “pallettoni”, sono sempre soggette all’obbligo di denuncia, qualunque sia il quantitativo detenuto.


Né la legge, né alcuna circolare ministeriale o altro atto amministrativo ha mai, tuttavia, chiarito quando una cartuccia sia da intendersi “a pallini”. Se come criterio di distinzione tra i pallini o i pallettoni si volesse usare quello commerciale, allora si dovrebbero ritenere a pallini le munizioni che contengono sfere dal diametro inferiore o uguale a 5,6 mm ed a pallettoni quelle di misura superiore.


La circolare ministeriale del 7 agosto 2006, nel dare interpretazione all’art. 58 del Regolamento T.U.L.P.S., ha stabilito che non è necessario procedere ad una nuova denuncia delle munizioni acquistate o ricaricate, qualora queste vadano a reintegrare quelle già in precedenza denunciate ed in seguito consumate. Lo stesso principio deve trovare applicazione per le polveri da caricamento.


Sono espressamente esentati dall’obbligo di denunciare le armi e le munizioni in loro possesso, i soggetti indicati nell’art. 73 del Regolamento del T.U.L.P.S. (ovvero coloro che possono portare armi senza licenza in forza della qualifica permanente rivestita), i quali, tuttavia, debbono comunque attenersi ai limiti quantitativi previsti per ogni altro cittadino, le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale ed i musei o enti pubblici; sia i poligoni che gli enti debbono, comunque, tenere costantemente aggiornato il libro di carico delle armi e munizioni detenute.


MODALITÀ DI CUSTODIA
Per quanto riguarda le modalità di custodia delle armi, l’art. 20 della legge 110/75 si limita a stabilire che essa debba avvenire in maniera “diligente”, senza imporre particolari cautele, mentre per le collezioni di armi comuni, la norma prevede che il Questore, qualora lo ritenga necessario, può imporre delle prescrizioni per garantire la sicurezza delle armi.


È stata la giurisprudenza, semmai, a delineare nel tempo i criteri della “incauta custodia”; è sempre stato considerato reato, ad esempio, lasciare le armi nel veicolo incustodito o in abitazioni prive di un minimo di misure anti intrusione, mentre non è mai stato ravvisato il citato reato nel caso in cui le armi siano state rubate in un appartamento provvisto di porta blindata, anche se le armi, al suo interno, erano tenute esposte. Da quanto sopra detto, si evince, quindi, che non esiste alcun obbligo di detenere le armi in apposita cassaforte o armadio blindato, né di dotare il luogo di detenzione di impianto di allarme.


Più complesso è il caso in cui le armi siano detenute in un luogo frequentato da minori o incapaci; in tale ipotesi, l’art. 20 bis della citata legge, prevede che il possessore debba prendere tutte le precauzioni necessarie per impedire che questi particolari soggetti possano impossessarsi delle armi. In merito alla custodia, va ricordato che il D.Lgs. 204 del 2010, entrato in vigore il 1° luglio del 2011, aveva previsto l’entrata in vigore, entro i 60 gg successivi, di un Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto introdurre nuove disposizioni sulla custodia delle armi. Ad oggi, questo decreto non è stato ancora emanato, ma ciò non esclude che a breve lo possa essere.

Ora di recente è stata introdotta una modifica alla legge europea sulle armi.

Riporto

DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Metto il link perchè sono diverse pagine

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Un saluto Francesco

Quanto riportato è abbastanza chiaro e condivisibile, in aggiunta devo sottolineare il fatto che mentre per le armi da caccia e sportive queste possono essere anche nella dispobibilità di terze persone nella stessa località di detenzione, benchè tutti titolari di PdF, ciò non è possibile per le armi comuni (pistola, ecc.), queste devono essere custodite personalmente dal denunziante. Ciò vuol dire che una pistola detenuta carica per la didesa personale nella propria casa è ammissibile solo in presenza del proprietario.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

La soluzione meno dolorosa? Ma cos'ha fatto per doverne pagare le conseguenze? Non ha fatto nulla d'illegale. Io credo che possa stare più che tranquillo.
Ma certo che può stare tranquillo...basta recarsi dove lui deve fare denuncia..e fare la variazione del luogo di detenzione...Non voglio dire una cosa inesatta ma mi sembra che si hanno 72 ore per comunicare la variazione della detenzione

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Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Questa discussione, ormai, diventa un bailamme di informazioni che si accavallano e si contraddicono in basa al luogo di provenienza e senza nessun riferimento normativo. Ora (credimi: ringraziandoti per l’ apporto e senza spirito polemico, ma solo per cercare di capire), ma se fosse come dici, e non essendo obbligatoria la fuciliera o cassaforte, in una casa con più cacciatori, cosa si dovrebbe fare? Mettere le armi ai quattro angoli? Le mie nella mia camera, quelle del primogenito nella sua e quelle del secondogenito in un’altra? Metterle un ’unica fuciliera sarebbe sbagliato? In una casa, nell’ipotesi considerata, si dovrebbero avere tre fuciliere (peraltro non obbligatorie) per evitare d’avere armi sparse in giro? A me, tutto questo, sembra fuori da ogni logica e buonsenso, però…
Ciao santuberto, è vero, fra opinioni, deduzioni e contraddizioni si è creata molta confusione. Da parte mia (credo) non c'è stato nulla di questo, se ho creato allarmismo inutile, perché ho riferito e attuato quello che l'ufficio armi mi ha detto di fare, mi scuso. Se ho ottemperato è anche perché quella disposizione l'ho ritenuta giusta e conveniente, a prescindere dalla disponibilità delle armi. Mi metto nei panni di chi è stato comandato a fare un controllo e si trova nell'armadio le armi inerenti a tre denunce di detenzione diverse. Non credo che possa procedere al controllo senza la presenza congiunta dei titolari delle altre denunce, e neanche possa esimersi dal controllare anche quelle non comprese nel provvedimento. Quindi preferisco che ogni detentore abbia la responsabilità, il controllo assoluto delle proprie armi e si assuma senza ombra di dubbio le proprie responsabilità. Le leggi non possono prevedere tutte i possibili casi che possono verificarsi, dove alcuni casi non sono stati previsti dovrebbe subentrare il buon senso di chi interpreta. Non è la prima volta che titolari di p.d. vengono denunciati e dopo assolti, questo perché la legge non riesce a prevedere tutte le possibili varianti. Chi ha l'obbligo di far rispettare la legge nel dubbio si tutela prendendo provvedimenti. E' vero che è scritto che le armi possono essere detenute anche nel posto di lavoro, senza obbligo di residenza o domicilio, ma non spiega se la struttura deve essere di proprietà del detentore, o può essere di proprietà del datore di lavoro. Non riesco a capire come possono accettare una denuncia di armi dove il denunciate dichiara di detenere preso la fabbrica o il negozio senza il consenso del proprietario del negozio. Per assurdo un mio dipendente denuncia l'arma e a mia insaputa mi nasconde il fucile un posto dove difficilmente posso trovarlo, ho in fabbrica un'arma regolarmente denunciata senza che io proprietario della struttura ne sia a conoscenza. Penso che per denunciare la detenzione dell'arma presso l'abitazione di un amico dove il denunciante non ha obbligo né di residenza né di domicilio bisogna fare qualche passaggio che a me sfugge. A questo punto qualsiasi abitazione potrebbe diventare un deposito di armi. Lo so che le leggi cambiano, ma in materia di armi (che ricordi) sempre in modo restrittivo. Un mio conoscente qualche anno fa si è trasferito in Slovenia, prima di sistemare tutte le pratiche, le armi le ha dovute cederle in detenzione al suo amico, non ha potuto fare la denuncia di trasferimento a casa del suo amico. Quando andava a prendere l'arma dal suo amico, la prendeva in comodato d'uso. Non capisco perché ha fatto questo passaggio quando era molto più facile fare una denuncia di trasferimento a casa del suo amico. Santuberto, quando si ha a che fare con le armi bisogna considerare sempre la peggiore delle ipotesi, e non solo per quello che riguarda la sicurezza. Spero di non aver fatto ulteriore confusione, anche perché chi deve valutare e decidere è sicuramente in grado di capire quello che è fuffa e quello che è almeno probabile. Ciao
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Quanto riportato è abbastanza chiaro e condivisibile, in aggiunta devo sottolineare il fatto che mentre per le armi da caccia e sportive queste possono essere anche nella dispobibilità di terze persone nella stessa località di detenzione, benchè tutti titolari di PdF, ciò non è possibile per le armi comuni (pistola, ecc.), queste devono essere custodite personalmente dal denunziante. Ciò vuol dire che una pistola detenuta carica per la didesa personale nella propria casa è ammissibile solo in presenza del proprietario.
Buon giorno Bruno, condivido e sono d'accordo, che l'arma carica, specialmente le pistole vanno tenute in massima sicurezza oltre a quello che prevede la legge. Però ero convinto che l'arma da difesa differiva dalle altre categorie solo per quello che riguarda il comodato d'uso, cioè non può essere ceduta in comodato d'uso, per il resto è un'arma in detenzione come tutte le altre. Può essere maneggiata ed usata per difesa abitativa anche con la semplice detenzione. Se non ci sono minori, o persone non in grado di intendere e volere o comunque tutte quelle categorie di persone previste dalla legge. L'arma da difesa personale non dovrebbe essere mai lasciata carica in assenza del titolare, ma questo non dovrebbe valere nel luogo di detenzione.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Sin qui tutto bene, ma non ti consiglio di spostare quel fucile, prima di aver fatto la richiesta di variazione di residenza Delle armi ai cc o questura ove hai la denuncia poi, seguirai le loro istruzioni.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Grazie per i vostri interventi, che tuttavia non riescono a tranquillizzarmi del tutto.

Colgo l'occasione per un altro quesito.
L'art. 38 TULPS stabilisce che "La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qualvolta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia", senza peraltro indicare se la denuncia vada fatta solo nel luogo in cui l'arma viene trasferita o anche in quello in cui precedentemente era detenuta.

Personalmente avevo pensato di rivolgermi anche alla stazione dei Carabinieri originariamente investita della cessione/denuncia, come peraltro suggerisce Mykylales, anche perché su sito della Polizia di Stato si legge che "Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia l'autorizzazione" (cfr. link http://www.poliziadistato.it/articolo/307-Denuncia_di_detenzione_e_di_cessione_di_armi_e_munizioni/).

Pertanto, vi chiedo:
1) quali sono gli step da seguire normalmente in caso di spostamento del luogo di detenzione del fucile?
2) cosa fareste nel caso specifico, anche nell'ottica di non far emergere il pregresso difetto di comunicazione (laddove possa ritenersi sussistente come faceva notare Germano56)?
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Ed ora Gianpy, ci sono ancora dubbi? Credo che l'intervento di Franuliv abbia chiarito ogni dubbio. O no?

Ciao Santuberto.

Voglio premettere che personalmente ho, al pari di ciascuno degli intervenuti, un'opinione sull'argomento.
II problema è che in questo campo non ci dovrebbe essere spazio per le idee, ma solo certezze derivanti dalla normativa.
E' questo il paradosso.
Purtroppo, come dimostra la discussione e la varietà di opinioni registrate, vuoi per imprecisione del testo normativo, vuoi per carenza conoscitiva degli organi preposti, vuoi per l'interventismo della magistratura, le interpretazioni della legge e le modalità con cui viene applicata sono tante quanti
gli operatori che di volta in volta se ne occupano. Per cui accade che un medesimo comportamento talvolta è considerato perfettamente conforme a legge, talaltra ( magari basta cambiare stazione dei carabinieri) è ritenuto addirittura un fatto di reato per il quale viene presentata d'ufficio (con troppa solerzia, direi io) la denuncia alla procura.

Di qui i miei "dubbi". Che non sono le paturnie di uno che si spaventa della propria ombra, ma le perplessità di chi è consapevole che potrebbe essere esposto alle bizze dell'addetto di turno alla questura/caserma ed alle prassi in uso nel luogo.
Dunque, l'intendimento è quello di capire come muoversi, attraverso quali passaggi ed eventualmente atti, per limitare quanto più possibile il rischio citato.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

La soluzione meno dolorosa? Ma cos'ha fatto per doverne pagare le conseguenze? Non ha fatto nulla d'illegale. Io credo che possa stare più che tranquillo.
Non ha fatto nulla di grave, anche perché le armi sono rimaste nel luogo indicato nella denuncia. Se trova un funzionario che i problemi li risolve accetta la denuncia senza fare domande, se invece trova qualcuno che i problemi li crea incomincia a fare domande alle quali bisogna saper rispondere. La prima cosa da chiedersi è a che titolo le armi stanno nell'abitazione del padre dove il figlio titolare della denuncia non ha né residenza né domicilio.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Stando a quello che hai scritto tu l'arma non l'hai spostata, quindi fino a questo punto è tutto regolare. Devi trovare qualcosa che dice che è regolare lasciare l'arma nel medesimo luogo dopo che tu titolare della denuncia di detenzione hai cambiato residenza. Faccio le peggiori delle ipotesi, e dico che se capitasse una cosa del genere al sottoscritto, la prima cosa che farei è dire a mio figlio di portarsi le armi nel suo luogo di residenza o di eleggere domicilio presso la mia abitazione. La denuncia va fatta nel commissariato della nuova residenza, se la residenza è fuori dal comune dove era stata fatta la denuncia. Se non hai titolo a spostare l'arma nella nuova residenza sei costretto a chiedere il nulla-osta per trasferire le armi, questo va chiesto alla Stazione dei carabinieri dove hai fatto denuncia di detenzione o alla Questura/Commissariato di competenza. Se hai il porto d'arma questo non serve, puoi trasportare nella nuova residenza un massimo di 6 armi per volta. Non tenere come "oro colato" quello che ho scritto, le leggi cambiano e la memoria inganna. Secondo me, puoi portare le armi nella nuova residenza e rifare la denuncia per cambio di residenza entro le 72 ore. Non me la sento di darti dei consigli, anche se credo che non hai fatto nulla di grave, però come ti dicevo è meglio andare già preparati, chi può prepararti è uno che conosce bene la materia. L'unica cosa che mi sento di consigliarti è quella di mettere sotto chiave la tua arma in modo che in caso di sopraluogo tuo padre un risulti di avere la disponibilità dell'arma.
 
Re: Aiuto detenzione fucile e cambi residenza.

Stando a quello che hai scritto tu l'arma non l'hai spostata, quindi fino a questo punto è tutto regolare. Devi trovare qualcosa che dice che è regolare lasciare l'arma nel medesimo luogo dopo che tu titolare della denuncia di detenzione hai cambiato residenza. Faccio le peggiori delle ipotesi, e dico che se capitasse una cosa del genere al sottoscritto, la prima cosa che farei è dire a mio figlio di portarsi le armi nel suo luogo di residenza o di eleggere domicilio presso la mia abitazione. La denuncia va fatta nel commissariato della nuova residenza, se la residenza è fuori dal comune dove era stata fatta la denuncia. Se non hai titolo a spostare l'arma nella nuova residenza sei costretto a chiedere il nulla-osta per trasferire le armi, questo va chiesto alla Stazione dei carabinieri dove hai fatto denuncia di detenzione o alla Questura/Commissariato di competenza. Se hai il porto d'arma questo non serve, puoi trasportare nella nuova residenza un massimo di 6 armi per volta. Non tenere come "oro colato" quello che ho scritto, le leggi cambiano e la memoria inganna. Secondo me, puoi portare le armi nella nuova residenza e rifare la denuncia per cambio di residenza entro le 72 ore. Non me la sento di darti dei consigli, anche se credo che non hai fatto nulla di grave, però come ti dicevo è meglio andare già preparati, chi può prepararti è uno che conosce bene la materia. L'unica cosa che mi sento di consigliarti è quella di mettere sotto chiave la tua arma in modo che in caso di sopraluogo tuo padre un risulti di avere la disponibilità dell'arma.

Ciao Germano56.
1°) Se consideriamo di poter trovare un funzionario impazzito, significa che qualunque cosa si faccia può essere pericolosa: a quel punto è meglio chiudersi in casa e buttare la chiave. Con un po' di realismo, diciamo che non ha fatto nulla d'illegale.
2°) Le armi le aveva depositate assieme alle armi del padre. Questo significa che il padre possiede il PdA; se, nel frattempo, al padre è scaduto il PdA, gli conviene spostare le armi ed il discorso è chiuso. Spetterà al padre provvedere ad ottenere il Nulla Osta alla detenzione delle stesse.
Insomma, io non vedo proprio nessun problema: che sia realismo o incoscienza? Non so.Comunque, è vero che quando si parla di armi, la prudenza non è mai troppa.

PS: dobbiamo ricordare che le armi non devono, obbligatoriamente, essere detenute nel luogo di residenza.
 
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